Salasso evitato, annullata l’ordinanza
Ad evitare di dover mettere mano alla tasca in maniera “violenta” sette persone destinatarie di un dispositivo firmato nel 2021 dal sindaco di Forio che aveva ordinato l’eliminazione dello stato di pericoloso e la messa in sicurezza dei costoni prospicienti via Fumerie. L’avvocato Michelangelo Morgera riesce a far valere al TAR le ragioni dei suoi assistiti
Una sentenza dall’importanza fondamentale per un gruppo nutrito di cittadini che ha rischiato davvero di vedersi sottoposta ad un pesantissimo salario che avrebbe oscillato attorno al milione di euro, a causa di quanto sancito da un’ordinanza emessa dal Comune di Forio e firmata dall’allora sindaco Francesco Del Deo, avente ad oggetto “ordinanza contingibile e urgente per eliminazione pericolo e messa in sicurezza dei costoni prospicienti Via Fumerie”. Ad evitare il peggio – grazie ad una pronuncia della V Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – sono stati Stanislao Polito, Pietro Polito, Salvatore Cigliano, Eleonora Polito, Annunziata Polito, Maria Immacolata lacono, Leonardo Polito, tutti rappresentati dall’avvocato Michelangelo Morgera. I soggetti in questione avevano proposto ricorso alla magistratura amministrativa chiedendo “l’annullamento dell’ordinanza sindacale n. 29 del 2 marzo 2021, emessa dal Comune di Forio in persona del Sindaco p.t., notificata in data 5 marzo 2021, con la quale veniva intimato ai ricorrenti, di provvedere, entro e non oltre tre giorni dalla notifica dell’atto impugnato, alla messa in sicurezza dei costoni ricadenti nelle rispettive proprietà e prospicienti su Via Fumerie attraverso operazioni di ispezione e disgaggio dei corpi in precario equilibrio; di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali”. Di fatto l’ordinanza sindacale nasceva dal presupposto che erano stati riscontrati smottamenti in un preciso tratto di strada e che gli stessi secondo i tecnici comunali erano da addebitare all’assenza di manutenzione delle scarpate prospicienti un determinato tratto di via Fumerie, costituendo pericolo per la pubblica e privata incolumità.
Nel ricorso il noto legale osservava per conto dei propri assistiti che vengono dedotti “vizi di legittimità del predetto atto per violazione per violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990 rilevando che nel caso di specie la mancata comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe giustificata da ragioni d’urgenza e di pericolo per la pubblica incolumità, non rinvenibili nel caso di specie. Invero, il procedimento che disciplina la messa in sicurezza dei fabbricati e dei uri fronteggianti le strade sarebbe rappresentata dall’art. 30, comma 2, del D. Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada) che richiede la previa diffida indirizzata proprietario dell’opera che minaccia rovina da parte del Prefetto, sentito l’Ente proprietario della strada, a compiere a propria cura e spese i necessari interventi di demolizione e/o consolidamento. Peraltro, nel caso di specie, la situazione di pericolo non sarebbe neanche stata ‘imminente’, ma risalente nel tempo e ben conosciuta dal Comune di Forio. Lo dimostrerebbero le numerose determine dei vari settori responsabili, emanate per far fronte alle frane verificatesi negli anni e che hanno interessato proprio la strada in questione, come allegato alla perizia di parte versata in atti. Con altro motivo di ricorso è dedotta la illegittimità dell’ ordinanza impugnata che impone l’esecuzione degli interventi occorrenti per rimuovere una situazione di pericolo non determinata dai ricorrenti, né ricollegabile alle caratteristiche del terreno di loro proprietà, bensì ad una causa estranea realizzatasi mediante interventi posti in essere dall’Amministrazione interessata. E nel caso di specie, la ricaduta del costone, sarebbe stata determinata da lavori eseguiti dal Comune di Forio per l’allargamento e la trasformazione plano altimetrica dei luoghi, per la realizzazione della via Comunale denominata, successivamente ‘Fumerie’. Alla realizzazione di strade Comunali attraverso il taglio di costoni, non sarebbe poi conseguita la realizzazione di opere di contenimento necessarie a far si che non vi fossero, negli anni, smottamenti ciclici”.
Chiara dunque la tesi dell’avvocato Morgera che lasciava intendere come gli eventuali danni prodotti non fossero in alcun modo addebitabili ai privati. Una tesi condivisa dai giudici del Tar che non a caso sostengono in sentenza che il ricorso è fondato e spiegano: “Presupposti indefettibili delle ordinanze contingibili ed urgenti sono costituiti: a)dall’impossibilità di differire l’intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di un danno incombente (urgenza); b) dall’impossibilità di far fronte alla situazione di pericolo incombente con gli ordinari mezzi offerti dall’ordinamento giuridico (contingibilità); c) dalla precisa indicazione del limite temporale di efficacia, in quanto solo in via temporanea può essere consentito l’uso di strumenti extra ordinem, che permettono la compressione di diritti ed interessi privati con mezzi diversi da quelli tipici indicati dalle legge. Solo in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedi mentale. Tanto premesso ed al di là di ogni altra censura, nel caso di specie è assorbente osservare come appaia esigua l’assegnazione di un termine di appena tre giorni, per provvedere entro alla messa in sicurezza dei costoni ricadenti nella proprietà della ricorrente e prospicienti via Fumerie, “attraverso operazioni di ispezione e d’ingaggio dei corpi in precario equilibrio, avvalendosi allo scopo di idonea ditta specializzata e sotto la direzione di tecnico abilitato, oltre agli eventuali ulteriori interventi che il predetto tecnico riterrà opportuno disporre al fine della eliminazione dello stato di pericolo per la pubblica e provata incolumità, rappresentando che gli stessi dovranno essere comunicati a questo Ente con idonea documentazione tecnica redatta norma di legge, nonché ‘a produrre, al termine delle predette operazioni, perizia tecnica redatta da tecnico abilitato, attestante la eliminazione dello stato di pericolo innanzi descritto’. E’, pertanto, violato il principio di proporzionalità, secondo cui il mezzo adoperato dev’essere adeguato rispetto all’obiettivo da perseguire, necessitando una valutazione circa la necessità delle misure che si possono prendere”. Una sconfitta su tutti i fronti per l’ente turrita con conclusioni scontate con il presidente Nicola Durante, il consigliere Gianluca Di Vita ed il consigliere estensore Angela Fontana che accolgono il ricorso e annullano gli effetti dell’ordinanza impugnata. Che, lo ricordiamo, avrebbero comportato lavori operosissimi, presumibilmente vicini al milione di euro.