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Sanzioni da Covid-19, anche l’isola non ci sta: partono i ricorsi

Contestata la legittimità dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo l’avvocato Vito Mazzella viziati tra l’altro da carenza di potere e violazione della Costituzione

Varie voci si levano contro la prassi normativa invalsa in questi mesi di emergenza sanitaria. È di ieri la notizia della lettera aperta di avvocati e Presidenti di Tribunale rivolta al presidente del Consiglio Giuseppe Conte con l’appello a rientrare nella “normalità costituzionale”, contestando l’uso dei Dpcm e del ricorso allo stato d’emergenza, non contemplato nella costituzione. E anche sull’isola d’Ischia, con le varie sanzioni elevate nei confronti dei cittadini responsabili di non aver osservato le norme stabilite nei vari decreti fin qui succedutici, inizia la “rivolta” contro le sanzioni stesse. L’avvocato Vito Mazzella ha confezionato vari ricorsi per contestare le presunte violazioni in cui sarebbero incorsi diversi suoi clienti. Ricorsi fondati sulla circostanza della sostanziale invalidità dei Dpcm, o meglio per inesistenza giuridica della norma violata, e per “carenza assoluta di potere”. Non viene cioè contestata la necessità delle misure di sicurezza, ma la legittimità delle sanzioni.

ECCESSO DI POTERE E DIFETTO DI MOTIVAZIONE

In alcuni casi concreti, le forze dell’ordine hanno agito senza fornire motivazione della sanzione. Di qui la contestazione dei verbali, che secondo l’avvocato Vito Mazzella sono chiaramente afflitti da eccesso di potere, ossia uno dei tre vizi di legittimità dell’atto amministrativo, «in quanto gli agenti accertatori, facendo cattivo uso della discrezionalità agli stessi conferita, hanno ritenuto che la situazione esimente a carico del ricorrente non fosse sussistente, senza contrapporre a tali affermazioni alcuna circostanza o valutazione che valesse ad escludere l’esimente stessa». In alcuni ricorsi il professionista isolano ha ricordato l’orientamento prevalente della Suprema Corte secondo cui la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria nei rapporti con la P.A., essendo viceversa priva di efficacia in sede giurisdizionale nelle liti tra privati, laddove, in conformità del principio dell’onere della prova che caratterizza il giudizio civile, la parte non può derivare elementi di prova in proprio favore da proprie dichiarazioni non asseverate da terzi.

Nei casi concreti, con evidente eccesso di potere discrezionale da parte dell’agente accertatore, è stata ritenuta insussistente l’autocertificazione prodotta dal ricorrente, nella quale egli dichiarava e attestava lo stato di necessità che ha determinato lo spostamento, alla quale non è stato opposto nulla da parte dell’agente accertatore, il quale si è limitato ad elevare la sanzione, che allo stato risulta determinata in assenza di potere punitivo da parte della P.A., e pertanto deve essere annullata.

L’ONERE DELLA PROVA È A CARICO DELLA P.A.

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Non è tutto, perché l’onere della prova nell’illecito amministrativo è a carico della P.A. che procede in qualità di attore sostanziale della pretesa. Nel giudizio di opposizione ad una ordinanza ingiunzione in materia di sanzioni amministrative davanti al Giudice competente l’oggetto dell’opposizione non è l’accertamento della legittimità dell’atto amministrativo, bensì la pretesa sanzionatoria. In sostanza il Giudice, al quale sono riconosciuti ampi poteri istruttori, deve pronunciarsi non tanto sull’operato della Pubblica Amministrazione (da ritenersi lecito sino a prova contraria) ma sulla responsabilità dell’opponente che andrà provata in giudizio. L’onere della prova pertanto risulta a carico dell’amministrazione (così come nell’azione penale detto onere è a carico del P.M.). Nel procedimento di opposizione al provvedimento di una sanzione amministrativa pecuniaria, l’Amministrazione pur essendo formalmente convenuta in Giudizio, assume sostanzialmente la veste di attrice; spetta quindi ad essa ai sensi dell’art. 2697 c.c. fornire la prova dell’esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contesta e della loro reversibilità all’intimato, mentre compete all’opponente, che assume formalmente la veste di convenuto, la prove dei fatti impeditivi od estintivi.

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INESISTENZA/ CARENZA ASSOLUTA DI POTERE DEL DPCM

VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE

Altro pilastro della contestazione delle sanzioni è dato dall’inesistenza di una norma sanzionatoria valida presupposta al verbale contestato: visto che il Dpcm è privo di qualsiasi efficacia giuridica, si sarebbe dovuto agire per Decreto Legge, dal momento che lo strumento adottato è privo di efficacia giuridica ed adottato in violazione della legge e della costituzione.

Il decreto del presidente del consiglio dei ministri (Dpcm) non può sospendere le libertà costituzionali come quella di movimento, ciò è consentito solo in caso di stato di guerra dichiarato dalle camere e non estensibile analogicamente.

Inoltre il governo, con il coordinamento del presidente del Consiglio, deve assicurare la tutela di tutti gli interessi pubblici in gioco. I più rilevanti sono la sicurezza e la salute, ma non bisogna dimenticare che vi sono anche altri interessi, come la promozione dello sviluppo economico, la tutela dei conti pubblici, la circolazione dei beni e delle persone e, in generale, i diritti dei cittadini tutelati dalla Costituzione pertanto, il divieto in esame è sproporzionato ed inadeguato allo scopo e comprime indebitamente la liberta di spostamento dell individuo obbligando ad un un’autocertificazione ove in modo arbitrario attestare senza tampone che non si è positivi.

Pertanto non esiste una norma valida a sostegno del verbale essendo che deve essere disapplicata per violazione degli articoli 2, 3 e seguenti della Costituzione.

In base a tali motivi, è stata chiesta la sospensione di una serie di provvedimenti caratterizzati, secondo la difesa sostenuta dall’avvocato Mazzella, da una palese vessatorietà, per poi dichiarare l’estinzione, l’inefficacia, l’inesistenza, la nullità o l’annullabilità, della sanzione.

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Giovanni

Io che sto a casa da due mesi spero che non annullino neanche un verbale e oltre ai costi della sanzione debbano pagare le spese del tribunale.
Ne hanno fatte poche di multe e malgrado questo fanno anche ricorsi, ma si vergognassero, loro e gli avvocati che spingono a fare i ricorsi.

Not in my name

Ti faccio sommessamente notare che siamo un popolo di causaiuoli

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