CRONACAPRIMO PIANO

Ripetitore, adesso è scontro frontale

La Tim si è rivolta nuovamente al Tar per ottenere l’annullamento delle ultime ordinanze comunali che intimavano il ripristino dello stato dei luoghi e la sospensione immediata dei lavori nell’area di via Pio Monte che ospita l’antenna telefonica

Assume sempre più i contorni di una telenovela di fine estate la disputa tra la Tim e il Comune di Casamicciola per l’installazione di un’antenna provvisoria in un’area privata in via Pio Monte della Misericordia. Stavolta è la Compagnia telefonica a fare l’ennesima mossa, annunciando nuovi motivi da aggiungere a quelli già illustrati in vista dell’udienza in camera di consiglio del 15 settembre davanti al Tar. Quest’ultimo, come si ricorderà, aveva già accolto le doglianze della Tim, sospendendo per decreto l’ordinanza dirigenziale che prima di metà agosto aveva imposto la rimozione della provvisoria antenna.

Questi “motivi aggiunti” hanno come obiettivo l’annullamento dei successivi ulteriori provvedimenti che il Comune aveva adottato nei giorni scorsi, a partire dalla nota del 25 agosto con cui il responsabile dell’area tecnica dell’ente aveva ordinato una nuova sospensione di “qualsiasi attività edilizia o similare” presso l’immobile in questione “da parte dei proprietari e loro aventi causa fino alla esecuzione dei saggi e comunque fino alla conclusione degli accertamenti”, ma soprattutto le due ordinanze del 26 agosto: la prima, la n.72 con cui lo stesso responsabile dell’Utc aveva intimato ai proprietari dell’area il ripristino “ad horas” dello stato dei luoghi ai sensi degli articoli 27 e seguenti e 34 Dpr n.380/2001, essendo state riscontrate in seguito a un accertamento tecnico alcune difformità rispetto al titolo edilizio rilasciato nel 2018, e la seconda ordinanza (la n.73) con cui, sulla base delle difformità riscontrate, il responsabile dell’Utc aveva ordinato anche alla Tim “quale possessore dell’area in virtù del contratto di locazione ed al momento esecutore di lavori di cui alla comunicazione del 10 agosto 2021 – la sospensione di qualsiasi intervento nell’area in questione ai sensi dell’articolo 27 Dpr n.380/2001, rappresentando che qualsiasi opera intrapresa avrà carattere di abusività e sarà sanzionabile secondo le leggi e norme vigenti..”.

Secondo i legali della nota compagnia telefonica, tutti e tre i noti provvedimenti, “oltre ad essere viziati per sviamento di potere, sono stati adottati con il palese obiettivo di eludere o violare il contenuto precettivo della decisione cautelare presidenziale (cioè il decreto del Presidente di sezione del Tar, ndr.); essi devono essere dunque annullati, e nel frattempo anch’essi immediatamente sospesi”. Gli avvocati della Tim diventano ancora più espliciti quando scrivono che una lettura sistematica dei tre provvedimenti “disvela che con la loro adozione la resistente amministrazione comunale non ha inteso affatto perseguire l’interesse al ripristino della legalità asseritamente violata per effetto delle attività edilizie poste in essere dalla proprietà oltre tre anni fa, ma quello, dichiaratamente illecito, di impedire alla ricorrente con ogni possibile mezzo il completamento del posizionamento della stazione radio base provvisoria sul mezzo carrato, che pure il decreto presidenziale n.1450/21 aveva espressamente consentito”, avendo come unico fine esclusivamente quello “di assecondare le rimostranze dei residenti preoccupati per la salute (il fatto che si parli continuamente di salute pubblica e che le contestazioni fantasiose del comune concernono solo infondati e presunti vizi di natura edilizia e urbanistica è chiaramente sintomatico dell’atteggiamento ostruzionistico)”.

Tramite alcuni “motivi aggiunti” al precedente ricorso che sarà discusso a metà settembre, la Compagnia ritiene strumentali e pretestuosi i recenti provvedimenti del Comune, in quanto pur senza legittime motivazioni sarebbero stati varati al solo scolpo di impedire l’installazione

La Tim precisa di non avere intenzione di entrare nel merito della conformità edilizia delle opere realizzate sul terreno della discordia, essendo materia in cui solo i proprietari possono interloquire, ma in ogni caso la Compagnia sostiene che l’ordinanza è illegittima in quanto viene utilizzata come “pretesto per l’adozione della coeva ordinanza di sospensione delle attività di ultimazione del posizionamento della Srb provvisoria”.

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Il ricorso punta quindi a sollecitare i giudici amministrativi ponendo l’attenzione sul fatto che “i poteri di vigilanza in materia edilizia, certamente rientranti nelle prerogative proprie dell’ente locale, sono stati strumentalmente e pretestuosamente invocati e attivati nel caso di specie al dichiarato fine di impedire il completamento delle attività di installazione della Srb sul mezzo carrato, che tanto il giudice penale quando quello amministrativo avevano dichiarato pienamente lecite con i due distinti provvedimenti giurisdizionali non contestati in alcuna sede”. In sostanza, secondo la Tim non esiste nessuna correlazione tra le irregolarità edilizie riguardante l’area in questione e il posizionamento dell’antenna, che non presuppone né richiede attività edilizie, e in linea teorica le attività di ripristino che i proprietari dovessero eseguire non precludono il posizionamento del ripetitore provvisorio per il tempo necessario a garantire la copertura del segnale radiomobile negli ultimi mesi della stagione turistica. Su queste e altre argomentazioni i legali hanno quindi chiesto al Tar l’annullamento dei tre provvedimenti del Comune “previa adozione di ogni opportuna misura cautelare anche inaudita altera parte ex art. 56 c.p.a.”.

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