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Porto di Lacco, il Tribunale “sconfessa” gli arbitri

La sentenza del giudice Manera, nel rigettare l’eccezione sollevata dalla società concessionaria, stabilisce la cognizione del tribunale ordinario sulla controversia relativa al canone stagionale non versato al Comune

Il Tribunale ordinario rivendica la propria competenza nella controversia tra il Comune di Lacco Ameno e la società concessionaria del porto turistico, Marina di Capitello. È questa la novità, di non trascurabile importanza, che emerge dalla sentenza firmata dal giudice Manera e che aggiunge l’ennesimo tassello a un mosaico difficilmente inquadrabile in un unico sguardo. Dunque, secondo il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nella controversia relativa al canone della stagione 2019 pari a 170mila euro, che il Comune rivendica e che la società all’epoca non ritenne di versare all’ente, la competenza non spetterebbe al collegio arbitrale. Come i più attenti lettori ricorderanno – e non è semplice, vista la complessa materia che si riparte su più fronti giudiziari – la vertenza fu invece esaminata e decisa da un collegio di arbitri, su proposta della società concessionaria, arbitri che ritennero di avere la competenza sulla questione, consistente in una serie di compensazioni tra le rispettive pretese economiche delle due parti. Il comune aveva intanto già ottenuto dal Tribunale la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo per conseguire il versamento del canone, mentre la società aveva eccepito “la mancata liberazione delle aree in concessione; la mancata consegna del locale già adibito a Capitaneria di Porto; l’inutilizzazione dei beni concessi in godimento, per fatto imputabile a terzi; la compensazione con la somma spesa dall’opponente per il ripristino di alcune strutture portuali; la compensazione con il danno da perdita di chance per l’inutilizzabilità dell’ormeggio e degli specchi acquei”.

Il giudice della Sezione distaccata di Ischia ha escluso la competenza arbitrale, in quanto è mancata una espressa approvazione della giunta municipale su tale devoluzione

Secondo la stessa società, contratto di projectfinancing prevedeva appunto la devoluzione di eventuali controversie a un collegio arbitrale, mentre il Comune di Lacco aveva eccepito la nullità di tale clausola, in quanto mancava l’espressa autorizzazione della giunta municipale, come stabilito dal D.lgs. 163/2006.

Nella motivazione della sentenza, che segna un punto a favore del Comune di Lacco Ameno, il giudice invece spiega che l’accordo tra Comune e società, sebbene definito dalle parti come “convenzione ex art. 45 bis codice navale”, sembra potersi qualificare come una forma di “partenariato pubblico privato”, ai sensi dell’art. 3 D.lgs. n. 50/2016. Secondo il magistrato, la previsione di un canone a carico della società non inficia la riconducibilità dell’accordo a tale tipologia di contratto, visto che è diretta soltanto a perseguire il complessivo equilibrio economico finanziario dell’operazione. Il decreto in questione prevede l’applicabilità al “partenariato pubblico privato” di varie disposizioni, tra cui l’articolo 209, il cui testo riproduce la normativa previgente citata dal Comune, che impone che la clausola di arbitrato sia preceduta, a pena di nullità, dall’autorizzazione motivata dalla giunta dell’amministrazione. Dunque, nel caso in questione, sarebbe dovuta esserci la delibera dell’esecutivo.

Insomma, il dottor Manera si richiama al principio secondo cui il giudice non è vincolato alla qualificazione giuridica propugnata dai contraenti. Inoltre il contratto tra il Comune e la Marina di Capitello, pur essendo stato indicato come “affidamento in concessione ex art. 45 bis cod. nav.”, è stato rubricato come “concessione di progettazione definitiva, esecutiva, esecuzione dei lavori, gestione funzionale ed economica” delle opere portuali in questione, e il giudice spiega che del resto è questo il suo contenuto, visto che oltre alla gestione dell’opera implica a monte anche la realizzazione dell’infrastruttura stessa. Di conseguenza, il contratto è soggetto alle norme del cosiddetto codice dei contratti pubblici. La sentenza respinge quindi espressamente la tesi della società, secondo cui il contratto avrebbe ad oggetto una concessione demaniale marittima che lo farebbe sfuggire al codice dei contratti perché l’amministrazione dovrebbe rispettare solo i principi di evidenza pubblica.

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Il giudice Manera scrive infatti che i precedenti citati, tra cui le decisioni del Consiglio di Stato, riguardano, infatti, diversi fatti storici, relative a controversie originate dal mero affidamento in concessione, a privati, di beni ricadenti nel demanio marittimo e, specificamente, di tratti di spiaggia. Nel caso in questione, invece, come si è visto, l’accordo intercorso fra le parti è ben più complesso, comprendendo anche la realizzazione di un’opera pubblica, e non è pertanto, riconducibile a una mera concessione demaniale.

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Secondo il magistrato il contratto non può essere considerato una mera concessione demaniale, bensì un partenariato pubblico privato soggetto quindi al “codice dei contratti”, non al codice della navigazione

Senza voler tediare ulteriormente i lettori con i tecnicismi, il giudice nell’ultima parte della sentenza ha poi stabilito che non esiste l’espressa autorizzazione della giunta municipale, tramite delibera, alla stipulazione della clausola che devolveva agli arbitri le controversie. Di conseguenza la cognizione sulla vicenda spetta al Tribunale Ordinario, e non al collegio arbitrale. E anche se gli arbitri hanno affermato la propria cognizione, essa non è una questione di competenza o giurisdizione, ma di merito, come affermato dalla Cassazione.

il giudice ordinario non è tenuto a sollevare d’ufficio un conflitto di competenza, e dall’altro lato, non essendo il lodo parziale divenuto definitivo, esso va assimilato a una sentenza non passata in giudicato che abbia deciso, fra le stesse parti, una questione giuridica di merito rilevante anche nel presente procedimento; come tale, esso non vincola il tribunale, che “può esprimersi in contrario avviso”. Di qui la sentenza, che rigetta l’eccezione relativa alla devoluzione agli arbitri della controversia, e ha poi disposto la prosecuzione del giudizio, la cui prossima udienza è stata fissata in autunno. Saranno dunque tutte da valutare le conseguenze di questa sentenza, innanzitutto sul lodo arbitrale pubblicato nel giugno scorso, che il Comune ha già impugnato, oltre che sulla vicenda complessiva, visto chedinanzi al Tar la questione relativa alla qualificazione giuridica del projectfinancing (cioè se sia assimilabile alle concessioni balneari con relativa proroga, o meno) è uno dei punti focali.

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