Parcheggio “La Siena”, nuova udienza il 5 marzo
Nuovo rinvio nel delicato procedimento penale: al centro della prima udienza, la questione preliminare sull’asserita inutilizzabilità degli atti di indagine per presunto sforamento dei termini investigativi. Difese e accusa si fronteggiano duramente, mentre il Comune d’Ischia, costituitosi parte civile, richiama la riforma Cartabia e la giurisprudenza della Cassazione. La giudice Luisa Romano si riserva la decisione

Il procedimento penale relativo alla realizzazione del parcheggio “La Siena” a Ischia Ponte registra l’ennesima battuta d’arresto. Nell’ultima udienza, celebrata davanti al giudice Luisa Romano, non si è entrati nel merito delle imputazioni, ma si è assistito a una lunga e articolata schermaglia procedurale che ha portato a un nuovo rinvio. La decisione sulla delicata questione preliminare sollevata dalle difese è stata infatti fissata al prossimo 5 marzo, data che potrebbe segnare uno snodo cruciale per l’intero processo. Al centro del confronto in aula vi è la presunta inutilizzabilità degli atti di indagine, che secondo gli avvocati degli imputati sarebbero stati compiuti dal pubblico ministero oltre i termini consentiti dal codice di procedura penale. Una contestazione tutt’altro che marginale, poiché l’eventuale accoglimento dell’eccezione potrebbe compromettere seriamente l’impianto accusatorio, incidendo sulla validità delle prove raccolte nel corso dell’attività investigativa. Le difese, rappresentate tra gli altri dagli avvocati Pinky Coppola, per Generoso Santaroni, e Jenny Tortora, per Gaetano Grasso e per ulteriori coimputati, hanno sostenuto che il pubblico ministero Vanacore avrebbe ecceduto i limiti temporali previsti per le indagini preliminari. Secondo questa impostazione, una parte rilevante degli atti sarebbe stata acquisita quando ormai i termini erano spirati, con la conseguenza di doverne dichiarare l’inutilizzabilità processuale. Il pubblico ministero ha respinto con decisione tali argomentazioni, rivendicando la piena regolarità delle indagini e la loro collocazione entro i limiti di legge. L’accusa ha sostenuto che le attività investigative contestate rientrano nei termini consentiti e che non vi sarebbe stata alcuna violazione tale da inficiare la validità degli atti.
Di segno opposto, ma convergente sul rigetto dell’eccezione difensiva, la posizione del Comune d’Ischia, costituitosi parte civile e rappresentato in aula dall’avvocato Bruno Molinaro. Il legale dell’ente ha sollevato una questione preliminare nella questione, eccependo l’inammissibilità della richiesta per tardività. A fondamento della propria tesi, Molinaro ha richiamato l’articolo 335-quater del codice di procedura penale, introdotto e riformulato nell’ambito della riforma Cartabia. Secondo questa interpretazione, l’indagato che sia già a conoscenza dell’esistenza di un procedimento penale a suo carico è tenuto a sollevare eventuali eccezioni relative ai termini delle indagini entro un termine perentorio di venti giorni. Decorso tale periodo, il diritto di eccepire la presunta illegittimità delle attività investigative sarebbe definitivamente decaduto. A rafforzare la posizione della parte civile, è stata depositata una sentenza della terza sezione penale della Corte di Cassazione, che aveva confermato l’ordinanza del Tribunale del Riesame con cui era stata rigettata l’istanza di dissequestro presentata da Santaroni. Un passaggio che, secondo il Comune, dimostrerebbe in modo inequivocabile come l’indagato fosse già pienamente consapevole dell’esistenza e dello sviluppo delle indagini, ben prima del momento in cui è stata sollevata l’eccezione in aula. La giudice Luisa Romano, al termine di un’udienza particolarmente densa sotto il profilo tecnico-giuridico, ha deciso di riservarsi sulla questione. Ha annunciato che esaminerà con attenzione la documentazione depositata e le argomentazioni delle parti, sciogliendo la riserva nella prossima udienza fissata per il 5 marzo. Una data attesa con grande interesse, perché dalla decisione dipenderà la tenuta del materiale probatorio e, di riflesso, l’andamento complessivo del processo.


Sul piano sostanziale, il procedimento ruota attorno a contestazioni di estrema gravità in materia urbanistica e paesaggistica. Agli indagati viene attribuita la lottizzazione abusiva materiale a scopo edificatorio di un’area privata di circa 7.000 metri quadrati, situata nel territorio del Comune di Ischia, in prossimità di via Pontano. I terreni interessati, individuati attraverso una complessa sequenza di particelle catastali, sarebbero stati oggetto di modifiche e riorganizzazioni non comunicate preventivamente all’amministrazione comunale. Secondo l’accusa, tali operazioni sarebbero state funzionali a rendere più agevole la realizzazione dell’intervento edilizio, alterando in modo significativo l’assetto urbanistico dell’area. La trasformazione avrebbe comportato un aggravio urbanistico rilevante, con un utilizzo del suolo non conforme agli strumenti urbanistici vigenti. L’opera contestata è una struttura di grandi dimensioni, descritta come una costruzione mastodontica semi-interrata, ancora incompiuta, destinata a ospitare un parcheggio, una sala polifunzionale e vari spazi pertinenziali, complessivamente denominata “La Siena”. Secondo l’impianto accusatorio, l’intervento sarebbe funzionale al più ampio complesso edilizio a vocazione turistica dell’Hotel Miramare e Castello, con un volume complessivo stimato in circa 28.130 metri cubi. Elemento centrale dell’accusa è il fatto che l’intervento sarebbe stato realizzato su un’area originariamente classificata come agricola, in precedenza adibita a vigneto, senza che ricorressero i presupposti per qualificarlo come opera pubblica. In particolare, mancherebbero una delibera del Consiglio comunale, una procedura di evidenza pubblica e un contratto formale tra l’amministrazione e il soggetto privato. Il tutto in un contesto di particolare pregio ambientale: l’area interessata è infatti sottoposta a vincolo paesaggistico con protezione integrale, dichiarata di notevole interesse pubblico già nel 1952 e successivamente tutelata dal Decreto Ministeriale dell’8 febbraio 1999, che ha approvato il Piano Territoriale Paesistico dell’isola d’Ischia. Un piano dotato di efficacia immediatamente vincolante e prevalente rispetto agli strumenti urbanistici comunali. Il prossimo 5 marzo, data che coincide con il giorno del santo patrono di Ischia, non sarà solo una ricorrenza simbolica: da quella decisione potrebbe dipendere il futuro giudiziario di uno dei casi più emblematici e controversi della recente storia urbanistica isolana. Con tutto quello che ne consegue, che purtroppo è ormai chiaro a tutti.





