CRONACA

Santobono, azzerato il concorso per il medico che serviva Ischia e Procida

Il Tar boccia la selezione per il personale specializzato in neuropsichiatria infantile, alle cui cure ricorrono anche i bambini delle isole, accogliendo in pieno il ricorso degli avvocati Cellammare e Della Monica

Sentenza significativa quella emessa dalla Quinta Sezione del Tar nella controversia che ha visto l’ospedale Santobono di Napoli soccombere al ricorso di un medico specializzato in neuropsichiatria infantile. Un settore fondamentale, divenuto ancor più necessario a causa delle patologie riscontrate a seguito dell’emergenza Covid 19, ma paradossalmente a Ischia e a Procida numerose famiglie, in mancanza di un servizio strutturato di cura ed assistenza neuropsichiatrica infantile per i propri figli sull’isola, sono costrette a rivolgersi per competenza appunto all’Ospedale Santobono Pausilipon di Napoli.

Da anni, purtroppo, il reparto di Neuropsichiatria infantile dell’importante nosocomio partenopeo necessita di ampliare il proprio organico attraverso l’assunzione di personale medico specializzato per far fronte alle pressanti richieste del territori. Proprio a tale scopo, l’ospedale due anni fa aveva formalmente indetto la procedura di mobilità per la copertura di due posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile richiedendo, quali requisiti di ammissione, oltre a quelli generali, anche rigidi titoli di servizio che andavano a limitare oltremodo la rosa dei papabili: essere dipendenti di AA.SS.LL. e/o Aziende Ospedaliere del Servizio sanitario nazionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel profilo professionale di Dirigente Medico nella disciplina oggetto della mobilità e il possesso della comprovata esperienza specifica in attività clinica neuropsichiatrica infantile che includa l’emergenza/urgenza, aggiungendo che tale requisito andasse documentato attraverso l’aver prestato servizio in aziende ospedaliere pediatriche di rilievo nazionale e di alta specializzazione, dotate di pronto soccorso psichiatrico.

Nonostante la procedura di mobilità già avviata che prevedeva stringenti requisiti di specializzazione, il nosocomio aveva poi indetto una procedura concorsuale aperta anche a chi ne era sprovvisto

Un neuropsichiatra di altro territorio, dipendente sin dal 2011 di una A.S.P. ed inquadrato, dopo aver superato il concorso, nella categoria di Dirigente medico specializzato presso l’Unità di Neuro Psichiatria Infantile, aveva partecipato alla mobilità, dichiarandosi disponibile a trasferirsi immediatamente presso il corrispondente reparto del Santobono, visto che deteneva tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dal citato bando di mobilità, compreso il requisito della comprovata specifica esperienza in attività clinica neuropsichiatrica infantile, poiché da lunghi anni presta quotidianamente servizio presso un’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale di alta specializzazione, sia in reparto che in emergenza/urgenza presso il pronto soccorso pediatrico dedicato ai minori degli anni diciotto.

Il concorso è stato poi impugnato da un medico che aveva dato disponibilità alla procedura di mobilità, e che, pur in possesso dei titoli richiesti, si era visto inopinatamente respingere la candidatura

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Tuttavia l’azienda Ospedaliera partenopea, che come detto costituisce il punto di riferimento anche dei bambini ischitani, pur nell’urgente necessità di reclutare personale medico di neuropsichiatria infantile a garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza aggravati in conseguenza dell’emergenza Covid 19, aveva rigettato la domanda di mobilità sull’erroneo presupposto dell’insussistenza del requisito dell’alta specializzazione, senza nemmeno convocare il dirigente medico per un colloquio, così come ha fatto per altri medici altamente qualificati pronti a prendere servizio. Al contrario, il Santobono aveva poi preferito indire un lungo concorso pubblico – al quale, però, hanno potuto partecipare anche i semplici laureati in medicina e chirurgia iscritti al terzo anno del corso di specializzazione nella disciplina oggetto del concorso, precisando solo che in tale ultimo caso l’eventuale assunzione a tempo indeterminato sarebbe stata subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento della graduatoria dei medici già specializzati alla data di scadenza del bando. Il dirigente medico escluso dalla mobilità, assistito dai propri legali di fiducia, ha quindi impugnato la procedura concorsuale per violazione dell’art. 97 della Costituzione, dell’art. 30 del d.lgs n. 165/2001, dell’art. 3 della legge n. 241/90 e per eccesso di potere, illogicità manifesta e difetto di motivazione.

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Con sentenza n. 2301 dello scorso 7 aprile il Tar Campania ha accolto in pieno i motivi di ricorso formulati dagli avvocati Francesco Cellammare e Luigi Della Monica, e ha annullato tutti gli atti concorsuali, ritenendo che «nell’odierna fattispecie appare evidente come la resistente azienda abbia sostanzialmente eluso la portata precettiva dei principi ispiratori dell’assetto ordinamentale (…), poiché, da un lato, ha indetto una procedura concorsuale per la copertura delle medesime posizioni lavorative oggetto della precedente procedura di mobilità e, dall’altro, ha prescritto per la partecipazione alla prima dei requisiti di ammissione meno stringenti e specifici di quelli indicati come necessari ai fini della mobilità esterna del personale di altre amministrazioni, nonostante le posizioni lavorative da coprire fossero del tutto identiche. In tal modo operando, nonostante abbia formalmente rispettato il principio di priorità della procedura di mobilità, la resistente azienda ne ha sostanzialmente violato la ratio precettiva, saldamente protesa nell’affermare la preferenza normativa per la mobilità volontaria, espressa dall’art. 30 del d.lgs. 165/2001, dall’art. 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e da ultimo, dall’art. 1, comma 347, della legge 311/2004, tale da comportare l’inesistenza di un obbligo di speciale motivazione in merito a tale scelta rispetto sin anche a quella dello scorrimento della graduatoria, trattandosi appunto di soluzione che privilegia la redistribuzione delle risorse umane tra le pubbliche amministrazioni in luogo dell’aumento del personale mediante nuove assunzioni “ulteriori”. (…) Nel caso di specie, l’Azienda resistente ha violato non solo il precetto imposto dall’art. 30 D.lgs. n. 165/2001, ma anche, ponendo in essere la descritta condotta elusiva, i doveri di correttezza e buona fede, in quanto avrebbe dovuto assicurare la perfetta rispondenza tra i profili professionali oggetto sia della propedeutica procedura di mobilità, sia del concorso pubblico successivamente indetto, e quindi dei requisiti di ammissione, espressivi delle professionalità ricercate, necessari per la partecipazione sia all’una che all’altra selezione. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, l’azione di annullamento deve essere accolta e per l’effetto i provvedimenti impugnati devono essere annullati»Nonostante la pubblicazione della sentenza ormai oltre dieci giorni fa, il Santobono ha sospeso il concorso solo nella giornata di ieri, e solo dopo aver acquisito gli elaborati della seconda prova scritta. L’esito della controversia dinanzi al giudice amministrativo è anche un implicito riconoscimento dell’opportunità di concludere la procedura di mobilità già attivata prima del concorso, assumendo tempestivamente in servizio i medici di comprovata esperienza ed in possesso di tutti i requisiti già dichiaratisi disponibili a prendere servizio presso il relativo reparto, venendo incontro alle esigenze manifestate dai minori di avere disponibilità immediata di assistenza neuropsichiatrica da parte di personale medico altamente qualificato, a fronte di un inusitato allungamento delle tempistiche, con inevitabili ripercussioni sull’erogazione dei servizi pubblici essenziali.

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