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Ricostruzione “condominiale”, è svolta: via libera al Comune

Per la prima volta viene applicata la norma commissariale che prevede il consorzio temporaneo dei proprietari per l’intervento di ripristino degli “aggregati edilizi”, anche per ovviare all’inerzia di alcuni contitolari

Un consorzio temporaneo per consentire la ricostruzione di un aggregato edilizio. A Lacco Ameno è stato avviato il procedimento che porterà ad applicare per la prima volta nei tre Comuni del “cratere” questo strumento nella ricostruzione dopo il sisma del 2017.

La procedura è stata originata da una situazione che potrebbe presentarsi in diversi casi di immobili colpiti dal terremoto. L’aggregato edilizio è infatti quell’insieme di abitazioni, appartenenti a diversi proprietari, che deve essere considerato unitariamente ai fini dell’intervento di ripristino. Spesso tuttavia non c’è accordo tra i titolari per applicare le normative previste. In materia di aggregati edilizi, esiste una norma contenuta nel testo coordinato dell’Ordinanza n. 7 del 27 settembre 2019 con le modifiche apportate dall’Ordinanza n. 7 bis del 27 novembre 2020 relative alle misure per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma di quattro anni fa: si tratta dall’articolo 14, il quale prevede che in presenza di un aggregato edilizio, un insieme di edifici (unità strutturali) non omogenei, a contatto o con un collegamento più o meno efficace, che possono interagire sotto un’azione sismica o dinamica in genere, con un determinato stato di danno e grado di vulnerabilità, si può procedere appunto a un intervento unitario di ripristino con miglioramento sismico, sempre che venga prima costituito un consorzio temporaneo dei proprietari.

Nel caso in questione, relativo a un aggregato situato sul territorio di Lacco Ameno, il proprietario del piano inferiore è anche comproprietario del piano superiore insieme ad altri parenti. Il primo non riusciva di fatto ad avviare la ricostruzione dell’immobile, in quanto gli altri comproprietari rimanevano inerti, frenando quindi ogni procedura volta a innescare l’intervento. In sostanza ogni invito era rimasto inascoltato, fino a quando i legali rappresentanti del cittadino desideroso di iniziare l’iter di ricostruzione, gli avvocati Aniello e Gianluca Palomba, visto il mancato riscontro, hanno fatto ricorso a quanto previsto dal comma 7 del citato articolo 14, il quale prevede che “qualora i proprietari non provvedano volontariamente alla costituzione del consorzio ai sensi del comma 1, su istanza anche di un solo proprietario interessato, il Comune, entro 30 giorni invita i proprietari delle unità immobiliari a costituire il Consorzio. Se ciò non accade entro i successivi 30 giorni, il Comune, informando preventivamente il Commissario straordinario, si sostituisce ai proprietari inadempienti per l’esecuzione dell’intervento mediante l’occupazione temporanea dell’immobile, comunque per un periodo non superiore a tre anni e per cui non è dovuto alcun indennizzo”. Di conseguenza, il Comune di Lacco Ameno, tramite il responsabile del Quarto settore ter, deputato alla ricostruzione privata post sisma ha emanato la comunicazione di avvio del procedimento, invitando i proprietari delle unità immobiliari a costituire il consorzio temporaneo entro trenta giorni, ricordando che la concessione e l’erogazione dei contributi volti alla ricostruzione dei fabbricati danneggiati sono disciplinate dalle ordinanze del Commissario Schilardi.

Dunque, viene applicata per la prima volta sull’isola la possibilità del consorzio per avviare l’intervento di ricostruzione: vista la tipologia di edifici colpiti dal sisma, è prevedibile che tale strumento sarà utilizzato in molti altri casi, tra Lacco Ameno e Casamicciola, anche a dispetto del diffuso grado di “litigiosità” tra vicini che caratterizza non soltanto le zone rosse, ma l’intera isola. La norma dell’ordinanza commissariale, sotto questo punto di vista, serve anche ad ovviare a tale ostacolo di ordine “sociale”, visto che spesso è difficile immagine la spontanea costituzione di un consorzio laddove anche tra soli due inquilini sono in corso da anni inimicizie di varia natura. Ecco quindi il ruolo attivo del Comune, che supplisce all’inerzia dei titolari.

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