Resta lo spettro chiusura sul Pagoda Hotel
Il Tar ha respinto l’istanza di sospensiva avanzata dall’amministratrice della Tourist Italia: secondo i giudici due SCIA sono state respinte a giusto titolo così come è valido anche il blocco dell’attività disposto dal Comune

Resteranno chiuse le porte del Pagoda Lifestyle Hotel, situato in via delle Fornaci a Ischia, per intenderci nella zona della Pagoda. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha infatti respinto l’istanza di sospensiva avanzata dai legali della struttura contro i provvedimenti comunali che ne avevano disposto l’inibizione dell’attività e l’ordinanza di demolizione per opere abusive. Un duro colpo, giunto proprio in concomitanza con l’inizio della stagione turistica. Gianna Mazzarella, in qualità di legale rappresentante della Tourist Italia – società gestrice dell’hotel – assistita dagli avvocati Andrea Abbamonte e Angela Parente, aveva proposto due ricorsi e presentato ulteriori motivi aggiunti, chiedendo al TAR l’annullamento, previa sospensione, di diversi provvedimenti del Comune d’Ischia. In particolare, il ricorso n. 721 mirava a sospendere l’efficacia del provvedimento del 23 gennaio 2025, con cui il Servizio SUAP e Demanio del Comune ha respinto e archiviato le SCIA (Segnalazioni Certificate di Inizio Attività) presentate con i protocolli nn. 50135/23, 22119/24 e 27248/24, inerenti l’attività alberghiera, bar e ristorante dell’hotel. Conseguentemente, il Comune ha disposto l’inibizione dell’attività sulla base di un accertamento tecnico condotto il 23 settembre 2024 e dell’ulteriore provvedimento di inibizione della SCIA di agibilità del 30 novembre 2024.
Oggetto di contestazione anche il verbale di sopralluogo redatto il 23 settembre, i cui esiti – secondo quanto dichiarato dallo stesso Comune nella nota di avvio del procedimento dell’11 novembre – sarebbero stati riportati nel rapporto tecnico del 31 ottobre 2024. Quest’ultimo, però, risulta tuttora sconosciuto alla parte ricorrente. A ciò si aggiunge il provvedimento del 4 febbraio 2025, con cui l’amministrazione ha rigettato la richiesta di accesso al sopralluogo e al relativo rapporto tecnico, negando la documentazione in base all’art. 116, comma 2, del Codice del Processo Amministrativo, circostanza anch’essa oggetto di impugnazione. Nel ricorso introduttivo veniva inoltre contestato l’annullamento in autotutela della SCIA di agibilità rilasciata il 30 novembre 2023, integrata con grafici e relazioni tecniche protocollati l’8 gennaio 2024. Anche in questo caso, la parte ricorrente ha reiterato la richiesta di accesso agli atti, con particolare riferimento al già citato verbale secretato del 23 settembre. Successivamente, il 12 marzo, la difesa ha presentato motivi aggiunti contro l’ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2025, con la quale il Comune ha ordinato la demolizione delle opere ritenute abusive, realizzate – secondo l’amministrazione – in assenza di titolo abilitativo, sempre presso l’immobile di via delle Fornaci. Il Comune d’Ischia si è costituito in giudizio con l’assistenza legale dell’avvocato Leonardo Mennella.
Il Collegio della Sesta Sezione del TAR, presieduto da Angela Fontana, ha riunito i ricorsi e respinto l’istanza cautelare con ordinanza emessa il 2 aprile, rinviando invece al 16 aprile la trattazione in camera di consiglio dell’istanza di accesso agli atti. Nel motivare la decisione, il TAR ha sottolineato la gravità delle violazioni edilizie riscontrate, dichiarando l’esigenza di una valutazione nel merito. L’ordinanza in uno dei suoi passaggi specifica tra l’altro che “all’esito della sommaria deliberazione che caratterizza la fase cautelare, non sussistono i presupposti per accogliere l’istanza, considerato che – secondo giurisprudenza consolidata – la valutazione sull’impatto territoriale di un intervento edilizio deve tener conto dell’insieme delle opere, anche se realizzate in tempi diversi, e non può essere compiuta in modo atomistico. Il danno deriva dal complesso delle opere e dalle loro interazioni reciproche”. Il TAR ha inoltre ritenuto legittimo il provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela la SCIA di agibilità del 30 novembre 2024. Secondo quanto evidenziato nell’ordinanza, gli interventi sull’immobile sono stati realizzati in assenza di permesso di costruire, hanno comportato sbancamenti, incrementi di volumetria e superficie utile, oltre a mutamenti di destinazione d’uso rilevanti. Il tutto in un’area classificata come di Protezione Integrale dal Piano Territoriale Paesistico, quindi soggetta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione.
Sulla legittimità delle SCIA e DIA presentate, il TAR osserva ad esempio che “la semplice graficizzazione nelle pratiche edilizie, presentate per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, non può legittimare interventi che vanno ben oltre tali limiti. Alcuni di essi – sostiene il Comune senza adeguata smentita da parte ricorrente – sarebbero stati realizzati anche su area demaniale, priva di concessione”. In merito al danno lamentato dalla società – ovvero la perdita derivante dalla mancata apertura dell’albergo – i giudici amministrativi sono altrettanto chiari ed espliciti e spiegano che “il pregiudizio paventato risulta recessivo rispetto all’interesse pubblico alla regolarità e alla sicurezza dei locali adibiti a ricettività turistica”. L’ordinanza di demolizione, basata sul verbale di sopralluogo della Capitaneria di Porto del 23 settembre 2024, elenca in dettaglio le opere abusive rilevate. In particolare: al piano terra la realizzazione abusiva di 4 WC, 2 camere e un ripostiglio per una superficie lorda di circa 82 mq, mai sanati né con la concessione edilizia in sanatoria n. 45/92 né con il permesso di costruire in sanatoria n. 86/2019; al primo piano: ulteriori opere non autorizzate per circa 20 mq (camera 64) e terrazzi per circa 88 mq; al piano seminterrato: la trasformazione dell’originaria cisterna da 66 mq (presente nell’agibilità del 30 luglio 2015) in un locale utilizzabile di 116 mq, successivamente adibito a cucina mediante la SCIA prot. n. 20220/2018; sempre al piano terra l’ex piano fondazioni è stato sbancato, perimetrato e annesso alla struttura principale per creare un’area relax e spa di circa 225 mq, in totale assenza di titoli abilitativi, autorizzazione paesaggistica e rispetto della normativa antisismica. La documentazione tecnica evidenzia dunque una pluralità di abusi, realizzati progressivamente e senza alcun titolo sanante. Ora resta da vedere se, nella successiva fase di merito, la difesa dell’hotel riuscirà a scardinare le valutazioni sinora espresse dal TAR e ottenere una revisione delle misure imposte. Se lo stato dell’arte non dovesse mutare quando i giudici discuteranno nel merito, la stagione turistica potrà dirsi senza dubbio “saltata”. E forse, fermo restando la possibilità di ricorrere al Consiglio di Stato, non solo quella.