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Scarichi alberghieri a Sant’Angelo, sentenza in primavera

Volge alla conclusione il processo per i presunti scarichi illegali da parte del complesso turistico Hotel Residence Torre Sant’Angelo. Ieri mattina, presso la sede del Tribunale di Ischia in via Michele Mazzella è stato ascoltato il signor Umberto Castellaccio, figlio dell’imputato, mentre il dottor Enzo Rando, dirigente del Comune di Forio chiamato anch’egli a testimoniare, ha fatto sapere di essere impossibilitato a partecipare all’udienza. Il teste è stato interrogato dall’avvocato Michele Calise, illustrando la propria attività presso l’azienda di famiglia, nella quale cominciò a lavorare  ventisette anni fa. Castellaccio ha comunicato i dati salienti dell’attività alberghiera, dal numero di camere ai dipendenti, passando per il fatturato medio annuo. Numeri che dimostrano l’appartenenza del residence alla categoria di strutture ricettive medio-piccole.

L’esame si è presto spostato sull’autorizzazione dello scarico al suolo, una modalità resa obbligata dalla totale assenza in zona di reti di fognature pubbliche a cui allacciarsi. Umberto Castellaccio ha ribadito che l’azienda è sempre stata in possesso di regolari autorizzazioni, rilasciate dagli enti competenti come previsto dal Decreto legislativo 152/2006, rinnovabile per 4 anni di volta in volta dalle amministrazioni pubbliche competenti, l’ultima delle quali rilasciata dalla Provincia di Napoli nel 2009. Nel frattempo, la competenza era passata ai Comuni, e Castellaccio sin dal 2012 aveva richiesto al Comune di Forio il rinnovo, poi rilasciato nel 2014, con la determina n.120 di quell’anno. Il teste ha illustrato le controversie giudiziarie sorte intorno a quell’autorizzazione: essa fu revocata per motivi formali dovuti a presunta mancata documentazione che in realtà era stata prodotta.  Castellaccio inoltrò ricorso al Tar, il quale dapprima dispose la sospensione della revoca, e poi accolse l’istanza anche nel merito, disponendo l’annullamento della revoca stessa. L’autorizzazione era dunque perfettamente valida come quelle che la precedettero.

In chiusura della deposizione, Umberto Castellaccio ha spiegato che l’azienda di famiglia per  anni si è rivolta al geologo Luigi Pianese quale consulente di fiducia, oltre ad aver interpellato episodicamente anche altri professionisti. Il pubblico ministero non ha ritenuto di dover rivolgere alcuna domanda al teste. Con questa deposizione, l’istruttoria dibattimentale è virtualmente quasi conclusa. L’avvocato Michele Calise, vista la natura documentale degli elementi sui quali avrebbe dovuto riferire il dottor Enzo Rando, cioè la famosa determina 120/2004 emessa dal Comune di Forio, ha rinunciato alla testimonianza e le parti si sono accordate per il rinvio al prossimo 23 aprile: in quell’occasione sarà forse ascoltato l’ultimo teste, proprio il geologo Luigi Pianese, e probabilmente l’imputato renderà alcune dichiarazioni, prima della discussione finale.

La difesa, dopo le ultime udienze, punta decisa all’assoluzione del signor Giovanni Castellaccio, titolare della ditta cui fa capo l’hotel di famiglia. Attraverso le recenti testimonianze, l’avvocato Michele Calise è riuscito più volte a far “scricchiolare” l’impianto accusatorio, facendo emergere che l’hotel in questione risulta classificabile tra le piccole e medie imprese, per le quali le leggi in vigore definiscono assimilabili alle acque reflue domestiche anche quelle derivanti dall’attività alberghiera e quelle delle piscine idrotermali, cioè proprio quelle attività da cui derivano gli scarichi contestati nel processo. Il richiamo al d.p.r. 227/2011, secondo cui i reflui fecali alberghieri e le acque termali sono esclusi dal campo di applicazione della fattispecie penale dell’articolo 137 del d.lgs 152/2006, colpì pesantemente il quadro ipotizzato dalla Procura, basato proprio su tale articolo, perché tali acque sono qualificabili come reflui domestici e non industriali.

Pur volendo considerare l’eventuale disciplina regionale, la norma in questione si configura come una “norma in bianco”, laddove sono le Regioni a essere investite dallo Stato a stabilire i requisiti per definire i reflui come “industriali”. E siccome il regolamento regionale n.6/2013 prevede che “sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi assimilate alle acque reflue domestiche, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all’elenco della Tabella A”, al cui punto 1 sono inserite le attività alberghiere con posti letto inferiori a 240 unità, come il residence Torre Sant’Angelo, ecco che in virtù di tali criteri, i reflui provenienti da attività alberghiere con tali capienze sarebbero dunque assimilati a quelli domestici. Questa è una delle colonne portanti della strategia difensiva. Il giudice Rocco emetterà il suo verdetto in primavera.

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Francesco Ferrandino

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