CRONACAPRIMO PIANO

Ricostruzione post sisma, quando la norma è ad personam

La pratica da 1,5 milioni di euro all’ ex sindaco in un’area ad alta criticità un giorno si e l’altro no: polemiche (ma anche tante perplessità) su un iter che giunge a compimento in maniera davvero singolare

Lo stiamo denunciando da tempo, e nei fatti, gli atti confermano la triste realtà. Ad Ischia la sicurezza e i rischi non sono rilevati sulla base di una scienza esatta o di un dato inoppugnabile. Sono scritti ad personam. Sicurezza e rischi, indicati e cancellati con un tratto di penna a seconda di questo o l’altro interesse politico e personale. È accaduto con le “zone rosse” e le “zone a rischio” dalle quali gli abitanti sono stati cacciati a pedate, accade con chi e come deve ricevere il nulla osta per tornare a casa. Emblematica è la vicenda della prima pratica per la ricostruzione pesante post terremoto approvata dopo lo stop alle procedure imposto dalla frana del 26 novembre 2022. Non è il chi o come abbia diritto a vedersi riconoscere il diritto a ricostruire. E’ il come vengono spostati gli asset delle paventate criticità a seconda dei soggetti coinvolti e non della scienza (che dovrebbe essere esatta e leale) della ricostruzione. Non in base ad un dato oggettivo, ma a seconda degli interessi e delle persone che sono interessate da quelle criticità. Il decreto che mette in evidenza talune contraddizioni è il n.1550 del Commissario Giovanni Legnini, firmato il 20 Febbraio 2023.

Lo stesso, a seguito della Conferenza speciale dei servizi by Legnini, riconosce un contributo per il ripristino con miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, a uso abitativo ed a uso produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma alla Sig.ra Maio Nicolina ed in rappresentanza, Ferrandino Giuseppe, Ferrandino Arnaldo, Ferrandino Mariagrazia comproprietari. Contributo concesso € 1.530.600,33 (incluso Iva ed oneri di legge). Il Commissario, opera in raccordo con il Presidente della Regione Campania, si avvale di Invitalia e da maggio si serve della “Conferenza speciale dei servizi” prevedendo, che “I procedimenti per il rilascio del permesso di costruire o di controllo della SCIA edilizia, nonché per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l’acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, sono istruiti dai soggetti competenti. Proprio sulla base delle conclusioni della Conferenza speciale di servizi, Legnini emana il decreto di concessione del contributo nella misura accertata e ritenuta congrua e provvede a trasmetterlo al beneficiario e al comune interessato. È proprio in questo raccordo che il quadro non torna.

Dubbi e contraddizioni

Il 15 febbraio con la Conferenza speciale dei servizi per le pratiche di ricostruzione post terremoto, dopo i 45 giorni di sospensione dei termini a causa degli effetti della frana, si è riavviato il percorso di ricostruzione post sisma, anche alla luce delle nuove necessità determinate dalla violenta alluvione del 26 novembre scorso. 3 le pratiche per la ricostruzione post sisma e 7 istanze di condono processate, altre pratiche richiederanno integrazioni della soprintendenza sui pareri a darsi in ordine alla legittimità urbanistica. Ebbene tra le 3 pratiche approvate ve è proprio la “1550” che aveva subito ripetuti dinieghi e che risulta tra gli immobili ricadenti nel perimetro del (nefasto) Piano di Ricostruzione affidato alla regione Campania ed in via di redazione e che aveva indicato l’immobile come da delocalizzare. Il complesso appartiene ad un ex sindaco di Casamicciola Terme: Ferrandino. In questo non ci sarebbe nulla da eccepire se non fossero evidenti le contraddizioni del metodo. La pratica di ricostruzione Ferrandino è stata processata positivamente dalla conferenza speciale dei servizi perché l’immobile, spiegano, i tecnici, tra le altre cose,  non sarà “abbattuto e ricostruito” ma potenziato sismicamente e ha superato, non si sa come, i limiti del rischio palesati nel Piano di ricostruzione regionale che al 21 novembre 2022( 4 giorni prima della frana) voleva delocalizzare il complesso. Non è passata invece una pratica  di Demoricostruzione riguardante un immobile sito a 100 metri di distanza dal fabbricato in questione. Questa pratica è stata sospesa, però, non perché è stata richiesta la demolizione e ricostruzione ex novo, ma perché l’immobile, ha spiegato Giovanni Legnini, si trova in zona che il commissario indica come di “sovrapposizione al PdRI” e segnata  dal medesimo  “piano di ricostruzione regionale”  da delocalizzare. Quindi in una fascia dove si sovrappongono i decreti e le ordinanze del Commissario per la ricostruzione ai vincoli che la Regione Campania vuole imporre sfruttando la legge di Ischia. 

Nel 2022 c’è un grave rischio, nel 2023 ill rischio scompare

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Orbene nella fattispecie della pratica approvata, che di fatto apre nuovi scenari, la stessa dal 30 giugno 2021, ha subito diverse integrazioni ( 08/07/2022, 13/07/2022 25/07/2022) nella trasmissione della domanda di contributo , dalla proprietaria Maio Nicolina ed in rappresentanza,Ferrandino Giuseppe, Ferrandino Arnaldo, Ferrandino Mariagrazia comproprietari. Il 26/07/2022 è stata convocata la Conferenza speciale di servizi decisoria dal cui verbale del 29/09/2022 per l’esame, inter alia, della domanda di contributo, da cui è emerso che c’è un rischio lo scrive il delegato regionale al PdRi “l’Arch. Gentile della Regione Campania chiede una sospensione di valutazione, rientrando in una zona di massima attenzione per la quale si sono appena concluse delle prove geoelettriche con INGV, finalizzate ad individuare potenziali faglie attive e capaci”. Nella stessa conferenza speciale dei servizi, La dott.ssa Cinquantaquattro, Soprintendente di Napoli, dichiara di non essere competente nella trattazione della pratica. Successivamente, il 06/09/2022 è stata convocata un’altra Conferenza speciale di servizi decisoria. Dal verbale del 14/10/2022 per l’esame, inter alia, della domanda di contributo è emerso ancora che il Direttore Generale Governo del Territorio della Regione Campania, arch. Alberto Romeo Gentile, ha affermato che “In relazione ai soli aspetti di natura urbanistica ed alla relativa valutazione delle ammissibilità delle istanze di ricostruzione con riguardo alle considerazioni ed alle previsioni del PdR di Ischia, facendo seguito alla presentazione della proposta di Piano anticipata nell’incontro del 22 agosto e con riguardo alle disposizioni dell’Ordinanza Commissariale n. 17/2022, a seguito di verifica sulle ubicazioni delle 4 istanze di cui all’o.d.g., precedentemente sospese su richiesta della Regione, si ritiene che le istanze: […], nelle more della formale adozione dl PdR Ischia possano essere sottoposte a valutazione da parte della C.di S., in quanto nella fattispecie non confliggenti con le previsioni urbanistiche in itinere e gli approfondimenti di natura geologica e non rientranti nelle previste/possibili aree ed immobili da delocalizzare per motivazioni di pericolosità e condizioni di sicurezza. Viceversa per l’istanza Maio Nicolina, atteso che la stessa ricade nelle previsioni del PdR Ischia in una zona critica per la quale è prevista la possibile delocalizzazione anche per motivi di pericolosità e condizioni di sicurezza, se ne rinnova la richiesta di rinvio”. Infine il miracolo di febbraio 2023: il 13/02/2023 è stata convocata la Conferenza speciale di servizi decisoria per l’esame, inter alia, dalla quale è emerso che a seguito della nota, prot. 419/CS/ISCHIA del 13/02/2023, inviata dal Governo del Territorio della Regione Campania, in cui il Direttore Generale, Arch. R. Gentile, asserisce che, poiché il livello di danno dell’immobile è del tipo L3 in luogo del livello L4, “Si ritiene che, […], possa superarsi la richiesta di sospensione precedentemente espressa sulla valutazione della pratica in seno alla competente Conferenza straordinaria del 4.10.22, relativamente alla pratica agli atti intestata alla sig.ra Maio Nicolina”, la richiesta di contributo può trovare accoglimento; nella relazione istruttoria datata 19 luglio 2022, i tecnici della Struttura commissariale hanno ritenuto ammissibile a contributo l’importo di € 1.530.600,33 al lordo di IVA e oneri previdenziali (€ 1.254.590,44 al netto di IVA e oneri previdenziali), pari al costo convenzionale.

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Eppure, nonostante le contraddizioni, visto il prospetto di riepilogo predisposto dai tecnici della Struttura commissariale in data 15/02/2023; Legnini ha ritenuto che ricorrano le condizioni per la concessione del contributo pari ad € 1.530.600,33, da intendersi a destinazione vincolata in favore dei proprietari. Quello a cui si assiste, però, è l’uso di due pesi e  due misure tra fabbricati che sorgono  a pochi metri di distanza l’uno dall’altro,  nello stesso comune di Casamicciola Terme e che ricadono nel medesimo PdRi. E questo non depone certo a favore di una certa linearità di giudizio.

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