CRONACA

Schiaffo ad Ambrosino&co, il Tar annulla l’ordinanza sulla viabilità

Secondo i giudici della Settima Sezione il provvedimento non doveva essere emanato dal dirigente, ma dall’organo politico

L’ordinanza sulla viabilità estiva a Procida non doveva essere emanata dalla polizia municipale, bensì dall’organo politico. La Settima Sezione del Tar Campania ha infatti annullato il provvedimento con cui lo scorso giugno il Comune di Procida aveva regolamentato la viabilità per il periodo estivo fino all’11 settembre. Il ricorso contro l’ordinanza era stato inoltrato dalla società Green Way, che gestisce un’attività di car sharing di macchine elettriche a due posti, chiedendone appunto l’annullamento, insieme al verbale della Commissione mobilità e del Consiglio comunale richiamati dal provvedimento. La società ricorrente contestava l’ordinanza per ragioni di competenza, per violazione delle norme in tema di partecipazione e per carenza istruttoria e motivazionale, lamentando che da tutti i divieti imposti sono esentati i velocipedi, ma non anche i veicoli elettrici, che hanno, in sostanza, identiche caratteristiche tecniche.

La Settima sezione ha ritenuto fondata la censura di incompetenza, basando la motivazione della decisione sulla differenza dei casi in cui l’ordinanza possa essere firmata da un dirigente (come, in questo caso, il responsabile della polizia municipale), oppure sia invece necessario l’assenso della giunta municipale, o ancora, come nei casi di urgenza, la sottoscrizione del sindaco. La norma di riferimento che viene citata dal Tar è l’articolo 7 del Codice della Strada, secondo cui al comma 9 “i comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”.

Il ricorso contro l’ordinanza era stato inoltrato dalla società Green Way, che gestisce un’attività di car sharing di macchine elettriche, contestando l’atto innanzitutto per ragioni di competenza

Il collegio presieduto dalla dottoressa Valeria Ianniello ha quindi sottolineato che tale norma stabilisce che sia competente la Giunta per la delimitazione delle “aree pedonali” e delle “zone a traffico limitato”, dovendo tenersi “conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio”, con la previsione secondo cui solo “in caso di urgenza il provvedimento” possa “essere adottato con ordinanza del Sindaco” e la delimitazione delle “altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8”.

La ragione della diversa competenza va individuata nel maggiore o minore impatto sulla collettività locale delle decisioni riguardanti la regolamentazione della circolazione nel centro abitato. L’intervento dell’organo politico è richiesto, dall’art. 7, comma 9, del d. lgs. n. 285 del 1992, per le decisioni che assumono rilevanza per l’intera collettività locale, come quelle inerenti alla delimitazione di intere aree pedonali e delle zone a traffico limitato. Il d. lgs. n. 285 del 1992 “attribuisce espressamente alla Giunta comunale una regolazione generale della restrizione del traffico veicolare urbano anche in considerazione del suo generale impatto territoriale”, in un quadro di programmazione generale del traffico veicolare.

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Dalla formulazione letterale delle disposizioni richiamate si desume che la distinzione si basa, per quanto riguarda le decisioni di delimitazione del traffico, sulla dicotomia fra zona limitata di intervento, strada o tratto di strada, e area di perimetro maggiore, tendenzialmente comprendente un’area più vasta. Il legislatore distingue espressamente la chiusura al traffico di un tratto di strada (di competenza del dirigente) dalle delimitazioni di intere zone pedonalizzate (di competenza della Giunta comunale).

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Il collegio ha annullato il provvedimento con cui lo scorso giugno il Comune di Procida aveva regolamentato la viabilità per il periodo estivo fino all’11 settembre, motivando proprio con l’incompetenza dell’autorità che l’ha emanato, richiamandosi alle disposizioni del Codice della Strada

In definitiva, l’atto impugnato, nella misura in cui persegue dichiaratamente le finalità di “creare zone libere decongestionate dal traffico; ridistribuire lo spazio stradale tra le diverse utenze della strada; ottenere una riqualificazione ambientale del territorio interno contenendo il traffico di mero attraversamento; garantire una maggiore sicurezza, soprattutto per le utenze deboli; ridurre l’inquinamento atmosferico e da rumore nelle zone più abitate e frequentate del territorio” ed impone divieti/limitazioni afferenti a vaste zone del territorio isolano (ove non a quest’ultimo nella sua interezza)”, finisce per impattare in modo generalizzato e significativo sulla collettività, così da giustificare la competenza dell’organo politico, e non del dirigente. Ecco quindi che il Tar ha annullato l’ordinanza, proprio in ragione dell’incompetenza dell’Autorità da cui promana, condannando il comune di Procida al pagamento delle spese.

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