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Ricostruzione, ecco la “scorciatoia” di Schilardi

L’ordinanza n.7 modificata prevederà la possibilità di immediata attuazione degli interventi di ricostruzione privata non soggetti a pianificazione, facendo propria l’interpretazione dei provvedimenti adottati per gli eventi sismici dell’Italia Centrale

Gli interventi di ricostruzione privata post-sisma sono immediatamente attuabili e ed autorizzabili. I lavori per le modifiche da apportare all’ordinanza n.7 per i cosiddetti danni pesanti registrano un’altra importante tappa. Tra pochi giorni in videoconferenza sarà discussa la bozza dell’aggiornamento all’ordinanza citata, nella quale il Commissario Schilardi intende recepire alcune delle richieste pervenute dai parte dei Comuni colpiti dal sisma del 2017, e tra queste vi è appunto la possibilità di procedere immediatamente agli interventi di ricostruzione da parte dei privati senza dover attendere una pianificazione preventiva.

Il comma 2 dell’articolo 1 dell’ordinanza n.7 infatti potrebbe essere modificato in questo modo: “Gli interventi di ricostruzione privata sono immediatamente attuabili e ed autorizzabili nel rispetto della normativa vigente, delle specifiche norme vigenti in materia di rischio idrogeologico e sismico, in particolare del Pai (piano di assetto idrogeologico) e delle specifiche norme di intervento. Tanto salvo i casi di necessaria delocalizzazione e /o che richiedano varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, quando individuati dai comuni, anche sulla base della Microzonazione sismica di terzo livello e di tutti gli elementi disponibili in materia urbanistica e idrogeologica e del materiale e degli approfondimenti sul territorio messi a disposizione, a supporto dei comuni stessi, dalla struttura commissariale”. In sostanza, a differenza di chi è obbligato alla delocalizzazione, nelle zone nelle quali non serve alcuna pianificazione si può subito procedere all’intervento. Tale orientamento è stato corroborato da un parere qualificato reso da un Consigliere di Stato per i provvedimenti emessi nel caso del sisma che nel 2016 colpì l’Italia Centrale.

Il quesito verteva infatti in merito alla domanda di contributo per la ricostruzione degli immobili compresi nelle perimetrazioni approvate ai fini dei piani attuativi. Rispondendo al quesito, è stato chiarito che, come disposto dall’art 5, primo comma, dell’ordinanza 107/2020 per il sisma dell’Italia Centrale, “gli interventi di ricostruzione privata sui singoli edifici sono immediatamente attuabili e non sono condizionati dalla previa approvazione dei piani attuativi, o comunque denominati, salvo i casi di delocalizzazione che richiedono varianti urbanistiche o la preventiva definizione di aggregati strutturali, ove non presenti nella domanda”, e ciò con la disciplina edilizia prevista dall’art.12, comma 2 del decreto legge 189/2016 nel testo novellato dal decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n 120. Pertanto, il divieto stabilito dall’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017, che impediva l’esecuzione dell’intervento prima dell’approvazione dei piani attuativi, è da ritenersi abrogato.

Fra l’altro anche prima di tale abrogazione, quando ancora vigeva l’ordinanza 25/2017, non era vietata la presentazione della domanda per gli interventi di riparazione/ricostruzione “conformi” agli edifici preesistenti: un tale divieto, infatti, non risulta in alcuna norma di legge o di ordinanza e deriva solo dall’interpretazione, in via presuntiva, di una possibile eventuale delocalizzazione dell’edificio stabilita dal futuro piano attuativo. Non rilevano nemmeno ragioni di sicurezza poiché anche gli interventi “conformi” realizzati con SCIA devono basarsi sui presupposti delle indagini sismo-geognostiche. L’abrogazione del divieto contenuto nell’art.5, comma 4 dell’ordinanza 25/2017 è inoltre dettata da ragioni pratiche e di sostenibilità amministrativa degli interventi poiché se tutti gli interventi nelle aree perimetrate ai fini dell’approvazione dei piani attuativi fossero vietati, in attesa dell’approvazione dei piani attuativi, sarebbe proprio la mancata approvazione di questi ultimi la vera causa “del blocco della ricostruzione” ove si pensi che, a distanza di anni, solo pochissimi comuni hanno piani attuativi in itinere e neppure approvati. Se in assenza dei piani attuativi non si può ricostruire e se i piani attuativi sono ben lontani dall’essere adottati o approvati, la responsabilità dovrebbe evidentemente gravare sui comuni e sulle regole dettate per la ricostruzione che, di fatto, la impediscono. Con l’ordinanza 107/2020 si è voluto affrontare questa situazione di “stallo” consentendo gli interventi edilizi conformi al preesistente senza pregiudicare il prosieguo e l’accelerazione degli strumenti urbanistici avviati. Tale interpretazione sarà quindi posta alla base delle modifiche per l’ordinanza “danni pesanti”, che è allo studio della struttura commissariale e dei tecnici comunali del Capricho, e degli altri comuni del cratere.

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