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Regime forfetario 2017: requisiti, regole e vantaggio fiscale

La legge di Stabilità 2015 all’art.1 commi da 54 ad 89, ha introdotto un nuovo regime fiscale agevolato, applicabile per l’esercizio in forma individuale di arti, professioni e imprese, di fatto sostituendo il precedente regime “dei minimi”, ad oggi di fatto non più fruibile. Trattasi nello specifico di un’iniziativa del Governo volta ad incentivare l’inizio di nuove iniziative imprenditoriali ovvero il rafforzamento delle esistenti, purché esercitate in forma individuale, per le quali è stata individuata una forma di imposizione fiscale unica applicabile su un coefficiente variabile di reddito, caratterizzato esclusivamente da componenti positive, escludendo pertanto i costi. Mantenuto inalterato l’intento agevolativo, di anno in anno sono state apportate precise rivisitazioni sino alla emanazione della nuova Legge di stabilità 2017, che di fatto ne ha ulteriormente ampliato l’appetibilità.

Quale il funzionamento? Il nuovo regime prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 15% esclusivamente sul volume di affari prodotto, al netto di una riduzione forfettaria quantificata in percentuale in base alla tipologia di attività esercitata dal fruitore; in altri termini l’imposta viene attuata su un coefficiente di reddito variabile dal 40% al 78% a seconda del campo d’attività oggetto d’interesse. Non rilevano pertanto i costi, eccezion fatta per i contributi versati ai competenti istituti previdenziali, ed obbligatori per legge.

E’ d’uopo sottolineare la presenza di alcuni aspetti di fondamentale importanza, quali innanzitutto l’adesione formale al nuovo regime in sede di apertura della partita IVA per i nuovi esercenti, la corretta interpretazione del campo di attività oggetto di interesse (codice ATECO) così da comprendere il range di applicazione dell’imposta sostitutiva e soprattutto l’obbligatorio rispetto di un limite massimo di ricavi da percepire in corso d’anno, stabilito in una soglia di 30.000 euro per gli esercenti professioni, mentre sino a 50.000 euro per i titolari di attività d’impresa, occorrendo anche in questo caso una distinzione in base alla tipologia di attività posta in essere. Ulteriore agevolazione consiste nell’ applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% prevista esclusivamente per i primi 5 anni di attività purché venga rispettato il principio fondamentale della novità, per effetto del quale nei tre anni precedenti il contribuente non deve aver esercitato un’attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare; la nuova iniziativa non deve costituire mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, a meno che quest’ultima non consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni; infine, qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi del periodo d’imposta precedente non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

In fattura non verrà applicata IVA per tutti gli esercenti e ritenuta d’acconto nel caso dei professionisti, purché nel documento venga espressamente riportata l’adesione al regime in oggetto.

Quali i requisiti? Possibili fruitori dell’incentivo sono le persone fisiche che esercitano o che iniziano un’attività d’impresa o arte o professione, purché nell’anno solare precedente:

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  • Abbiano conseguitoricavi o compensi non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO specifico dell’attività svolta;
  • Abbiano sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5mila Euro lordi a titolo di lavoro dipendente, co.pro., lavoro accessorio, associazione in partecipazione, lavoro prestato dai familiari dell’imprenditore ex art. 60, TUIR;
  • il costo complessivo,al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20mila Euro. Per verificare il limite dei beni strumentali, occorre far riferimento al costo sostenuto al netto dell’IVA, anche se non è stato esercitato il diritto alla detrazione.

La legge ha abolito, dal 2016 in poi, la lettera d) del comma 54 della precedente Legge di Stabilità che riservava l’accesso al regime forfetario i soli contribuenti che avevano conseguito redditi nell’attività d’impresa, arte o professione in misura prevalente rispetto ai redditi di lavoro dipendente o assimilati.

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Imprescindibile requisito oggettivo è il rispetto dei summenzionati limiti di ricavi da conseguire in corso d’anno.

Quali i vantaggi? Il soggetto aderente potrà beneficiare di una serie di agevolazioni individuabili innanzitutto nella soggezione della propria attività ad una minore imposizione fiscale, ciò per effetto dell’applicazione di un’imposta sostitutiva unica nella misura del 15% (5% per i primi 5 anni d’attività), in luogo delle abitudinarie imposte dirette/ indirette a titolo di IRPEF – IRAP – IVA, certamente più gravose soprattutto se si considera la sola aliquota minima IRPEF stabilita 23%. In secondo luogo è garantita una maggiore fluidità nell’ intera gestione fiscale, essendo esclusi alcuni adempimenti soprattutto comunicativi e di tenuta delle scritture contabili, obbligatori nel il regime ordinario.

Nel rimarcare l’estendibilità della misura anche alle attività poste in essere nel corso di esercizi precedenti, e l’abrogazione del precedente regime agevolativo “dei minimi”, giova altresì sottolineare l’assoluta importanza della padronanza della materia soprattutto con riferimento alla verifica dei requisiti di accesso stabiliti ex lege, ciò al fine di evitare una successiva esclusione con aggravio di costi in termini di recupero d’imposta più le immancabili sanzioni ed interessi applicate dall’Amministrazione finanziaria competente.

alessandrolavolpe@yahoo.it

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