CRONACA

Puc a Forio, il Comune “anticipa” il Tar: cessata la materia del contendere

In uno dei vari procedimenti riguardanti il Piano urbanistico comunale, il Tribunale ha preso atto che il Comune aveva già riconosciuto l’errore correggendo la previsione contestata, relativa all’indice di ampliamento delle strutture alberghiere

Si è chiusa con un’ordinanza una delle cause che riguardano il Piano urbanistico comunale di Forio. Il 21 dicembre era stato infatti discusso davanti alla Sesta sezione del Tar il ricorso relativo a una previsione del Piano che riguardava l’indice di ampliamento delle strutture alberghiere. Il Tribunale ha preso atto che il Comune aveva riconosciuto l’errore e aveva conseguentemente corretto la previsione impugnata, e ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere.

Il ricorso era stato proposta dai signori Pellegrino e Guido, rappresentati dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino, contro il Comune di Forio, il Ministero per i Beni e le attività culturali, la Città Metropolitana, nei confronti del Mezzatorre Hotel S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Barbieri. Nel giudizio erano comunque intervenuti anche Associazione “Verdi Ambienti e Società” Aps-Onlus, rappresentata e difesa dagli avvocati Gaetano Rocco Fusco, Anna Acampora, e i signori Herbert Willy Werner Guido Edler Von Daniels, Godula Von Velsen Zerweck, Francesco Capuano, Concetta Mazzella, rappresentati e difesi dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro. Lo scopo era l’annullamento previa sospensione dell’efficacia della delibera del Consiglio Comunale di Forio 29/12/2020 n. 33, pubblicata sul B.U.R.C. 8/2/2021 n. 14, avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC) studi specialistici (geologico-sismico, agropedologico, storico-archeologico, zonizzazione acustica) valutazione ambientale strategica integrata con la valutazione di incidenza, regolamento urbanistico edilizio Comunale, atti di programmazione degli interventi”, oltre a una serie di altri provvedimenti collegati.

Il tribunale nella camera di consiglio dopo avere esaminato gli atti documentali, ha ritenuto che la domanda di esecuzione non possa trovare accoglimento in quanto la delibera successiva (delibera C.C. n. 22 del 17 settembre 2021) con la quale l’amministrazione resistente – in via non solo di esecuzione della misura cautelare ma anche in via di autonomo esercizio del potere di autotutela – ha cancellato dal P.U.C. approvato, disponendone l’annullamento, le disposizioni lesive degli interessi dei ricorrenti, determina l’improcedibilità del ricorso.

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