CRONACA

Ricorso ‘irricevibile’ al Presidente della Repubblica per Orazio Arturo

I giudici della Prima sezione del Consiglio di Stato hanno espresso il parere che il ricorso debba essere dichiarato irricevibile per il titolare del Ristorante da Peppino ubicato a Sant’Angelo

Il ricorso proposto da Orazio Arturo, per l’annullamento dell’Ordinanza del Comune di Serrara Fontana n. 16 del 4/6/2018, con la quale è stata ingiunta la cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti di tipo A) e B) all’insegna “Ristorante da Peppino”, nonché degli atti preordinati, connessi e consequenziali è stato dichiarato inammissibile dai giudici della sezione Prima del Consiglio di Stato. La vicenda, che ha visto Orazio Arturo rivolgersi anche al Presidente della Repubblica attraverso il Ricorso straordinario, è cominciata anni fa.

Il titolare del “Ristorante da Peppino” ha chiesto l’annullamento dell’Ordinanza del Comune di Serrara Fontana n. 16 del 4/6/2018, con la quale è stata ingiunta la cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti. L’attività del ristorante è stata svolta nel locale in questione sin dal 1954 e per il gestore «l’immobile non è mai stato assoggettato ad interventi innovativi che abbiano comportato incrementi planivolumetrici rispetto alla sua consistenza originaria proprio perché risalente nel tempo – spiega il ricorrente – la struttura sarebbe “legittima” sotto il profilo urbanistico e paesaggistico, tant’è che il Comune non avrebbe mai eccepito nulla». Ma per il Comune di Serrara non è così tanto che, secondo quanto riferito in ricorso, nel 2016 il Comune ha avviato il procedimento di verifica dell’agibilità che si è concluso col diniego dell’agibilità, stante la pendenza di una domanda di condono presentata dalla proprietaria dell’immobile. Per questo nel 2017 con l’ordinanza numero 11 l’Amministrazione ha intimato la sospensione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, motivata dalla circostanza della insussistenza dell’agibilità dei locali, i quali avrebbero subito negli anni significative modifiche edilizie tali da incidere sulle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità e per i quali risultano adottate numerose ordinanze di demolizione mai eseguite dall’Ente.

Ma Orazio Arturo non ci si arrende avendo provveduto a proporre ricorso al TAR avverso le ordinanze di demolizione. Nel contempo, però, l’amministrazione di Serrara Fontana ha adottato di cessazione dell’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Orazio Arturo intanto solleva l’illegittimità del provvedimento impugnato chiedendone l’annullamento per diversi motivi tra cui Difetto di istruttoria, Eccesso di potere, Sviamento,Perplessità. Illogicità manifesta. Contraddittorietà con precedenti manifestazioni. Violazione di legge e Violazione del dovere di buona fede e correttezza della PA ed eccesso di potere. Con il parere n. 794/2020, reso nell’adunanza del primo aprile 2020, il Consiglio di Stato si è espresso per l’infondatezza dell’istanza cautelare proposta dal Orazio Arturo, invitando il Ministero a predisporre la relazione di rito; a trasmetterla al ricorrente assegnando un termine per eventuali controdeduzioni; scaduto tale termine, ad inviare la predetta relazione, le eventuali controdeduzioni, unitamente alle osservazioni ministeriale, presso la Segreteria della Sezione. Con nota del 5 maggio 2021, Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha inoltrato la propria relazione con la quale ha espresso l’avviso che il ricorso debba ritenersi infondato nel merito ma ancor prima dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile) per tardività.

Il comune di Serrara Fontana, dal canto suo, ha fatto pervenire le sue controdeduzioni in data 28 ottobre 2020, deducendo, a sua volta, l’irricevibilità del ricorso per tardività della notifica oltre che l’inammissibilità in quanto proposto avverso provvedimento amministrativo correttamente emesso in ottemperanza della sentenza Tar Campania Napoli, sez. VI, n. 3100/2018. I giudici della prima sezione del Consiglio di Stato hanno posto in essere alcune considerazioni prima di dichiarare irricevibile il ricorso. Il ricorso straordinario è stato consegnato, per la notifica, all’ufficio postale il giorno 30 ottobre 2018, come emerge dalla relata di notifica (“spedita dall’Ufficio postale di Panza d’Ischia in data 30 ottobre 2018”) e come si legge dal francobollo apposto sulla raccomandata, ove è riportata ancora la data del 30 ottobre 2018. Ne consegue che il termine per l’impugnazione scadeva il 3 ottobre 2018. Per questo i giudici amministrativi hanno deciso che «Il ricorso – pur presentando anche consistenti profili di inammissibilità perché avente ad oggetto l’impugnazione di un provvedimento amministrativo adottato dall’amministrazione in esecuzione della sentenza Tar Campania Napoli, sez. VI, n. 3100/2018 e dunque ricorribile col giudizio di ottemperanza – deve pertanto essere dichiarato irricevibile».

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