CRONACAPRIMO PIANO

Ripetitore Tim a Casamicciola, adesso cala il sipario

Un’ordinanza della II Sezione del Consiglio di Stato respinge il ricorso presentato dai proprietari del terreno dove era stata posta l’antenna, che chiedevano la riforma di un pronunciamento cautelare del Tar. Si chiudono così una vicenda e un contenzioso giudiziario che avevano “infiammato” la scorsa estate e non solo

La seconda sezione del Consiglio di Stato ha messo la pietra tombale su una delle vicende che hanno reso decisamente infuocata la scorsa estate sull’isola d’Ischia e non certo per le elevate temperature. Il riferimento è all’installazione del ripetitore Tim in un terreno privato in via Monte della Misericordia a Casamicciola Terme che portò nell’ordine ad una sollevazione popolare prima, ad una serie di ordinanze dei competenti uffici comunali poi e dulcis in fundo ad un complesso e controverso iter giudiziario che ha sempre visto prevalere l’ente del Capricho. Ed anche l’ultimo atto celebrato dinanzi al Consiglio di Stato non si è sottratto a quello che era un trend decisamente consolidato: l’ordinanza pronunciata, per la cronaca, era afferente il ricorso presentato da Gennaro Arcamone, Vincenzo Arcamone, Mariagrazia Arcamone e Procolo Rosario Chiocca (rappresentati dall’avvocato Bruno Molinaro) contro il Comune di Casamicciola – ovviamente nella persona del sindaco pro tempore – difeso dagli avvocati Francesco Mazzella e Stanislao Giaffreda. I ricorrenti chiedevano la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 1176/2021, che disponeva il ripristino dello stato dei luoghi sul terreno incriminato e di conseguenza la rimozione e smontaggio dell’antenna.

Nel respingere il ricorso, ecco cosa scrivono i giudici (presidente Carlo Saltelli, consigliere ed estensore Giancarlo Luttazi, consiglieri Giovanni Sabbato, Antonella Manzione e Francesco Guarracino) nel dispositivo: «Considerato, sia pure alla presente delibazione cautelare, che la prescrizione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo, secondo cui per le opere da assentire non doveva essere “alterato l’andamento naturale del terreno”, non appare rispettata dalla elevazione della quota pre intervento di mt. 1,59 alla quota post-intervento di mt. 1,80; Ritenuto pertanto che l’istanza cautelare debba essere respinta; Ritenuto peraltro che in considerazione delle caratteristiche della vicenda amministrativa le spese della presente fase cautelare possano essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda) respinge l’appello (ricorso n. 98/2022). Compensa le spese della presente fase cautelare».

Prima che con questa ordinanza il Consiglio di Stato mettesse fine a quella che senza dubbio si è rivelata un’appassionante “tenzone”, lo schiaffo precedente per la Tim era già arrivato dalla sesta sezione del Tar Campania, che aveva fatto sorridere gli inquilini del palazzo municipale di via Tommaso Morgera. I giudici amministrativi avevano pronunciato infatti nello scorso mese di ottobre un’ordinanza sul ricorso proposto dai proprietari del terreno dove era stata sistemata l’antenna contro il Comune di Casamicciola Terme (rappresentato nella circostanza dall’avvocato Stanislao Giaffreda) e che mirava ad ottenere l’annullamento «del provvedimento n. 72 del 26 agosto 2021 recante ordine “di ripristino ad horas dello stato dei luoghi”, ai sensi degli artt. 27 e 34 del d.P.R. n. 380/2001, nella parte in cui sanziona le opere meglio descritte al punto 1. del rapporto tecnico prot. n. 7638 del 26 agosto 2021 (“1. il piano di campagna dell’area principale posto ad una quota di mt +1,59 rispetto l’ingresso principale, prevedeva, in progetto, un aumento di quota di circa 20 cm (quindi da mt 1,59 a mt 1,80), ma tale aumento non poteva essere eseguito in considerazione delle prescrizioni dettate dalla Soprintendenza, quale organo preposto alla tutela del vincolo paesaggistico”); b) – dell’ordinanza n. 73 del 26 agosto 2021, con la quale è stata ingiunta ai ricorrenti “la sospensione ad horas di qualsiasi intervento”, ai sensi dell’art. 27 del d.P.R. n. 380/2001; c) – di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, comunque lesivi della posizione soggettiva dei ricorrenti, ivi compreso l’accertamento tecnico prot. n. 7638 del 26 agosto 2021 richiamato in entrambi i provvedimenti impugnati sub a) e b)». Insomma, si contestavano per farla breve i provvedimenti coercitivi emessi dall’ufficio tecnico comunale che evidenziavano una serie di abusi edilizi commessi nel fondo in questione, motivo per il quale si intimava poi di non proseguire nelle opere di installazione dell’antenna.

Dopo una serie di rilievi di natura tecnica, i giudici amministrativi rimarcarono in maniera chiara e netta che «in ogni caso, la congerie di ulteriori abusi commessi dai ricorrenti – e non mai da questi disconosciuti – appare sintomatica della esistenza di un più ampio ed unitario ordito illecito che, insuscettibile di valutazioni atomistiche o parcellizzate, legittimamente appare essere stato represso dalla Amministrazione mercè i gravati provvedimenti.

Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale, in forza della quale le spese della presente fase seguono la soccombenza, nella misura indicata in dispositivo». Da qui le conclusioni del Tribunale Amministrativo Regionale campano la cui Sesta Sezione (composta dal presidente Santino Scudeller, dal consigliere Davide Soncelli e dall’estensore Rocco Vampa) decise di respingere la domanda incidentale di sospensione e inoltre di condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali stabilite in euro 1.000. Un orientamento chiaro e preciso che ha trovato la sua conferma anche dinanzi al Consiglio di Stato. Nel frattempo è da diverso tempo che la TIM ha deciso di sbaraccare da quel terreno di via Monte della Misericordia dove verosimilmente non metterà più piede. Una battaglia vinta, dunque, una di quelle rare crociate in cui a Casamicciola si è riusciti a fare fronte comune. E i risultati, come spesso accade in questi casi, non sono mancati.

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