Rottamazione ruoli Equitalia, fasi successive alla presentazione della dichiarazione di adesione

In seguito all’approvazione del Decreto Legge 8/2017 e successive modifiche di cui alla Legge 45/2017, è stato stabilito che entro il 15 Giugno 2017, l’Agente della riscossione Equitalia, dovrà trasmettere a  tutti i contribuenti che, con il comprensibile affanno, hanno rispettato il termine ultimo del 21 Aprile 2017 per la presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata per i ruoli affidati all’ente riscossore dal 1° Gennaio 2000 al 31 Dicembre 2016, una comunicazione avente ad oggetto le tre seguenti indicazioni:

  1. La tipologia dei debiti oggetto della definizione agevolata;
  2. L’ammontare dell’importo dovuto;
  3. La scadenza delle eventuali rate.

E’ necessario pertanto attendere la risposta dell’Agente della riscossione da effettuarsi secondo modalità indicate all’interno del modello di adesione inviato entro il 21 Aprile, e quindi a seconda dei casi, in formato cartaceo a mezzo raccomandata recapitata presso un indirizzo di domicilio ovvero in alternativa in formato elettronico attraverso notifica presso un indirizzo di posta elettronica certificata. La seconda modalità prevista al fine di snellire i tempi di risposta, è stata preferita dalle PMI ovvero dai professionisti incaricati che muniti di procura si sono occupati anche della trasmissione delle dichiarazioni.

Si precisa che l’Ente si occuperà anche dell’invio dei bollettini per i relativi pagamenti, così come da piano stabilito per il contribuente interessato.

Quali sono le modalità di pagamento? Come già noto, i beneficiari della misura potranno adempiere al proprio obbligo in un’unica soluzione, oppure a rate, da 1 fino a un massimo di 5. In caso di rateizzazione, il 70% dell’importo dovrà essere pagato nell’anno 2017 e il restante 30% nell’anno 2018, con prima scadenza fissata per il mese di luglio 2017. Il pagamento è effettuato, per l’importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre nel 2017 e due nel 2018; per il 2017, la scadenza della seconda e terza rata è fissata nei mesi di settembre e novembre, mentre per il 2018, i termini sono stati individuati nei mesi di aprile e settembre. E’ possibile effettuare il pagamento direttamente presso gli sportelli Equitalia, con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione DA1, rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In alternativa, è possibile provvedere al pagamento secondo le seguenti modalità: direttamente sul portale Equitalia; servendosi della domiciliazione bancaria ovvero recandosi presso le filiali bancarie e presso gli sportelli bancomat (ATM) degli istituti di credito che hanno aderito ai servizi di pagamento CBILL, nonché attraverso il proprio internet banking.

In ultimo è possibile recarsi presso gli uffici postali; le tabaccherie aderenti a ITB e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica.

Quali sono le sanzioni per le tardività o i pagamenti parziali? Il contribuente ritardario ovvero che si limiterà ad effettuare un versamento parziale dell’importo dovuto, perderà i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge, con la conseguente rideterminazione degli importi a debito secondo le condizioni originarie e soprattutto con la ripresa delle fastidiosissime attività di riscossione, fermo restando che le somme versate verranno calcolate a titolo di acconto dell’intero monte debitore. Ciò è importante soprattutto per coloro che aderendo alla nuova misura hanno interrotto un precedente piano di rateizzo, non recuperabile nel caso di mancato/parziale/tardivo pagamento anche di un’unica rata, purché successiva alla prima. In quest’ultimo caso infatti decadrebbe solo la “rottamazione”.

Cosa fare quando si riceverà la comunicazione di accoglimento della definizione agevolata? Innanzitutto, il contribuente, ovvero il professionista incaricato, ricevuta la comunicazione ad opera dell’Agente riscossore, dovranno verificare attentamente i termini e le modalità di pagamento indicati ma soprattutto accertarsi che le somme a debito, siano state rideterminate in modo corretto, ciò al fine di evitare il pagamento di importi non dovuti. Nel caso in cui si dovessero riscontrare anomalie, è necessario operare le contestazioni del caso presso i competenti uffici e secondo gli strumenti tradizionali. Una volta ultimati gli auspicati riscontri, accertato il rilascio dei bollettini di pagamento nei casi stabiliti, è d’obbligo rispettare i pagamenti e le date di scadenza previste dalla normativa, in quanto in caso contrario si perderebbe un evidente beneficio, in talune circostanze coincidente con l’abbattimento di circa il 50% della debitoria pendente nei confronti dell’Agente della riscossione.

Dottor Alessandro La Volpe, commercialista (alessandrolavolpe@yahoo.it)

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