Santaroni non ci sta e ricorre in Cassazione
La battaglia giudiziaria sul parcheggio della Siena a Ischia Ponte non si ferma. Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ha dato ragione al Comune di Ischia sulla legittimità dei provvedimenti adottati, la Turistica Villa Miramare ha deciso di rivolgersi alla Suprema Corte. La società legata all’imprenditore Generoso Santaroni prova così a riaprire la partita. Intanto ente di via Iasolino si è costituito con un controricorso affidato all’avvocato Bruno Molinaro
La battaglia giudiziaria attorno al parcheggio della Siena, a Ischia Ponte, non è ancora finita. La Turistica Villa Miramare S.p.A., società proprietaria del complesso alberghiero collegato all’intervento edilizio finito al centro della vicenda amministrativa e giudiziaria, ha infatti deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione contro la sentenza con cui il Consiglio di Stato aveva ribaltato la decisione del Tar Campania, confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione e delle misure adottate dal Comune di Ischia. Un nuovo capitolo che riapre il confronto giudiziario su un’opera che negli ultimi anni ha acceso il dibattito nel borgo storico e che ha visto contrapporsi amministrazione, residenti e società privata. La Turistica Villa Miramare non si arrende dunque alla decisione di Palazzo Spada e tenta l’ultima strada possibile davanti alle Sezioni Unite della Suprema Corte. Il ricorso per Cassazione è stato notificato il 19 gennaio 2026 e riguarda la sentenza con cui il Consiglio di Stato, lo scorso novembre, aveva accolto l’appello del Comune di Ischia, riformando la precedente pronuncia del Tar e ristabilendo la validità dei provvedimenti amministrativi contestati dalla società. A sua volta il Comune di Ischia ha deciso di costituirsi nel giudizio davanti alla Suprema Corte presentando un articolato controricorso, redatto dall’avvocato Lorenzo Bruno Molinaro, con il quale chiede ai giudici di legittimità di dichiarare inammissibile o comunque rigettare il ricorso della società. Nel documento si sottolinea come la ricostruzione dei fatti proposta dalla Turistica Villa Miramare sarebbe “inattendibile e non rispondente al vero”, limitandosi, secondo la difesa dell’ente locale, a riproporre questioni già esaminate e respinte dai giudici amministrativi. «Con il ricorso cui si resiste – si legge nel controricorso – controparte ha fornito una ricostruzione dei fatti inattendibile e non rispondente al vero, limitandosi peraltro a riproporre i medesimi argomenti e profili valutativi già dedotti e puntualmente disattesi dai giudici amministrativi».
TUTTE LE TAPPE DI UNA VICENDA URBANISTICA E AMMINISTRATIVA
Nel controricorso il Comune ripercorre l’intera vicenda urbanistica e amministrativa che riguarda l’intervento edilizio realizzato nell’area della Siena. La storia affonda le radici nel 2010 quando l’amministrazione comunale rilasciò alla Turistica Villa Miramare il permesso di costruire per la realizzazione di una sala polivalente e di un parcheggio interrato con accesso da via del Seminario e da via Pontano. L’opera, secondo quanto riportato negli atti, avrebbe dovuto avere una duplice funzione: servire la struttura alberghiera della società e al tempo stesso offrire nuovi posti auto al centro storico di Ischia Ponte. Nel progetto originario, infatti, si sottolineava che l’intervento era destinato a rispondere «sia per le esigenze del complesso alberghiero… assolutamente carente di parcheggi, sia per le esigenze del Centro Storico in sostituzione della funzione svolta dal parcheggio a raso oggi esistente». Il titolo edilizio venne rilasciato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico e fu quindi preceduto dal parere favorevole della Soprintendenza e dall’autorizzazione paesaggistica del Comune. Negli anni successivi, tuttavia, la società presentò diverse segnalazioni certificate di inizio attività e una dichiarazione di inizio attività per varianti e modifiche al progetto originario. Le pratiche, depositate tra il 2014 e il 2021, descrivevano interventi che, secondo le comunicazioni della società, riguardavano principalmente modifiche interne o opere tecniche interrate. La situazione cambiò quando, nel novembre del 2021, un sopralluogo effettuato dai carabinieri portò all’attenzione della Soprintendenza alcune difformità rispetto al progetto autorizzato. Da quel momento si avviò una sequenza di verifiche tecniche e accertamenti amministrativi. Il responsabile del servizio tecnico del Comune effettuò nuovi controlli e rilevò una serie di elementi ritenuti non conformi ai titoli edilizi rilasciati. A seguito degli accertamenti, l’ufficio tecnico dispose la sospensione parziale dei lavori e richiese una nuova rappresentazione dello stato delle opere. Gli accertamenti successivi, effettuati anche con rilievi tecnici e strumentazione GPS, portarono alla redazione di una relazione tecnica che individuava diverse opere realizzate in difformità o in assenza dei necessari titoli autorizzativi. Tra le contestazioni riportate negli atti figuravano modifiche alle quote dell’edificio, traslazioni rispetto all’area di sedime originaria, realizzazione di manufatti non previsti nel progetto e interventi ritenuti incidenti sull’impatto visivo dell’area. In particolare veniva segnalato che «l’intero complesso edilizio è stato realizzato con una traslazione in elevazione di circa 29 centimetri rispetto alla quota prevista di progetto» con conseguente incremento dell’impatto visivo verso il mare e verso il Castello Aragonese. Sulla base di tali risultanze il Comune adottò nel marzo del 2023 un’ordinanza con cui veniva ingiunta la demolizione e la rimessione in pristino delle opere ritenute abusive. Il provvedimento ordinava alla società di provvedere alla demolizione delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e dalle autorizzazioni paesaggistiche entro novanta giorni dalla notifica, con intervento a proprie spese.
DAL CONFINE AMMINISTRATIVO A QUELLO PENALE
Parallelamente la vicenda assunse anche rilievo penale. A seguito degli accertamenti tecnici, la Procura della Repubblica chiese e ottenne dal giudice per le indagini preliminari il sequestro preventivo delle opere. La misura cautelare venne disposta nel marzo del 2023 e successivamente confermata nei vari gradi di impugnazione cautelare. Il tribunale del Riesame, infatti, ritenne che dalle verifiche tecniche fossero emerse «plurime difformità delle opere eseguite rispetto a quanto assentito» e che tali elementi fossero sufficienti a mantenere il vincolo cautelare sull’area. Sul fronte amministrativo la Turistica Villa Miramare impugnò davanti al Tar Campania sia l’ordinanza di demolizione sia il successivo provvedimento con cui il Comune aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica presentata dalla società. In una prima fase il tribunale amministrativo concesse la sospensione cautelare dell’ordinanza comunale e, successivamente, con sentenza di merito accolse i ricorsi della società, annullando i provvedimenti del Comune. La vicenda non si fermò però a quel punto. Il Comune di Ischia decise infatti di impugnare la decisione del Tar davanti al Consiglio di Stato. Nel giudizio di appello l’ente locale sostenne che la sentenza di primo grado fosse fondata su una errata ricostruzione dei fatti e che non avesse tenuto conto degli accertamenti tecnici effettuati nel corso delle indagini e delle verifiche amministrative. Il Consiglio di Stato accolse l’appello dell’amministrazione comunale, riformando la decisione del Tar e ritenendo legittima l’azione repressiva del Comune. Nella sentenza i giudici di Palazzo Spada sottolinearono come dagli accertamenti tecnici emergessero opere realizzate «in assenza di titolo, in difformità o con variazioni essenziali rispetto al permesso di costruire» e prive della necessaria autorizzazione paesaggistica. Secondo la decisione, la presenza del vincolo paesaggistico rendeva indispensabile il rilascio preventivo dell’autorizzazione prevista dalla normativa di tutela del paesaggio. In assenza di tale titolo, anche interventi eventualmente riconducibili a procedure semplificate come la SCIA dovevano essere considerati inefficaci e le opere realizzate sulla base di tali atti risultavano quindi prive di copertura edilizia e paesaggistica.
IL GIUDICE AVREBBE ECCEDUTO I LIMITI DELLA PROPRIA GIURISDIZIONE
È proprio contro questa sentenza del Consiglio di Stato che la Turistica Villa Miramare ha ora deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, sostenendo che il giudice amministrativo avrebbe ecceduto i limiti della propria giurisdizione. Il Comune di Ischia, nel controricorso depositato davanti alla Suprema Corte, respinge questa impostazione e sostiene che la decisione impugnata rientra pienamente nell’esercizio della funzione giurisdizionale amministrativa. «La valutazione espressa dal Consiglio di Stato in ordine alla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati dal Comune – si legge nel documento – costituisce tipica esplicazione della funzione giurisdizionale amministrativa e si colloca integralmente entro i limiti interni della giurisdizione». Il contenzioso approda così davanti alla Corte di Cassazione, chiamata ora a pronunciarsi sul ricorso presentato dalla società e sul controricorso del Comune di Ischia in una vicenda giudiziaria che, dopo anni di verifiche tecniche, provvedimenti amministrativi e decisioni dei tribunali, continua a svilupparsi nelle sedi giudiziarie.




