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Rebus sulla competenza, sospesa una demolizione

Gli avvocati Bruno Molinaro e Massimo Stilla riescono ad ottenere dalla Corte d’Appello lo stop alle ruspe già entrate in azione presso un immobile ubicato nel Comune di Casamicciola Terme: udienza in programma il prossimo 6 maggio

Questione di competenze, questione complessa. Con un interrogativo su tutti, proprio a proposito di competenze: Procura Generale o Procura della Repubblica? In una vicenda davvero contorta varie sono le sentenze ma non si riesce a fare chiarezza. Il riferimento è a un’ordinanza di demolizione – per giunta relativa ad un fabbricato sanato e coperto in titolo in sanatoria – che proprio ieri è stata sospesa dopo il ricorso presentato dagli avvocati Bruno Molinaro e Massimo Stilla, che di fatto hanno impedito (almeno temporaneamente) che le ruspe possano entrare in azione presso un’abitazione ubicata sul territorio del Comune di Casamicciola. I due legali avevano trasmesso la reiterazione di una richiesta di sospensione stante il pericolo di danno grave e irreparabile alla Corte di Appello di Napoli e la V Sezione, che adesso dovrà pronunciarsi nell’udienza del 6 maggio, si è così espressa: “Rilevato che in data 21 ottobre 2015, il procuratore generale notificava a (omissis) provvedimento di ingiunzione a demolire le opere abusive; considerato che in data 11 marzo 2025 è stato notificato alle parti l’ordine di sgombero dell’immobile; sin dalla sentenza 1996 va riconosciuta la natura di provvedimento giurisdizionale all’ordine di demolizione, con la conseguenza che ne è demandata l’esecuzione al pubblico ministero ed al giudice dell’esecuzione secondo i rispettivi ruoli: l’ordine di demolizione disposto dal giudice pena e ha natura di sanzione amministrativa essendo chiaro che si tratta non di potere affidato al giudice penale per il soddisfacimento ai fini della pubblica amministrazione”.

I legali hanno battuto sul fatto che a doversi esprimere fosse la stessa Corte che nel 1997 aveva pronunciato la sentenza poi divenuta irrevocabile l’anno successivo e non un diverso organo giudicante: un ginepraio giuridico davvero di difficile interpretazione

Di qui le conclusioni: “Ritenuto che nelle more della trattazione dell’incidente di esecuzione, motivi di opportunità consentono di sospendere l’ordine di demolizione, per questi motivi sospende l’ordine di demolizione emesso a carico di (omissis) con riferimento alla sentenza emessa il 3 marzo 1993”. La questione della competenza emerge anche in diversi passaggi dell’istanza. In uno di questi in particolare si legge quanto segue: “Tralasciando ogni questione di merito, è fuor di dubbio che l’azione esecutiva che il Procuratore della Repubblica intende portare a compimento si ponga in aperto contrasto con il giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello del 28 ottobre 1997, assorbente rispetto all’altra del G.U.P. portata in continuazione, sicché si rende necessario adire il Giudice della esecuzione. Di qui la sua evidente inammissibilità, essendo innegabile che la competenza in materia esecutiva appartenga a codesta Corte Territoriale, essendo stato ripetutamente affermato in giurisprudenza che: ‘In caso di esecuzione di una pluralità di provvedimenti emessi da giudici diversi, la competenza appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche quando questo è costituito da una sentenza di proscioglimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto competente, ai fini della decisione sull’istanza di riconoscimento della continuazione tra fatti giudicati con più sentenze diverse, il giudice che aveva emesso nei confronti dell’imputato sentenza di proscioglimento per prescrizione)’. Nel caso in esame, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo è rappresentato, con assoluta certezza, dalla sentenza di codesta Corte del 28 ottobre 1997, n. 6549, divenuta irrevocabile il 3 gennaio 1998”. Insomma, un ginepraio giuridico che dovrà essere sbrogliato a breve ma che intanto, se non altro, tiene lontane le ruspe dall’ennesima demolizione sul territorio isolano.

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