Pronto? Parla Iliad, il colosso approda a Casamicciola
La società di telecomunicazioni trasmetterà dal Monte Tabor. Il TAR annulla i “no” del comune non costituitosi in giudizio. La soprintendenza prova la difesa ma è una mera costituzione di circostanza
Iliad potrà installare le sue antenne sul Monte Tabor. Il Comune di Casamicciola Terme aveva negato l’installazione rigettando le istanze e i permessi presentati.Del medesimo parere la Soprintendenza che aveva negato le autorizzazioni necessarie. La Società di comunicazione è quindi ricorsa al TAR . L’Ente Locale non si è costituito nel giudizio lasciano alla Soprintendenza l’onere di difendere gli interessi del territorio con una mera costituzione di rito senza nessuna pretesa. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima) ha cosi pronunciato la SENTENZA che darà il via libera alle antenne sopra Perrone. Il paese negli anni scorsi si era rivelato il più agguerrito contestato degli impianti di trasmissione. In particolare, con la guerra alla antenna della Lava in via Pio Monte della Misericordia. Per l’antenna del Tabor non è stato cosi. Il comune non si è neppure presentato ed il TAR, definitivamente pronunciando sul ricorso, come proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla le note comunali del 13 giugno e del 24 luglio 2023 con cui si era dato parere negativo alla installazione.Spese compensate. Il tribunale ha ordina che la e sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così è stato deciso in Napoli nella camera di consiglio con l’intervento dei magistrati:Michelangelo Maria Liguori, Presidente;Valeria Ianniello, Consigliere;Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore.
LE RICHIESTE DELLA SOCIETA’ ILIAD
Iliad Italia s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo, Giovanni Mangialardi, contro
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli; Comune di Casamicciola Terme, non costituito in giudizio;per l’annullamentoprevia adozione di misure cautelari:«della nota prot. c_b924 – 0008802 del 13 giugno 2023 con la quale il Comune di Casamicciola Terme, in relazione alla domanda di autorizzazione ex art. 87 del d.lgs 259/2003 presentata da Iliad Italia per la installazione di una Stazione Radio Base per rete di telefonia mobile in Casamicciola Terme, Via Monte Tabor, in area distinta al Foglio n. 14, particelle 28-193 (codice impianto “NA80074_001 Ischia Casamicciola”), ha richiesto alla società di “produrre istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e4 del d.P.R. 380/2001” affermando che “decorso infruttuosamente il termine assegnato” la domanda sarebbe stata “archiviata senza ulteriore preavviso” e che, nelle more della richiesta integrazione documentale, “la domanda si [sarebbe intesa] sospesa”; – della nota prot. c_b924 – 0011382 del 24 luglio 2023, con la quale il Comune di Casamicciola Terme ha comunicato il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del 20 luglio 2023 e il parere negativo del Responsabile dell’Area VI del Comune del 19 luglio 2023 “in quanto l’immobile ricade in zona a Rischio Frana F3”; -del richiamato parere della Commissione Locale per il Paesaggio del 20 luglio 2023; – del richiamato parere negativo del Responsabile dell’Area VI del Comune del 19 luglio 2023; di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ancorché non noto; nonché per l’accertamento del perfezionamento per silenzio assenso del titolo per l’edificazione della SRB, ai sensi dell’art. 87, comma 9 (ora art. 44, comma 10) del d.lgs 259/2003».
IL RICORSO AI RAGGI X
Con il ricorso ritualmente notificato e depositato Iliad Italia S.p.A. ha esposto l’iter è seguito nell’intento di ottenere la installazione degli impianti di trasmissione.
Ovvero «In data 9/4/2020, essa ha inoltrato al s.u.a.p. del Comune di Casamicciola Terme un’istanza volta alla installazione di una SRB per rete di telefonia mobile, consistente in un palo alto 4 mt sul quale sarebbero state agganciate n. 4 antenne e n. 2 parabole di diametro 60cm, in Via Monte Tabor, con contestuale istanza di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 d.lgs 42/2004; In data 18 maggio 2023, ha trasmesso al Comune il contratto di locazione relativo all’area su cui avrebbe dovuto installarsi l’impianto; con nota prot. c_b924 – 0008802 del 13 giugno 2023, il Comune ha richiesto alla società di “produrre istanza di permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1 lett. e 4 del d.P.R. 380/2001”, precisando che, “decorso infruttuosamente il termine assegnato”, la domanda sarebbe stata “archiviata senza ulteriore preavviso” e che, nelle more della richiesta integrazione documentale, “la domanda [avrebbe dovuto intendersi] sospesa”; con successiva nota prot. c_b924 – 0011382 del 24 luglio 2023, il Comune ha comunicato alla società il parere negativo della Commissione Locale per il Paesaggio del 20 luglio 2023 e il parere negativo del Responsabile dell’Area VI del Comune del 19 luglio 2023 “in quanto l’immobile ricade in zona a Rischio Frana F3”. La ricorrente, domanda l’annullamento di tutti i suindicati atti, nonché l’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso ex art. 87, comma 9 (ora art. 44, comma 10) del d.lgs 259/2003».
A sostegno del gravame, la ricorrente deduce, in estrema sintesi: «il solo titolo idoneo a sorreggere l’installazione di un impianto; il Comune non può, quindi, esigere dalla ricorrente (peraltro del tutto tardivamente) la presentazione di una istanza di pdc;
la nota del 24 luglio 2023 è illegittima perché ha sostanzialmente negato l’autorizzazione paesaggistica senza aver sottoposto il progetto alla Soprintendenza, né acquisito il parere obbligatorio e vincolante della stessa; ad ogni buon conto la CLP ha omesso di considerare che gli impianti come quello oggetto di causa possono essere installati in qualsiasi zona regolamentata dal p.t.p., né ha motivato sulla inidoneità delle previste misure di mitigazione a favorire l’inserimento dell’impianto nel paesaggio; quanto al parere del funzionario comunale dell’area IV, esso sarebbe illegittimo siccome l’inserimento dell’area in questione in zona a rischio frana elevato di tipo 3 comporta unicamente il rispetto di talune prescrizioni, ma non è – di per sé – di ostacolo alla realizzazione dell’intervento». Il Comune di Casamicciola Terme, benché ritualmente intimato, non ha preso parte al giudizio. La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli ha versato in atti mera costituzione di stile.Alla camera di consiglio del 18 ottobre 2023 il ricorso è transitato in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione, di possibile inammissibilità dell’impugnativa dei pareri trasmessi con la nota il 24 luglio (per carenza di interesse, legata al carattere meramente infraprocedimentale, come tale non lesivo, di tali atti consultivi).
SOLO PARZIALMENTE FONDATO
Per la sezione settima del TAR,comunque il ricorso è solo parzialmente fondato.
«Coglie nel segno parte ricorrente quando deduce che il solo titolo di cui deve munirsi al fine dell’installazione della SRB è l’autorizzazione ex art. 87 co. 4 d. lgs. n. 259/03, secondo il maggioritario indirizzo della giurisprudenza amministrativa».
Ciò tra la ratio del Codice delle Comunicazioni, che costituisce normativa speciale sicché essa prevale sulla disciplina generale, il fine è quello di disciplinare un procedimento unitario caratterizzato da semplificazione ed accelerazione del relativo iter, da assentire mediante la presentazione di richiesta di autorizzazione/SCIA. Di questi casi n’è pieno i TAR tra i tanti il T.A.R. Sicilia- Catania, Sez. I, 20 dicembre 2022. Anche il testo dell’art. 44 del D.lgs. 251/2003, attualmente in vigore dispone che “L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e la modifica delle caratteristiche di emissione di questi ultimi e, in specie anche, l’installazione di torri, di tralicci destinati ad ospitare successivamente apparati radio-trasmittenti, ripetitori di servizi di comunicazione elettronica (…) viene autorizzata dagli Enti locali (…)”.
Pertanto, anche in considerazione della finalità della norma, diretta a favorire la celere realizzazione delle reti di comunicazione, gli interventi su tale categoria di impianti non sono soggetti al rilascio di titoli diversi da quello espressamente indicato nello stesso Codice, con conseguente illegittimità di richieste, da parte delle amministrazioni comunali, di ulteriore documentazione afferente all’eventuale rilascio di titoli edilizi e, a monte, di previsioni regolamentari in contrasto con la normativa primaria.
Per tribunale campania «Risulta, pertanto, illegittima la reiezione (o comunque la non attivazione del relativo procedimento) dell’istanza presentata della ricorrente, posto che detto impianto, non necessita di alcun ulteriore istanza o modello, né tantomeno di titolo edilizio diverso dall’autorizzazione unica prevista». Per tale dirimente ragione, va annullata la nota comunale del 13 giugno 2023 che, sostanzialmente, subordina il prosieguo dell’istruttoria (nelle more paralizzandola) alla presentazione di un titolo edilizio assolutamente non richiesto dalla normativa di settore.Parimenti da accogliere è la censura avente ad oggetto la successiva nota comunale del 24 luglio 2023 che in definitiva inibisce l’inizio dei lavori in ragione dei pareri negativi espressi sull’istanza della ricorrente dalla CLP e dal Responsabile dell’area comunale IV. “La giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il Comune non possa definire negativamente il procedimento, senza avere prima concluso quello volto a conseguire l’autorizzazione paesaggistica mediante il coinvolgimento della Soprintendenza per l’espressione del parere di competenza. Ed invero è stato affermato che «Quanto poi al diniego di autorizzazione paesaggistica, parimenti opposto con il provvedimento oggetto di gravame, coglie nel segno la censura secondo cui il Comune ha respinto l’istanza avanzata dalla ricorrente:senza operare alcuna valutazione di natura paesaggistica e, quindi, senza alcun apprezzamento degli interessi pubblici sottesi alla norma attributiva del potere esercitato; senza il necessario coinvolgimento della competente Soprintendenza».
Il Comune ha negato, invece, l’autorizzazione paesaggistica senza preventivamente acquisire il parere della Soprintendenza, limitandosi a fondare il rigetto sul parere negativo della Commissione locale per il paesaggio. Ne consegue che «il diniego gravato è illegittimo, in quanto opposto senza il necessario coinvolgimento dell’autorità tutoria del vincolo paesaggistico insistente sull’area oggetto di intervento, la quale, ai sensi della norma, avrebbe dovuto essere interpellata dal Comune fine di rendere il proprio parere, obbligatorio e vincolante». A tacere del fatto che la CLP si è limitata a richiamare pedissequamente la normativa applicabile, senza alcuna analisi delle caratteristiche dell’impianto e senza rapportare l’impianto a farsi allo stato dei luoghi.Neanche il parere espresso dal Responsabile area 4 del Comune può sorreggere l’inibitoria contenuta nella parte finale della nota impugnata.
IL PAI DI CASAMICCIOLA CONFERMA IL “PARERE FUORI” CENTO DEL COMUNE
Il richiamo va anche al PAI Di Casamicciola. Per il Tar: «L’art. 21 delle n.t.a. del piano stralcio per l’assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di Bacino Regionale della Campania Centrale consente (giusta il rinvio ad esso operato dal comma 2 del successivo art. 22, rubricato: “Interventi consentiti nelle aree a rischio elevato da frana”) anche in zona a rischio frana 3 elevato “la realizzazione, l’ampliamento o la ristrutturazione delle opere di urbanizzazione primaria pubbliche o di interesse pubblico, riferite a servizi pubblici essenziali che non siano delocalizzabili o per le quali il progetto sottoposto all’approvazione degli Enti competenti dimostri l’assenza di alternative tecnicamente ed economicamente sostenibili e a condizione che siano realizzate idonee opere di mitigazione del rischio». Le infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione, sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, pur restando di proprietà dei rispettivi operatori. Il parere negativo si rivela, dunque, fuori centro. Per le suesposte ragioni, anche la nota da ultimo scrutinata va annullata.
IL “NO” AL SILENZIO ASSENSO
Respinta, al contrario, la domanda volta all’accertamento dell’avvenuta formazione del silenzio assenso, stante il decorso del termine di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che “sia stato comunicato un provvedimento di diniego o un parere negativo da parte dell’organismo competente ad effettuare i controlli, e non sia stato espresso un dissenso, congruamente motivato, da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale o dei beni culturali”. Non risulta, infatti, indetta dal Comune di Casamicciola la conferenza di servizi prescritta per i casi (come quello in esame) in cui necessita acquisire l’autorizzazione prevista dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né – come ammette la stessa ricorrente – risulta esservi comunque stata la trasmissione dell’istanza alla locale Soprintendenza.Difetta, pertanto e a monte, il necessario presupposto del coinvolgimento dell’autorità tutoria nel procedimento de quo, senza cui non è possibile che operi il meccanismo di semplificazione descritto dal legislatore. L’esito complessivo della lite consente di disporre la compensazione delle spese tra le parti costituite (anche tenuto conto che l’Amministratone statale non ha svolto alcuna attività difensiva), nonché tra la ricorrente ed il Comune di Casamicciola non costituito.