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Pubblicato il decreto, tasse sospese per le vittime del sisma

Il capo dipartimento della Protezione Civile Angelo Borrelli lo aveva comunicato in occasione della sua ultima visita ad Ischia, quando incontrò sfollati prima e sindaci poi al Capricho. Ora c’è anche la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco il decreto con il quale il ministro Padoan sospende i tributi per i cittadini di Casamicciola e Lacco Ameno colpiti dal sisma fino a tutto il 18 dicembre:

Visto l’art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale si attribuisce al Ministro delle finanze, sentito  il  Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il  potere di sospendere o differire il termine per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Visto l’art. 9, comma 2-bis, della legge n. 212 del  2000,  con  il quale si prevede che la ripresa dei versamenti dei tributi sospesi  o differiti avviene senza applicazione di sanzioni, interessi  e  oneri accessori  relativi  al  periodo  di  sospensione,   anche   mediante rateizzazione fino a un massimo di  diciotto  rate  mensili  di  pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza  della sospensione e  che  le  modalita’  e  i  termini  della  ripresa  dei versamenti sono stabiliti con decreto del  Ministro  dell’economia  e delle finanze, tenendo conto della durata del periodo di sospensione, nei limiti delle risorse, preordinate allo scopo, dal fondo  previsto dell’art. 1, comma 430, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

  Visto l’art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale è stato  istituito  il  Ministero  dell’economia  e  delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  delle finanze;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del  29  agosto  2017, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre  2017,  n.  204, con la quale e’ stato dichiarato lo  stato  di  emergenza  in  ordine all’evento sismico che  il  giorno  21  agosto  2017  ha  colpito  il territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di Ischia;

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Considerato che tale evento ha determinato una grave situazione  di pericolo per l’incolumità delle persone e per la sicurezza dei  beni pubblici e privati, ed ha  altresì  provocato  la  perdita  di  vite umane,  feriti,  nonchè danneggiamenti  alle  infrastrutture,  agli edifici pubblici e privati;

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Ritenuta la necessità di esercitare il potere previsto dal  citato art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n.  212,  a  favore  dei contribuenti colpiti dagli eventi sismici verificatisi  nei  suddetti territori;

 Decreta:

Art. 1

Nei confronti delle persone fisiche, che alla data del 21 agosto 2017, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel  territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, dell’isola di  Ischia sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli  atti  previsti  dall’art.  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra il 21 agosto 2017 ed il 18 dicembre 2017. Non si procede al  rimborso di quanto gia’ versato.

Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,  altresì, nei confronti dei soggetti, diversi dalle persone fisiche, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al  comma 1.

La sospensione è subordinata alla richiesta del  contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in  tutto  o  in parte, dell’abitazione,  dello  studio  professionale  o  della  sede dell’impresa, ai  sensi  del  Testo  unico  di  cui  al  decreto  del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre   2000,   n.   445,   con trasmissione della richiesta medesima agli uffici dell’Agenzia  delle entrate territorialmente competente.

La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle  ritenute che devono essere operate e versate dai sostituti d’imposta. In  caso di impossibilità dei sostituti ad effettuare  gli  adempimenti  e  i versamenti  delle  predette  ritenute  nei   termini   previsti, è applicabile l’art. 6, comma 5, del decreto  legislativo  18  dicembre 1997, n. 472.

Gli adempimenti e i versamenti oggetto di  sospensione  devono essere effettuati in unica soluzione entro il 19 dicembre 2017.    Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

    Roma, 20 ottobre 2017

 

                                                  Il Ministro: Padoan

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