CRONACAPRIMO PIANO

Respinto il ricorso dell’albergo, a Casamicciola “salvi” 2 milioni di tributi

La X sezione della Commissione Tributaria Provinciale ha accolto le controdeduzioni presentate da Comune e SOGET negando alla Hotel Terme President srl di poter evitare di versare circa 100.000 euro di Tari. Un’eventuale decisione a favore del privato avrebbe reso nulli diversi altri avvisi di riscossione

Era un ricorso basato su un principio che – laddove avesse trovato un fondamento giuridico, avrebbe causato un buco di circa due milioni di euro al Comune di Casamicciola. Un rischio che fortunatamente è stato sventato grazie alle controdeduzioni fornite dal legale del Comune termale, avvocato Stanislao Giaffreda, che sono state accolte nelle opportune sedi evitando così un’emorragia di “capitali” alle casse dell’ente del Capricho. La vicenda di cui vi raccontiamo trae origine da un atto indirizzato al Comune di Casamicciola ed alla SOGET (società che si occupa della riscossione dei tributi sul territorio=) con cui la società Hotel Terme President srl per il tramite del suo amministratore proponeva ricorso contro l’avviso di pagamento di euro 93.156,39 per la Tari relativa all’anno 2019 e per euro 4.657,82 per il tributo provinciale. In particolare, la società ricorrente lamentava – dopo aver premesso di gestire l’Hotel Cristallo – la carenza di potere, “atteso che l’atto impugnato è stato (solo) predisposto (e neppure sottoscritto) da un’entità diversa e distinta dal soggetto (persona fisica) cui la legge espressamente demanda i poteri di compiere le attività organizzative e gestionali relative alla Tari”. In buona sostanza il fatto che l’atto non fosse stato redatto da un funzionario comunale responsabile quanto piuttosto dalla SOGET che tra l’altro ha sede legale a Pescara e dunque in una circoscrizione diversa da quella dove il ricorrente ha il proprio domicilio fiscale. Nel ricorso, per la cronaca, si faceva riferimento anche ad altri elementi prettamente soggettivi, ma è chiaro che l’accoglimento dello stesso avrebbe reso nulli – come dicevamo in apertura – anche un’altra serie di avvisi analoghi per un importo complessivo di 2 milioni di euro.

Uno scenario chiaramente a tinte fosche che ha causato un effetto domino. Il Comune di Casamicciola, si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso – con argomentazioni addotte dall’avvocato Stanislao Giaffreda, idem ha fatto la Soget che ha parimenti chiesto il rigetto dell’atto ed ha evidenziato “la legittimità dell’avviso di accertamento emesso in quanto concessionaria alla riscossione per il Comune di Casamicciola”. La parte ricorrente, da parte sua, ha presentato una memoria illustrativa con la quale si è riportata ai motivi di ricorso argomentandoli ulteriormente e depositando memorie illustrative che facevano riferimento alle sopravvenute controdeduzioni. Nell’udienza si è stabilito che “il ricorso non merita accoglimento” e vengono spiegati anche i motivi della decisione, soprattutto per quanto riguarda il punto focale della controversia. Si legge testualmente: “Per quanto concerne la firma dell’atto impositivo da parte di soggetto diverso dal funzionario responsabile del Comune per l’adozione degli atti impositivi TARI, correttamente il Comune resistente ha evidenziato che nessuna norma attribuisce al funzionario una ‘esclusività’ circa la sottoscrizione, liquidazione e riscossione del tributo in questione.

L’avvocato Stanislao Giaffreda

Nel caso di specie l’atto impugnato è stato sottoscritto da SOGET spa, Società di Gestione di Entrate e Tributi, concessionaria della riscossione per conto del Comune di Casamicciola sicchè in conferente si presenta il richiamo ai principi circa il vizio della nomina del funzionario non applicabili al caso in esame”. Il passaggio successivo è decisamente chiaro e non lascia spazio a dubbi: “Invero gli enti locali possono affidare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle proprie entrate patrimoniali anche tributarie mediante convenzione alle aziende speciali, oltre che svolgere siffatte attività in forma associata… inoltre possono anche affidare la gestione delle attività in questione nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici a società per azioni o a responsabilità limitata i cui soci privati siano iscritti all’albo di cui all’art. 53 del d. lgs n. 446/1997 ovvero sempre delle procedure previste per l’affidamento dei servizi pubblici, agli stessi soggetti privati iscritti al predetto albo o a società operanti presso altri enti locali. La SOGET spa secondo quanto dedotto dalla stessa senza contestazione è società iscritta all’albo delle fiscalità locali e quindi quale società in possesso dei requisiti di cui alle norme in epigrafe, svolge il servizio di riscossione coattiva di tributi ed entrate patrimoniali per il Comune di Casamicciola Terme”.

Nella decisione della decima sezione della commissione tributaria provinciale (presidente Filippo Dinacci, relatore Rosa Pezzullo, giudice Tommaso Miranda) si legge anche che “pure infondato si presenta il secondo motivo di ricorso, circa la nullità dell’atto impugnato emesso dalla SOGET avente sede legale in Pescara e dunque in una circoscrizione diversa da quella ove la ricorrente ha il proprio domicilio fiscale. Orbene, come già evidenziato, l’atto impugnato è stato emesso dalla società incaricata in virtù del contratto di affidamento e pertanto legittimata alla liquidazione e riscossione per l’ente comunale e laddove il Comune affidi ‘il servizio di accertamento e riscossione delle imposte locali’ a soggetti terzi, il potere di accertamento è demandato al concessionario al quale è conferita, non solo la legittimazione sostanziale, ma anche la legittimazione processuale per le relative controversie. Ne consegue che la deduzione circa la sede di Pescara della SOGET appare destituita di fondamento, non essendo previsto ai fini della concessione dell’appalto che la concessionaria del servizio di liquidazione e riscossione per conto del Comune abbia la sede legale nell’ambito territoriale ove si trovano i domicili fiscali dei contribuenti. Inconferente in proposito si presenta il richiamo all’art. 31 D.P.R. n. 600/1973 che si riferisce alle imposte sui redditi e non trova applicazione nella fattispecie, trattandosi di tributi territoriali”.

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