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Ruspe, sentenza storica: annullata la demolizione su un immobile acquisito dal Comune

Questa non è una sentenza come tutte le altre e proprio non potrebbe essere altrimenti. Siamo davanti, anche per la nostra isola, a quella che può essere definita senza mezzi termini una vera e propria rivoluzione I manufatti abusivi che i Comuni hanno destinato ad uso sociale non potranno più essere abbattuti, anche se sugli stessi pende una sentenza di demolizione passata in giudicato. A sparigliare le carte in tavola una clamorosa sentenza del giudice penale per le esecuzioni, che di fatto va a modificare uno scenario che fin qui pareva consolidato. E in questa rivoluzione c’è anche un pizzico di Ischia, perché i giudici del Tar si sono espressi in questa maniera su un ricorso presentato dall’avvocato Bruno Molinaro, che aveva ricevuto mandato dal Comune di Cardito. La Prima Sezione del Tribunale, e nello specifico il giudice Serena Corleto, ha revocato un ordine di demolizione che era stato emesso nel lontano 2014 dalla Procura della Repubblica di Napoli a seguito di una sentenza di condanna (con la sanzione accessoria) passata in giudicato.

L’iter che ha portato a questo epilogo potrebbe definirsi complesso, ma in fondo non lo è più di tanto. Oltre al giudice penale, anche il Comune in provincia di Napoli aveva ordinato al titolare dell’immobile di procedere alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi ma l’interessato non aveva ottemperato. A questo punto l’ente pubblico aveva acquisito le opere abusive al proprio patrimonio che poi successivamente erano state destinate a finalità di edilizia residenziale sociale con una delibera di consiglio comunale nella quale l’amministrazione di Cardito dichiarava non soltanto l’interesse pubblico alla conservazione delle opere ma dava nel contempo anche atto dell’assenza di contrasto tra le opere medesime e interessi urbanistici, paesaggistici o di natura idrogeologica. Relativamente alla delibera si specifica anche quanto segue: “Nella proposta di deliberazione recepita, richiamate le precedenti deliberazioni del consiglio, ed in particolare il recepimento della citata legge regionale e l’approvazione del regolamento comunale per l’assegnazione mediante vendita o locazione, si è considerata l’imprescindibilità ai fini dell’individuazione dell’interesse pubblico della valutazione di carattere economico consistente nell’onere a carico del Comune delle spese di demolizione, di incerto recupero, nonché si è sottolineato il vincolo di destinazione del corrispettivo della vendita o del canone di locazione dell’immobile al fondo per la repressione dell’abusivismo edilizio e per la riqualificazione del territorio di cui al citato regolamento”. Da qui i giudici sostengono senza dubbio alcuno che “deve ritenersi la delibera adottata dal consiglio comunale di Cardito conforme alle condizioni stabilite dalla legge ai fini della adozione della dichiarazione di prevalente intresse pubblico al mantenimento dell’immobile gravato dall’ordine di demolizione, così come precisati dalla Corte di Cassazione, sicché non vi è spazio per la disapplicazione della stessa in questa sede”. Poi si aggiunge che “nella specie il consiglio comunale di Cardito ha adottato un regolamento in attuazione del dettato del citato art. 1 comma 65 della legge regionale n. 5/2013, avviando il procedimento per la destinazione degli immobili acquisiti al patrimonio comunali ad alloggi a carattere residenziale pubblico o per la dismissione. Al riguardo con le pronunce (… omissis) del Consiglio di Stato, citate nella deliberazione del consiglio comunale, ed altre numerose della stessa autorità giudiziaria, è stato riconosciuto un obbligo in capo ai Comuni di adottare una delibera volta a stabilire i criteri di assegnazione di immobili acquisiti al patrimonio comunale pur in presenza di un ordine di demolizione emesso dal giudice penale all’esito di una sentenza di condanna, ferma restando la libera determinazione successiva da parte dell’ente circa l’adozione di una delibera di dichiarazione di prevalente interesse pubblico e la valutazione del giudice dell’esecuzione in ordine alla compatibilità dell’ordine di demolizione con quest’ultima che, per poter sottrarre l’opera abusiva alla demolizione prevista per legge, deve dar conto delle specifiche esigenze che giustificano la conservazione del singolo manufatto precisamente individuato”.

Nella sentenza dei giudici si legge anche che “successivamente, dando impulso alla procedura di valorizzazione del patrimonio immobiliare acquisito, in applicazione della novella introdotta dalla legge regionale, il consiglio comunale con la delibera n. 120 del 19 giugno 2016 ha dichiarato la prevalenza dell’interesse pubblico, concreto ed attuale, alla conservazione e alla non demolizione dell’immobile de quo, catastalmente identificato, alla stregua di valutazioni di carattere economico, quale quella dell’onere riconducibile alle spese di demolizione, di incerto recupero, nonché alla stregua del vincolo di destinazione del corrispettivo della vendita o del canone di locazione dell’immobile al fondo per la repressione dell’abusivismo edilizio e per la riqualificazione del territorio di cui al regolamento recepito in attuazione della legge regionale n. 5/2013”. Insomma, come avrete chiaramente intuito la marcia indietro si basa sul principio in base al quale la finalità conservativa dell’housing sociale si pone in netto contrato contro la demolizione, anzi è da ritenersi incompatibile. Ed è una nuova frontiera, che adesso potrebbe aprire orizzonti inesplorati come accade sempre in presenza di sentenze che fanno giurisprudenza.

Gaetano Ferrandino

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