CRONACAPRIMO PIANO

Scarcerato Antonio Rando, per lui obbligo di dimora in Campania

Il 48enne ischitano era stato arrestato sabato mattina al termine di una perquisizione domiciliare con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti: nel corso dell’interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere spiegando però che la droga era detenuta per uso personale

Al termine dell’interrogatorio di garanzia, svoltosi alla presenza del difensore di fiducia avvocato Antonio De Girolamo, il 48enne ischitano Rosario Rando – finito a Poggioreale con l’accusa di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che al termine della perquisizione domiciliare fu rinvenuto presso la sua abitazione un notevole quantitativo di sostanze stupefacenti – è stato rimesso in libertà dal giudice per le indagini preliminari Rosamaria De Mellis. All’uomo è stata applicata la misura del divieto di dimora sul territorio della Regione Campania, nel quale non potrà accedere senza una preventiva autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Una misura verso la quale Antonio De Girolamo verosimilmente ricorrerà al Tribunale del Riesame dopo aver in ogni caso raggiunto un notevole risultato: il Rando ha lasciato il carcere napoletano nonostante il pubblico ministero avesse chiesto la conferma della permanenza a Poggioreale. L’arresto operato dai carabinieri di Ischia, guidati dal capitano Angelo Pio Mitrione, è stato invece convalidato, il giudice ha ritenuto legittimo e corretto da cima a fondo l’operato dei militari dell’Arma che fecero scattare le manette ai polsi del 48enne.

Convalidato l’arresto dei carabinieri, decisiva la linea difensiva dell’avvocato De Girolamo: il pubblico ministero aveva chiesto la permanenza nel carcere di Poggioreale per l’indagato

Nel corso dell’interrogatorio Rosario Rando si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a specificare che la sostanza stupefacente rinvenuta a casa sua fosse detenuta esclusivamente per uso personale. Nel motivare la sua decisione, il gip scrive che “nel caso in esame, il dato quantitativo nonché la diversa natura dello stupefacente ritrovato e le modalità adottate per la coltivazione, la conservazione, il frazionamento della droga non consentono, allo stato degli atti, di inquadrare la condotta in contestazione come fatto lieve. Passando all’esame delle esigenze cautelari, alla luce dei fatti accaduti, pur valutando, tuttavia, la sussistenza di un concreto e attuale rischio di reiterazione del reato da parte del Rando (in considerazione del quantitativo di droga caduto complessivamente sotto sequestro e delle modalità della condotta, in particolare la circostanza che lo stupefacente è stato ritrovato in due luoghi, all’interno dell’abitazione, verosimile base di appoggio per il successivo spaccio, suddivisa in più parti, elementi tutti sintomatici, certamente, della non occasionalità della condotta), in merito al requisito della proporzionalità delle suddette esigenze, si osserva: la misura inffamuraria richiesta (nonché altra misura coercitiva custodiate), da valutarsi come extrema ratio, non appare ricorrere nel caso di specie; il fondato e ragionevole pericolo di reiterazione del reato sussistente può essere adeguatamente soddisfatto con il divieto di dimora nella Regione Campania”.

La dottoressa De Mellis aggiunge nel motivare la sua decisione: “La misura cautelare, dunque, del divieto di dimora in Campania, con obbligo di non accedere alla regione in parola senza l’autorizzazione del Giudice, appare sufficiente a garantire le esigenze di tutela della collettività; tale misura, nel caso in esame, invero, appare idonea a fronteggiare le esigenze cautelari suddette poiché comportando un allontanamento dell’indagato dal territorio locale, ove il soggetto è radicato, appare sufficiente a scongiurare il pericolo che il Rando possa facilmente (in ragione dei collegamenti illeciti verosimilmente intessuti) replicare violazioni della stessa specie di quella attuale. La collaborazione spontanea dell’indagato con le forze dell’ordine, invero limitata al momento della perquisizione domiciliare, unitamente alla lettura del casellario giudiziale del Rando (che evidenzia un unico precedente per cessione di stupefacenti e ricettazione e molto datato nel tempo), sono circostanze che non possono non essere valutate nell’ottica della proporzionalità delle esigenze cautelari. Il divieto di dimora, assente qualsiasi elemento che possa far ritenere il prevenuto incapace a rispettare le prescrizioni imposte dall’autorità, risulta, infine maggiormente parametrato, rispetto alla misura inffamuraria avanzata dal P.m., alla sanzione che potrà essere irrogata all’esito del giudizio. Il precedente penale a carico dell’indagato è, tuttavia, ostativo alla concedibilità del beneficio della sospensione condizionale della pena. Non ricorrono, infine, le condizioni di cui al’art. 273 comma 2 c.p.p., non ravvisandosi in astratto alcuna causa di estinzione della pena e non apparendo in concreto il fatto commesso in presenza di alcuna causa di giustificazione o di non punibilità”.

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