Schiaffo agli Autovelox
Mancata omologazione, il giudice di pace accoglie il ricorso presentato da Vito Mazzella per conto di una sua assistita: annullato un verbale di contravvenzione elevato dal rilevatore di velocità ubicato sulla Litoranea di Lacco Ameno. E adesso c’è il rischio di un effetto domino dalle proporzioni devastanti…
Una sentenza destinata a scrivere la storia, o meglio a riscriverla. Quella degli autovelox installati sul territorio isolano, partendo per adesso da quelli di Lacco Ameno ma con il più che fondato sospetto che l’effetto domino possa presto investire anche quelli ubicati sul territorio del Comune di Ischia. E’ l’effetto di una sentenza che ha visto l’avvocato Vito Mazzella prevalere sull’ente locale di Lacco Ameno. Il locale assisteva dinanzi al giudice di pace la 40enne M.M., che aveva proposto ricorso lo scorso 5 dicembre contro una sanzione amministrativa che gli era stata comminata per eccesso di velocità rilevato dall’autovelox installato sulla Litoranea di Lacco Ameno. Sono decisamente interessanti le motivazioni della sentenza resa pubblica ieri: se il giudice non osserva nulla di particolare sulla distanza e la segnalazione degli autovelox, scrivendo che “tale profilo di censura non è fondato”, lo stesso non può dirsi per quanto il dott. Arturo Uccello metterà nero su bianco nei passaggi successivi.
Tra i motivi di censura addotto ce n’è uno sul quale ci soffermiamo, proprio per la reazione a catena che – come detto – potrebbe avere sugli altri dispositivi presenti sull’isola. Si legge che “Ulteriore profilo di censura evidenziato dal ricorrente riguarda poi il difetto di collaudo, del certificato di installazione, di quello di taratura, nonché del provvedimento di omologazione ed approvazione dell’apparecchiatura. Ora, secondo quanto previsto dall’attuale normativa, con ‘omologazione di un autovelox’ si intende quella procedura che viene eseguita una volta sola prima dell’installazione del dispositivo. Più nello specifico l’omologazione arriva nel momento del rilascio dell’autorizzazione all’utilizzo dell’autovelox. A regolare tale pratica è l’art.192 co.2^ del Regolamento di attuazione al C.d.S. secondo il quale l’omologazione viene rilasciata su richiesta della ditta produttrice dell’autovelox dall’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del ministero dei Lavori pubblici e consiste nell’accertamento della corrispondenza ed efficacia dell’autovelox alle prescrizioni stabilite dal regolamento stesso di attuazione al codice della strada. Una volta ottenuta, l’omologazione dovrà essere depositata presso l’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. A regolare invece l’approvazione di un autovelox è il co.3^ dell’art. 192 del Regolamento di attuazione al C.d.S. Questa viene infatti rilasciata a seguito di un’apposita domanda in carta legale posta in essere dalla ditta produttrice dell’autovelox e presentata all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale”.
Il giudice scende ancora più nei dettagli: “Nel primo caso (i e. omologazione) esistono dunque delle norme tecniche di riferimento – sia europee che italiane – specifiche per la funzione dell’autovelox: nel secondo caso (approvazione) non c’è nessun tipo di riferimento normativo. Ovviamente, essendo i soggetti, protagonisti dei due procedimenti innanzi detti, uguali (ditta produttrice e Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale del MIT), nulla vieta che i due provvedimenti vengano emessi contestualmente, ossia con un unico atto. Restano tuttavia le diversità teleologiche e sostanziali tra i due provvedimenti atteso che ‘omologazione, procedimento oggi eseguito dal Ministero dello Sviluppo Economico, ha lo scopo di verificare l’efficacia e il corretto funzionamento degli autovelox e la loro rispondenza a determinate caratteristiche tecniche, cosi da conferire valore legale di prova alle fotografie scattate e alla velocità rilevata… A conclusione del ragionamento viene infine precisato che anche sotto il protilo temporale sussiste una netta distinzione tra a due procedimenti-provvedimenti in esame atteso che gli apparecchi, solo successivamente all’omologazione del prototipo, devono poi essere provvisti di certificato di omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Da qui si arriva ad una prima deduzione: “All’esito di quanto poc’anzi illustrato si perviene dunque, a parere del giudicante, alla conclusione che il prototipo del dispositivo per il rilevamento automatico della velocità, senza obbligo di contestazione immediata, debba essere corredato del certificato di omologazione, rilasciato con decreto ministeriale pubblicato sulla G.U. a fini di pubblicità legale. Successivamente, I singoli dispositivi in concreto installati sulle strade, a tanto debitamente autorizzate debbono quindi essere individualmente approvati con specifico decreto del MIT – Dipartimento per Trasporti e la Navigazione – Direzione Generale per la Sicurezza Stradale”.
Si arriva così al tirar delle somme con l’epilogo inevitabile: “Ciò posto, ritiene il giudicante che dalla disamina del provvedimento emesso il 18.06.2021 da parte del MIT, prodotto dal Comune di Lacco Ameno, risulti in maniera evidente che detto provvedimento costituisca solo approvazione del dispositivo per l’accertamento delle infrazioni ai limiti massimi di velocità denominato ‘Autos@n Speed’, installato dal Comune medesimo. Nessun riferimento è però riscontrabile nel richiamato decreto di approvazione al pregresso certificato di omologazione che. attesa la illustrata natura deve plausibilmente ritenersi indispensabile presupposto, cronologicamente antecedente. Alla luce di quanto sopra ritenuto e in conformità, peraltro, ad una elaborazione giurisprudenziale recente e univoca la mancata esibizione del certificato di omologazione, il cui onere probatorio e a carico della P.A.. determina l’illegittimita dell’accertamente eseguito per il tramite del dispositivo non omologato. Ne consegue che, nel caso di specie, l’Ente territoriale convenuto non ha ottemperato all’onere probatorio di innanzi, non avendo in particolare prodotto il certificato di omologazione del dispositivo utilizzato per il rilevamento automatico della velocità in assenza di contestazione immediata. ma solo il successivo decreto di approvazione, all’uopo insufficiente giusta quanto poc’anzi illustrato. Sulla base di tanto deve dunque accognersi l’opposizione de qua, con declaratoria di illegittimità dell’accertamento contenuto nel verbale di contestazione impugnato”.
Basta dare una Medaglia all’assessore, o chi per esso ha chiesto di comprare un rilevatore di velocità senza requisiti di legge, io lo arresterei al momento, non si sprecano i soldi pubblici, della serie ” che me ne fotte”
ma nessuno parla della legge per cui è stato installato l’autovelox che per il tipo di strada su cui è posto è illegittimo per la mancanza di requisiti dati dal codice della strada ( strada urbana a scorrimento veloce). La litoranea di lacco ameno cosi quella di Baldassarre Cossa o per la sopraelevata, nessuna delle tre ha le caratteristiche di strada urbana a scorrimento veloce. Forse l’Avv. Mazzella tiene in caldo queste cose per i ricorsi futuri.