CRONACA

IL GARANTE INTERVIENE SULLE TARIFFE MINIME SUI CORSI DI SCUOLE NAUTICHE

Il nuovo Decreto ministeriale n. 142/2023, presenta profili di restrittività concorrenziale tali da porsi in conflitto con il principio di libera concorrenza tra operatori economici. Tali restrizioni concorrenziali non risultano proporzionate, giustificate né necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico sotteso al citato decreto legislativo

L’Autorità Garante della concorrenza e del mercato interviene sulle tariffe minime corsi scuole nautiche. Un settore, un tema particolarmente importante per la nostra realtà insulare.

L’AGCM si è rivolta alò Presidente del Senato della Repubblica Presidente della Camera dei Deputati Presidente del Consiglio dei Ministri, nell’esercizio dei poteri e nella propria adunanza del 19 dicembre 2023, ha inteso rilevare alcune criticità concorrenziali derivanti nel merito dal nuovo Decreto ministeriale n. 142/2023. Lo stesso presenta profili di restrittività concorrenziale tali da porsi in conflitto con il principio di libera concorrenza tra operatori economici. Tali restrizioni concorrenziali non risultano proporzionate, giustificate né necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico sotteso al citato decreto legislativo.

L’Autorità fa riferimento in punta di norma richiama del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172”, relativo alla definizione di un tariffario minimo per le prestazioni di scuola nautica”.

Cosi spiega il suo intervento il garante. « Come noto, il D.lgs. n. 171/2005 è espressione dell’esercizio della delega parlamentare al Governo per l’emanazione del codice delle disposizioni legislative sulla nautica da diporto, ai sensi dell’articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante “Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico” In particolare, l’articolo 49-septies, comma 21, del D.lgs. n. 171/20051 demanda a un successivo decreto ministeriale la disciplina relativa a vari aspetti dell’attività di scuola nautica; per quel che rileva ai fini della presente segnalazione, la lettera i) del predetto comma 21 fa riferimento alla definizione di un “tariffario minimo” per la remunerazione delle prestazioni delle scuole nautiche italiane. In attuazione di tale disposizione legislativa, è stato adottato – dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, il Ministro dell’Istruzione e del Merito e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy – il Decreto ministeriale 30 agosto 2023, n. 142, rubricato “Regolamento recante la disciplina delle scuole nautiche”, che costituisce il regolamento di riferimento per l’esercizio dell’attività di scuola nautica, finalizzata in particolare all’organizzazione di corsi e all’offerta di formazione (di carattere sia teorico che pratico) per il conseguimento, tramite esame, di patenti nautiche di varie tipologie (categorie A, C e D per la navigazione entro dodici miglia dalla costa, sia a motore che a vela e motore; categorie A, C e D per la navigazione senza alcun limite dalla costa, sia a motore che a vela e motore; categoria B). Tra i vari aspetti disciplinati, l’articolo 20 di tale decreto ministeriale, rubricato “Tariffario”, interviene sulla fissazione, da parte delle scuole nautiche, delle tariffe all’utenza che, in particolare, devono rispettare dei valori minimi espressamente indicati in allegato al decreto ministeriale stesso».

Ciò posto, l’AGCM rileva come le descritte previsioni normative del D.lgs. n. 171/2005 e il Decreto ministeriale n. 142/2023, presentino profili di restrittività concorrenziale tali da porsi in conflitto con il principio di libera concorrenza tra operatori economici. Tali restrizioni concorrenziali non risultano proporzionate, giustificate né necessarie ai fini del perseguimento dell’obiettivo pubblico sotteso al citato decreto legislativo. La previsione di un tariffario minimo, infatti, risulta idonea a integrare una restrizione ai sensi della normativa antitrust, consistente nell’indicazione di valori di riferimento, per di più minimi, in merito a un’importante variabile strategica qual è il prezzo delle prestazioni interessate. Tale contesto risulta oggettivamente atto ad alterare la concorrenza, in quanto idoneo a sostituire l’adozione di una strategia uniforme all’operare indipendente delle singole imprese (nel caso di specie, le scuole nautiche), le quali, in assenza del tariffario in questione, potrebbero decidere autonomamente e diversamente il costo per l’utenza delle proprie prestazioni di formazione ai fini del conseguimento di patenti nautiche. In altri termini, la suddetta previsione mina i principi concorrenziali di corretta competizione tra scuole nautiche e di libera determinazione dei prezzi da parte delle stesse».

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Come più volte ribadito dall’Autorità, la fissazione di una tariffa per la fornitura di servizi risulta idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali tra i soggetti che svolgono tali attività, di fatto annullando tout court un’importante variabile concorrenziale (il prezzo). Né può rilevare al riguardo l’esigenza, ad esempio, di assicurare la qualità e la sicurezza dei servizi resi alla clientela (costituita nel caso di specie dagli aspiranti conduttori di imbarcazioni, a motore o a vela), atteso che, come avviene per altri settori, gli standard qualitativi e professionali possono essere garantiti attraverso diversi meccanismi, presidi e controlli, altrettanto efficaci ma meno lesivi della concorrenza. Nel suo costante orientamento, l’Autorità ha, quindi, ritenuto che l’imposizione di tariffe (per di più minime, nel caso di specie) sia idonea a incidere sulle dinamiche concorrenziali nella fornitura dei servizi interessati, e non possa giustificarsi nell’ambito del bilanciamento tra le esigenze di tutela della concorrenza e altre possibili. « Per quanto precede, la descritta normativa appare porsi in contrasto con la disciplina nazionale ed euro-unitaria a tutela della concorrenza, in quanto atta a favorire l’uniformità delle condotte di prezzo da parte delle imprese coinvolte (le scuole nautiche), in possibile violazione degli obblighi imposti agli Stati membri in materia di concorrenza, e dall’articolo 49 del TFUE in materia di libertà di stabilimento. Inoltre, la fissazione di tariffe minime si pone in contrasto con le misure di liberalizzazione adottate dal Legislatore, che hanno inteso eliminare dall’ordinamento le restrizioni all’esercizio delle attività economiche che non siano giustificate da esigenze imperative di interesse generale e costituzionalmente rilevanti.

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Le “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” (cosiddetto Decreto Salva Italia ha abrogato espressamente le restrizioni contenute nella normativa vigente relativamente all’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi. Analoghe disposizioni erano già contenute nel D.L. 13 agosto 2011, n. 138 – recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (cosiddetta Manovra bis) laddove è stata prevista l’abrogazione delle norme recanti “l’imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o servizi”. In definitiva la modifica delle disposizioni citate « comporta un significativo, indebito, non necessario, né proporzionato ostacolo alla più ampia concorrenza tra scuole nautiche, suscettibile di porsi in conflitto con i principi nazionali e unionali a tutela della concorrenza tra operatori economici». L’Autorità auspica, pertanto, una modifica delle disposizioni legislative indicate con l’eliminazione delle distorsioni concorrenziali evidenziate, come sopra precisato. La segnalazione pubblicata sul Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato a firma del presidente Roberto Rustichelli.

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