CRONACAPRIMO PIANO

Ruspe, legalità e diritti: la rivoluzione “ragionevole” di Molinaro

Nell’audizione di martedì alla Commissione Ambiente della Camera, il noto legale isolano ha portato al centro del dibattito il nodo irrisolto delle demolizioni per abuso edilizio e le criticità del sistema sanzionatorio. Attraverso una proposta di legge articolata, il giurista propone criteri di priorità, tutela del legittimo affidamento, ricognizione degli abusi e valorizzazione del patrimonio acquisito

Una mattinata importante, quella di martedì 9 dicembre, che si spera possa segnare anche un passaggio cruciale – invero atteso da tanto, troppo tempo – nel dibattito nazionale sulla riforma del Testo Unico dell’Edilizia e sul sistema dei procedimenti sanzionatori. Davanti alla VIII Commissione della Camera dei Deputati, l’avvocato Bruno Molinaro ha affrontato uno dei temi più sensibili e controversi del panorama urbanistico italiano: la disciplina delle demolizioni e il destino degli immobili abusivi. Un tema che, come egli stesso ha sottolineato, “sta assumendo in alcune regioni d’Italia carattere di vera e propria emergenza sociale”. E, in particolare, sta togliendo il sonno anche a tantissimi cittadini dell’isola d’Ischia, che potrebbero vedersi presto abbattuta la propria abitazione. Che, purtroppo, nella stragrande maggioranza dei casi rappresenta anche l’unico tetto sulla testa. L’audizione, come è noto, giunge in un momento particolare, segnato da tentativi organici di riordino normativo: le proposte di legge A.C. 535 (Santillo) e A.C. 2332 (Mazzetti), entrambe incentrate sulla necessità di un aggiornamento e di una sistematizzazione delle regole che disciplinano l’attività edilizia. Nelle intenzioni dei proponenti, come ricorda Molinaro, occorre “ridefinire le procedure tecnico-amministrative e i provvedimenti sanzionatori tesi a regolare le trasformazioni del territorio”, puntando su semplificazione, effettività della tutela e chiarezza degli strumenti. Ma la memoria depositata dall’avvocato ischitano va ben oltre un commento tecnico: è una proposta sistemica che punta a ricucire lo strappo, ormai evidente, tra norme e realtà. Il suo intervento non si è limitato a evidenziare le falle dell’attuale modello repressivo: ha suggerito soluzioni concrete, nel pieno rispetto del diritto interno e sovranazionale, in particolare della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), di cui la Corte di Strasburgo ha recentemente ribadito il ruolo di parametro interposto nella valutazione di costituzionalità delle leggi nazionali.

DEMOLIZIONI A MACCHIA DI LEOPARDO, UN’EMERGENZA SOCIALE

Al centro del ragionamento di Molinaro vi è la constatazione di un fenomeno noto, ma spesso ignorato nella sua reale portata: la totale disomogeneità nell’esecuzione delle demolizioni ordinate dal giudice penale. In molte regioni, soprattutto nel Mezzogiorno, il sistema collassa su sé stesso, generando una sorta di lotteria giudiziaria dove a essere colpiti sono quasi sempre i soggetti più fragili. Quella che, detto per inciso, su questo giornale abbiamo più volte etichettato come “roulette russa”. Non è raro, e lo abbiamo poc’anzi ricordato, che venga abbattuta l’unica abitazione di un nucleo familiare, mentre ecomostri, complessi speculativi e strutture ad altissimo impatto ambientale restano intatti per anni. La memoria ricorda la recente pronuncia della Corte Europea nel caso Simonova v. Bulgaria (11 aprile 2023), in cui Strasburgo ha ammonito che la demolizione non è sempre necessaria “in una società democratica” quando colpisce l’unica casa del contravventore. Da qui la richiesta di un allineamento del sistema sanzionatorio italiano ai principi della CEDU, che riconoscono come diritto fondamentale l’inviolabilità del domicilio. La regione Campania, ha osservato Molinaro, rappresenta il paradigma della crisi: densamente popolata e gravata dalla mancata fruizione del condono del 2003, vive un dramma abitativo che la giurisprudenza, spesso oscillante o contraddittoria, non può ignorare. “La maggiore criticità – si legge nel documento – risiede nel fatto che soprattutto le demolizioni giudiziali avvengono a macchia di leopardo, senza alcun criterio logico o cronologico”.

LA NECESSITA’ DI UNA “RAGIONEVOLE” GRADUAZIONE DELLE DEMOLIZIONI

La prima grande proposta avanzata dall’avvocato è l’introduzione, nel Testo Unico dell’Edilizia, dell’articolo 44-bis: un elenco chiaro e rigido di criteri di priorità per l’esecuzione degli ordini di demolizione. Il pubblico ministero, nella prospettiva di Molinaro, deve essere guidato da una scala determinata dalla legge, non da protocolli interni spesso ritenuti giuridicamente inefficaci dalla Corte di Cassazione. Il perno è la gradualità: demolire prima ciò che è pericoloso, criminale o speculativo, e solo in ultima battuta intervenire sulle case di necessità o sugli immobili stabilmente abitati. Non è un condono mascherato, chiarisce testualmente l’autore: “Gli abusi restano tali e non vengono sanati”. Ma la gradualità, aggiunge, “oltre a proteggere le case abitate, fa sì che le risorse disponibili vengano utilizzate per abbattere gli immobili della speculazione, gli ecomostri e gli scheletri edilizi”. I sei criteri previsti dalla proposta sono chiari e lineari: al primo posto gli immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati mafiosi, poi quelli pericolanti, gli immobili speculativi, gli ecomostri e gli immobili in aree vincolate, le seconde case e solo da ultimo le abitazioni di necessità. Un ordinamento quasi “civile” delle demolizioni, che segue un principio etico oltre che giuridico: colpire prima chi ha abusato per profitto o criminalità e proteggere chi ha commesso abusi dettati da necessità e povertà.

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SOSPENDERE LE DEMOLIZIONI PER UNA MAPPATURA DEGLI ABUSI

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Il secondo pilastro della riforma suggerita è la sospensione temporanea delle demolizioni giudiziali. Un blocco che non vuole essere una sanatoria, ma una pausa tecnica necessaria affinché i Comuni possano finalmente mappare in modo completo gli insediamenti abusivi. L’obiettivo è duplice: fotografare l’esistente e capire quali immobili possano essere recuperati nell’ambito della rigenerazione urbana e dell’edilizia residenziale sociale. Molinaro lega questa esigenza alla “indiscriminata proliferazione dei bed and breakfast, delle case vacanza e delle locazioni brevi”, fenomeno che rende ancora più difficile, soprattutto nelle grandi città e nelle aree turistiche, reperire alloggi per residenti e famiglie con basso reddito. La sospensione, sottolinea, si accompagna a una previsione fondamentale: il divieto per il giudice penale di disapplicare i permessi in sanatoria rilasciati dai Comuni, a meno che non siano frutto di attività criminale. Un punto controverso, ma che mira a restituire certezza giuridica a cittadini e amministrazioni.

SOCIAL HOUSING E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ACQUISITO

Una delle parti più innovative della memoria riguarda la revisione dell’art. 31, comma 5, del Testo Unico dell’Edilizia, recentemente modificato dalla legge “Salva Casa”. La norma attuale consente ai Comuni di vendere gli immobili acquisiti, ma condizionando la vendita alla demolizione delle opere abusive. Una contraddizione palese, che Molinaro definisce senza mezzi termini “una norma suicida”, sottolineando l’assurdità per la quale un acquirente dovrebbe spendere per acquistare un immobile destinato a essere demolito a sue spese. La sua proposta ribalta completamente la logica: gli immobili acquisiti possono essere conservati, mediante una delibera consiliare non sindacabile nel merito, e destinati all’edilizia residenziale sociale. Una visione pragmatica, che evita sprechi e trasforma ciò che è abusivo ma strutturalmente idoneo in risorsa pubblica.

L’ORDINE DI DEMOLIZIONE COME PENA ACCESSORIA

Il quarto fulcro della riforma riguarda la natura giuridica dell’ordine di demolizione. Da decenni la dottrina e la giurisprudenza oscillano tra concezione amministrativa e natura penale dell’istituto. Molinaro propone una norma di interpretazione autentica che qualifichi l’ordine come pena accessoria, con conseguente applicazione dell’art. 173 c.p., relativo alla prescrizione. Un’impostazione che trova appoggio in illustri precedenti: dalle Sezioni Unite Lofonso (1987) alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che nel caso Hamer ha definito l’ordine di demolizione “sanzione penale” a tutti gli effetti. Se l’ordine è pena, allora deve rispondere ai principi di proporzionalità, ragionevolezza, prevedibilità ed effettività che governano l’intero sistema sanzionatorio penale. L’impianto complessivo proposto da Molinaro – al tirar delle somme – mira dunque a una riforma profonda, che non cancella il disvalore degli abusi edilizi ma porta equilibrio in un sistema frammentato, inefficiente e spesso disumano. Non una resa dello Stato, ma una riaffermazione dei suoi valori fondamentali: legalità, proporzionalità, tutela dei più deboli, protezione del paesaggio e del territorio. È una proposta che “si pone come soluzione assolutamente ragionevole ed in linea sia con il diritto eurounitario che con il dettato costituzionale”. Una proposta che parla alle istituzioni ma soprattutto alle comunità, ai sindaci, alle famiglie che vivono nel limbo dell’abuso edilizio non sanato e alle aree devastate da cicatrici urbanistiche che attendono da decenni un intervento coerente. In un Paese in cui gli ecomostri resistono mentre crollano case di necessità, confidare nel buon senso e nella logica sarebbe davvero il minimo sindacale. Purtroppo però, fin qui la politica nazionale – unica a poter decidere – non ha voluto sentire ragioni. Che dire, speriamo che sia la volta buona.

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