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Reddito di cittadinanza, nessun illecito: assolto dal Gip

Cade l’accusa di aver indebitamente percepito il sussidio per un 45enne residente a Forio: accolta integralmente la tesi dell’avvocato Michele Calise nel giudizio abbreviato

Assolto per non aver commesso il fatto. È questo il verdetto del giudizio abbreviato nei confronti di B.R., un 45enne residente a Forio di origine ucraina, accusato insieme ad altre diciannove persone di aver ottenuto indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza. Dopo la notifica del decreto di giudizio immediato disposto dal Gip dottoressa Di Palma su richiesta del Pm Dottoressa Di Mauro, il 45enne foriano, assistito e difeso dall’avvocato Michele Calise, aveva chiesto il giudizio abbreviato, concesso e definito dal Gip dottor Fabio Lombardo. La sentenza di assoluzione sposa integralmente la linea difensiva elaborata dal noto penalista, fondata sull’interpretazione letterale della norma sull’autocertificazione, in base alla quale vengono redatte le istanze per la richiesta del reddito di cittadinanza. Il verdetto rappresenta una pietra miliare nel giudizio dei reati di specie, rappresentando un precedente di assoluta importanza. Come alcuni ricorderanno la vicenda trae origine dagli accertamenti della Guardia di Finanza – Tenenza di Ischia – effettuati successivamente alla concessione del reddito di cittadinanza nei confronti di alcuni cittadini stranieri residenti nei comuni dell’isola partenopea, e percettori del citato contributo di assistenza pubblica.

Lo scorso ottobre il sig. B.R., unitamente ad altri 19 cittadini stranieri era stato denunciato per il reato previsto dall’art. 7, comma 2 del D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 perché ometteva informazioni dovute ai fini della concessione del beneficio, visto che al momento della presentazione della domanda non risultava residente in Italia da almeno 10 anni, oltre che per il reato previsto all’art. 640 bis c.p., perché indicava falsamente di essere residente in Italia da almeno 10 anni, così inducendo in errore l’Inps in ordine alla sussistenza dei requisiti per l’erogazione del reddito di cittadinanza.

In particolare, nel caso in questione, era stata acquisita la domanda presentata all’Inps il 3 novembre 2020. Proprio tale circostanza costituisce uno dei punti focali della strategia difensiva elaborata dal legale di fiducia dell’imputato. Tale domanda di accesso al reddito di cittadinanza non poteva in alcun modo ritenersi falsa, perché priva della firma di sottoscrizione. Infatti, la domanda era stata redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che disciplina l’attività di autocertificazione da parte del privato per istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione.

L’avvocato Michele Calise ha illustrato la normativa che introduce e disciplina il reddito di cittadinanza (D.L. 28 gennaio 2019 n. 4), la quale non stabilisce una disciplina speciale rispetto alla redazione dell’istanza di accesso al beneficio, prevedendo esclusivamente, all’art. 5 (richiesta, riconoscimento ed erogazione del beneficio), le modalità di richiesta, che può essere effettuata direttamente presso il gestore del servizio integrato, oppure mediante modalità telematiche. La richiesta può essere anche presentata presso i centri di assistenza fiscale – i cosiddetti Caf – previo convenzionamento con l’Inps.

L’Istituto ha approvato il modulo di domanda che rimanda alla corrispondente dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) per il calcolo dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee).

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Il Giudice ha accolto la fondatezza della teoria difensiva circa l’impossibilità di ritenere provato che la domanda di reddito di cittadinanza sia stata firmata dal percettore

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Tale modulo, appunto, è redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000. Orbene, tale norma stabilisce che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni (art. 46) e le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (art. 47) siano sottoscritte dall’interessato con le modalità di cui all’art. 38 del DPR 445/2000.

Quest’ultimo articolo stabilisce che: 1) tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica; 2) le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, tale facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Proprio l’esame della domanda di reddito di cittadinanza del novembre 2020 acquisita dalla Guardia di Finanza di Ischia ha consentito di verificare l’assoluta mancanza di firma del signor B.R. in calce alla dichiarazione sostitutiva di certificazione – né in forma di sottoscrizione autografa, né in forma di sottoscrizione digitale – oltre che di copia del documento di riconoscimento. Una circostanza, quella ora illustrata, che rende formalmente invalida la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000.

L’avvocato Calise ha richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, la quale ha stabilito (Cass. V Sez. Pen.  – sentenza n. 28684 del 31.05.2013), che  “la legge (D.P.R. n. 445 del 2000, art. 46) richiede espressamente per la validità della dichiarazione sostitutiva di certificazione che l’atto sia sottoscritto; ne consegue che in mancanza di sottoscrizione la dichiarazione non è idonea a provare alcunché ed è, anzi, totalmente priva di efficacia nei confronti della pubblica amministrazione”, cosicché l’Inps, a cui la domanda era indirizzate, l’avrebbe dovuta dichiarare inammissibile e non riconoscere il beneficio del reddito di cittadinanza.

Alla luce di tali argomentazioni, in mancanza di una domanda di reddito di cittadinanza formalmente valida, in quanto priva di sottoscrizione dell’interessato, la difesa ha potuto validamente affermare che non può assolutamente ritenersi integrata la fattispecie delittuosa contestata. Il Tribunale, accogliendo integralmente le tesi elaborate dall’avvocato Michele Calise, ha quindi assolto il signor B.R. da entrambi i capi d’accusa. Tutti gli altri 19 imputati sono stati rinviati a giudizio dinanzi la Sezione Distaccata di Ischia, con udienza fissata il prossimo 29 settembre. 

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