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Ripetitore, dalla Sovrintendenza “schiaffo” alla Telecom

La nota trasmessa dalla dott.ssa Cinquantaquattro all’avvocatura distrettuale dello Stato, e relativa all’installazione dell’antenna a Casamicciola, suona come una condanna inappellabile. I tecnici spiegano punto per punto perché siamo davanti a un abuso commesso in spregio delle norme vigenti e, soprattutto, del vincolo paesaggistico

E’ un vero schiaffo in pieno volto quello che la Sovrintendenza ha rifilato alla Telecom Italia relativamente all’installazione di un ripetitore per la telefonia mobile in un’area ubicata in via Pio Monte della Misericordia. Lo si evince in maniera chiara ed inequivocabile da una relazione trasmessa all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli ed avente ad oggetto proprio il ricorso al Tar promosso dal colosso dopo le decisioni adottate dal Comune di Casamicciola per evitare che l’antenna fosse piazzata praticamente in bella vista ed al centro del paese. Nella nota firmata dalla soprintendente Teresa Elena Cinquantaquattro e dal funzionario responsabile Marco De Napoli si fa riferimento in premessa al piano territoriale paesaggistico (PTP) dell’isola d’Ischia che vieta “l’impermeabilizzazione delle ree scoperte, ad esclusione delle strade pubbliche già asfaltate e di quelle da realizzare compatibilmente con le norme delle singole zone”, per poi aggiungere che il comma 8 dell’art. 6 prevede che “per tutti gli edifici le antenne televisive di qualunque tipo devono essere unificate per edifici o gruppi di edifici in modo da non impedire le visuali panoramiche”. Ancora, la Sovrintendenza ricorda che “da una verifica agli atti d’ufficio non risulta pervenuta alcuna richiesta di autorizzazione circa l’installazione e posizionamento di traliccio per antenna di telefonia mobile da parte della Telecom Italia spa”.

Ma c’è dell’altro, perché la dott.ssa Cinquantaquattro entra anche su un altro punto oggetto di discussione su sui l’azienda di telecomunicazioni aveva a lungo battuto. Dagli atti del giudizio si evince, osserva la Sovrintendenza, che l’intervento è stato ritenuto rientrante nel regime autorizzatorio paesaggistico che prevedeva la semplice comunicazione al Comune di Casamicciola. Ma ecco invece cosa pensano a riguardo proprio i responsabili della Sovrintendenza ed attenzione perché è un passaggio chiaro: “Diversamente da quanto ritenuto e dedotto in giudizio, questa soprintendenza ritiene che l’intervento, consistente nella realizzazione di un’antenna di circa trenta metri con struttura metallica appoggiata al suolo lastricato non rientra nei casi di cui al DPR n. 31/2017”. Insomma, la linea portata avanti dalla Telecom Italia, in buona sostanza, non avrebbe assolutamente alcun motivo di essere. E il DPR in questione viene anche sviscerato dai firmatari della relazione che si soffermano sul punto 16 dell’allegato A che parla di occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie e di fondazione ma a riguardo viene fatta una significativa precisazione: “Nello specifico è evidente che la norma di cui sopra fa riferimento a installazioni di strutture utili alle manifestazioni, spettacoli ed eventi (quali ad esempio banchi e ripiani mobili su cui i venditori ambulanti espongono la merce) e non fa alcun riferimento all’installazione di impianti di reti di comunicazioni, quest’ultimo aspetto specificato nella lettera A24 dell’allegato A. Nel caso di specie l’installazione in oggetto è stata inoltre considerata necessaria in quanto opera di pubblica utilità. Anche per questo aspetto l’intervento non rientra nella fattispecie contemplata nella lettera A16 dell’allegato A del DPR 31/2017”.

Ma non è tutto, i tecnici della Sovrintendenza continuano la loro analisi ribadendo che “in particolare l’articolo 6 comma 4 pone un limite di un metro e mezzo alla realizzazione di impianti di reti di comunicazione da eseguire su edifici e tralicci preesistenti. Anche per tale aspetto l’antenna, realizzata ex novo su area privata, non rientra tra i procedimenti di autorizzazione semplificata”. Insomma, un altro schiaffo che detto per inciso non è nemmeno l’ultimo perché ancora si fa osservare che l’elenco degli interventi di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato riguardano reti di comunicazione elettronica o di impianti radio elettrici che comunque non superino una dimensione compresa tra i 3 e i 6 metri, distante anni luce dunque dai 30 metri di via Pio Monte della Misericordia. La conclusione è ovviamente scontata e suona tanto di condanna inappellabile: “Pertanto – scrive la dott.ssa Cinquantaquattro – per tutto quanto sopra evidenziato, l’installazione di un’antenna di stazione radio elettrica di limitata consistenza risulta valida solo laddove ci si trovi di fronte ad impianti di modeste dimensioni non generando di per sé trasformazione del territorio comunale agli effetti delle leggi urbanistiche ed edilizie e dunque non necessita di un titolo edilizio di più di quanto ne necessitino le antenne televisive posti sui tetti delle case. A fronte di tralicci o antenne di notevoli dimensioni, la realizzazione di simili manufatti, in relazione alla loro obiettiva consistenza, richiede necessariamente il titolo edilizio e nel caso di specie, trattandosi di opera da realizzarsi in un territorio sottoposto a vincolo paesaggistico, anche di autorizzazione paesaggistica”. Insomma, noi non siamo giudici e questa non è una sentenza, ma crediamo sia più che sufficiente a dimostra che per quel ripetitore a Casamicciola non c’è futuro.

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catello

quello a casa dell’onorevole invece è “invisibile” insieme agli abusi edilizi!

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex