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Divieto di caccia, assolti due isolani

ISCHIA. Anche in periodi in cui vige il silenzio venatorio, i cacciatori hanno il diritto di portare con sé le proprie armi, pure in luoghi deputati alla caccia. È questo il principio fissato dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, tramite il giudice Alberto Capuano. Il magistrato ha infatti assolto due cittadini isolani, in possesso di valido permesso di porto d’armi, ai quali era stato contestato l’esercizio dell’attività venatoria in periodo di caccia chiusa. Ma andiamo con ordine. La vicenda giudiziaria trae origine da un controllo effettuato nelle prime ore del mattino del 10 novembre 2015, quando due agenti di polizia giudiziaria facenti capo al Commissariato di Ischia nell’ambito di un servizio di antibracconaggio nel Comune di Barano, in località Toccaneto, notarono un fuoristrada con a bordo due persone. Secondo gli agenti, i due si dirigevano verso la zona di caccia. Dopo quasi due ore i poliziotti udirono alcuni spari proprio da tale zone, e successivamente videro transitare la stessa vettura che faceva ritorno. In quel momento scattarono le operazioni di controllo. I due occupanti vennero identificati e gli agenti nella loro annotazione riportarono anche il loro equipaggiamento: oltre a due fucili da caccia, indossavano tute mimetiche, anfibi, gilet mimetico contenente cartucce di vario calibro, affermando di essersi recati a caccia nonostante vigesse il divieto per quel giorno. Nell’auto trovavano ospitalità anche due cani da caccia. Le armi e le munizioni furono sottoposte a sequestro penale, mentre i due cittadini furono deferiti all’autorità giudiziaria. L’imputazione che scaturì fu quella prevista dall’articolo 110 c.p. e dall’articolo 21 lettera r, 30, lettera h della legge157/1992, «perché in concorso tra loro, indossando tute mimetiche, anfibi, e utilizzando due fucili da caccia con relativo munizionamento, esercitavano la caccia in un giorno di divieto venatorio». Con decreto emesso poco più di un anno dopo dal Gip del Tribunale di Napoli, venne disposto il giudizio immediato dopo l’opposizione al decreto penale di condanna che l’accusa aveva chiesto nell’immediatezza dei fatti. Giudizio che si è svolto alcune settimane fa concludendosi con l’assoluzione dei due imputati, assistiti e difesi dall’avvocato Nicola Lauro. La motivazione della sentenza è stata appena depositata. Il giudice Capuano ha emesso la sentenza assolutoria con la formula secondo cui il fatto non sussiste. Secondo il magistrato, vanno condivise le argomentazioni esposte dalla difesa: innanzitutto, i due erano in possesso di licenza di uso di armi per la caccia, ma il punto focale è costituito dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, come richiamata dall’avvocato Lauro, secondo cui “il titolare di licenza di porto di fucile per uso di caccia è abilitato al porto di tale arma anche in periodo di divieto dell’attività venatoria. Ne deriva che non costituisce il reato di cui all’articolo 699 del codice penale il trasporto di fucile da caccia da parte di un titolare della licenza”. La sentenza conclude affermando che, nel caso in questione, nessun accertamento è stato espletato dalla polizia giudiziaria operante, se non la mera detenzione e trasporto da parte degli imputati legittimamente detenuti per l’attività venatoria. Inoltre, le dichiarazioni rese dagli stessi imputati, che avevano affermato di essersi recati a caccia, non sono rilevanti, in quanto furono rese in assenza dei propri difensori di fiducia.

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