Sanzionato ingiustamente da un autovelox, ischitano vince causa
di Francesco Castaldi
ISCHIA – Può tirare un sospiro di sollievo il cittadino ischitano che, recandosi a Roccaraso per trascorrervi un periodo di vacanza, venne ingiustamente sanzionato da un autovelox ubicato nel Comune di Sesto Campano, un paesino di poco più di duemila anime della provincia di Isernia. Ad esprimersi in favore del nostro concittadino – difeso di fiducia dall’avvocato Vito Mazzella del Foro di Napoli – è stato il giudice del tribunale ordinario di Isernia, il dottor Vincenzo Di Giacomo.
Leggendo il testo della sentenza emessa dal magistrato molisano, si legge che «l’appellante principale sostiene che il primo Giudice avrebbe errato nel qualificare come “urbano” il tratto di strada in questione, rientrando invece lo stesso tra le strade urbane di scorrimento di cui all’art. 2, lett. C del C.d.S., sicché la contestazione differita (tramite apposizione dell’autovelox) sarebbe stata legittima sulla base del comb. disp. Degli artt. 201, co. 1-bis, lett. f) e 4 L. n. 168/2002, posto che nella specie è stato previamente adottato il previsto decreto prefettizio. La censura non merita accoglimento».
«Il primo Giudice, pervero, richiamando il disposto dell’art. 4 L. n. 168/2002, ha dato atto dell’esistenza del decreto prefettizio n. 19/06, integrato con il decreto prot. 2261/Area III del 8.10.2008, nel quale viene inserito, tra l’altro, il tratto di strada statale 85, compreso tra la progressiva chilometrica 11+500 e 12+500, ove l’infrazione oggetto del verbale era stata rilevata. Ha soggiunto che tale tratto di strada vada qualificato appunto come “urbano”, come da “verbale di delimitazione della traversa interna di Sesto Campano”, sottoscritto in data 14/09/1991».
«Anche questo Tribunale – scrive ancora Di Giacomo – ritiene che il tratto di strada in questione sia un tratto di strada urbana, non rientrante in nessuna delle categorie indicate sub A (autostrada), B (strada extraurbana principale), C (strada extraurbana secondaria), D (strada urbana di scorrimento, a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia, ecc.) ed E (strada urbana di quartiere) di cui all’art. 2, co. 2 C.d.S., ma piuttosto rientrante nella categoria F di cui al co. 2 dell’art. 2 C.d.S. (“Strada locale: strada urbana od extraurbana opportunamente sistemata ai fini di cui al comma 1 non facente parte degli altri tipi di strade”)».
«Priva di fondamento si presenta, al riguardo, la deduzione dell’appellante secondo cui, avendo il Comune di Sesto Campano una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, il tratto di strada in questione dovrebbe qualificarsi come strada extraurbana secondaria ricadente nella previsione dell’art. 2, co. 3, lett. C del C.d.S., alla luce del disposto del co. 7 della medesima norma. Di contro, l’art. 2, co. 7 riguarda la proprietà delle “strade urbane”, che all’interno dei centri abitati è comunale oppure (nei centri abitati con popolazione non superiore a diecimila abitanti) statale, regionale o provinciale; cionondimeno, al di là della predetta titolarità della strada, quest’ultima è e resta appunto urbana, tant’è che il medesimo co. 7 fa espresso riferimento come già detto proprio e solo alle “strade urbane”, ossia alle “strade urbane di cui al comma 2, lettere D, E, e F”, lettere queste che hanno ad oggetto appunto strade urbane (fermo restando il riferimento della lett. F anche a quelle extraurbane)».
«Ciò posto, dovrebbe passarsi ora a valutare se sul tratto di strada in questione non sia possibile la contestazione differita, come ritenuto dal primo Giudice, anche sulla scorta di Cass. civ., n. 7872/2011, oppure se sia invece possibile come invece ritenuto da Cass., ss.uu., n. 3936/2012 (confermata pure, tra le altre, da Cass., n. 6432/2014). Sennonché, su quest’ultimo punto, è mancata una specifica impugnazione della sentenza da parte dell’odierno appellante, così dandosi per presupposto che, sulle strade urbane, non sia possibile una contestazione differita. Capo della sentenza impugnata, quest’ultimo, che dunque ha formato un giudicato interno così da inibire di estendere officiosamente in questa sede il vaglio sulla relativa questione. Per cui, l’appello principale va rigettato».