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Tarsu, annullati gli accertamenti per due albergatori

di Francesco Castaldi

ISCHIA – La trentunesima sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, composta dai giudici Guido Ghionni, Antonio Sabino e Paolo Itri, lo scorso 6 giugno ha emesso una sentenza con la quale ha annullato due accertamenti per la Tarsu ritenendoli nulli per difetto di motivazione. I due piccoli albergatori ischitani ricorrenti, difesi di fiducia dall’avvocato G. Bernardo, almeno per il momento non dovranno pagare le esose cifre richieste dal Comune di Ischia. Tutto ebbe inizio quando la società contribuente propose un ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l’avviso di pagamento emesso dal Comune di Ischia per il mancato pagamento ovvero per il parziale pagamento della Tassa di Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani per l’anno 2012. In quella circostanza venne eccepita l’illegittimità dell’avviso per inapplicabilità della Tarsu, per la carenza di motivazione, per l’illegittimità della tariffa applicata (per evidente contrasto con gli articoli 61 e 62 del decreto legislativo 507/1993) e per l’illegittimità dell’avviso (per la violazione dell’articolo 68 del decreto legislativo 507/1993).

Il Comune di Ischia si costituì contestando le deduzioni della parte avversa. La Commissione Tributaria, con sentenza depositata il 27 marzo 2013, rigettò il ricorso e compensò le spese. I due albergatori sono successivamente ricorsi in appello adducendo la carenza di motivazione dell’atto impugnato e violazione dell’articolo 7 della legge 212/2000 e dell’articolo 3 della legge 241/90 e dell’articolo 24 della Costituzione; l’assoluta illegittimità della tariffa applicata per evidente contrasto con l’articolo 68 del decreto legislativo 507/1993 numero 507; illegittimità dell’avviso di pagamento con l’articolo 61 del decreto legislativo 507/1993 e dell’articolo 11, comma 5 ter del decreto legge n. 195/2009 convertito in legge 26/2010; violazione dell’articolo 62 del decreto legislativo 507/1993; sostanziale riduzione dell’imposta; addizionali per tributi provinciali (mai indicati e specificati). Con memorie di controdeduzioni si è costituito il Comune di Ischia, che ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado, ribadendo la regolarità del proprio operato. L’appellante invece, nel ribadire le proprie ragioni, ha rilevato la mancata costituzione del resistente nel termine di venti giorni precedenti la discussione.

I giudici della Commissione Tributaria, nei motivi della decisione, hanno scritto che «l’appello va accolto, risultando fondato ed assorbente il primo motivo con riguardo alla eccepita carenza di motivazione dell’avviso di pagamento impugnato con l’originario ricorso. La società appellante, diversamente da come opina il costituito Comune nelle memorie di controdeduzioni, ha eccepito con il ricorso introduttivo di non aver mai ricevuto l’avviso bonario di pagamento cui fa riferimento per relationem, per la specificazione di quanto richiesto in pagamento a titolo di Tarsu, nell’avviso di pagamento di cui trattasi. Sul punto la CTP, con l’impugnata sentenza, ha ritenuto l’eccezione inammissibile in quanto la contribuente “non ha affatto eccepito di non conoscere l’avviso bonario allegato in copia all’atto impugnato, ancorché non lo abbia prodotto in visione al collegio. Non sussiste dunque alcuna ragione per ritenere che l’atto impugnato – corredato dell’allegato in esso richiamato, di cui non si discute la conoscenza – non contenga tutti gli elementi motivazionali necessari per l’espletazione del diritto di difesa”».

«A fronte di una contestazione specifica formulata dalla contribuente secondo cui all’avviso di pagamento non risultava affatto allegato l’avviso bonario di cui trattasi – scrivono i giudici – il Comune di Ischia non ha offerto alcuna prova documentale, quale la copia del predetto avviso con allegazione di esso all’avviso di pagamento (lo afferma, come visto, la stessa CTP). Appare, dunque, del tutto apodittica la motivazione sul punto dell’impugnata sentenza, dandosi per scontata la conoscenza dell’atto da parte della contribuente. La mancata allegazione dell’avviso bonario, non può non aver comportato il difetto di motivazione dell’avviso di pagamento impugnato, nel quale non sono stati indicati né gli immobili assoggettati a tassazione, né le tariffe e i coefficienti applicati. Manca, dunque, qualsiasi indicazione in ordine ai presupposti giustificativi della tassa stabilita dagli articoli 62 e seguenti del decreto legislativo 507/1993. Conseguentemente il contribuente si è trovato nell’impossibilità di comprendere quali siano gli elementi fondati la pretesa impositiva. Tutto questo ha comportato la violazione insanabile della disposizione di cui all’articolo 7 della legge 212/2000 con lesione del diritto di difesa».

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