Serrara, il Tar invia il Genio Militare
Il collegio punisce l’inerzia del Comune montano e decide di spedire sull’isola l’esercito: è la prima volta in Campania (e forse in Italia) che la giustizia amministrativa adotta un simile provvedimento
Dopo svariate pronunce, anche del Consiglio di Stato, il TAR Campania Napoli ha confermato il via libera alla demolizione degli abusi edilizi realizzati aSerrara Fontana, nel borgo marinaro di Sant’Angelo, nella proprietà limitrofa a quella dello stilista Rocco Barocco, difeso dall’avvocato Bruno Molinaro. Il TAR, Sez. VI, Presidente ed Estensore Angela Fontana, con sentenza depositata il 7 agosto 2024, consultabile sul sito della giustizia amministrativa, haaccolto il ricorso presentato dall’avvocato Molinaro, con il quale si lamentavano illegittime omissioni da parte della pubblica amministrazionee gravi danni derivanti alla proprietà Barocco dalla perdurante inerzia nella esecuzione della demolizione già precedentemente disposta con nomina di commissario “ad acta“, rivelatasi, tuttavia, infruttuosa. Il TAR ha sottolineato, nella propria decisione, che, nella specie, si è effettivamente di fronte ad una “ingiustificata e pervicace inottemperanza dell’amministrazione alle statuizioni del giudice recate nella sentenza n. 3200 del 2015“. La novità a dir poco clamorosa (di certo è il primo caso nella Regione Campania e forse in Italia) è che il TARha previsto che la materiale demolizione dovrà essere effettuata, nel termine di 90 giorni, dal GENIO MILITARE, con obbligo di provvedere al ripristino incombente “sul COMUNE di SERRARA FONTANA con le conseguenti responsabilità contabili, civili, amministrative e penali in capo al funzionario o dirigente responsabile che non eserciti i doveri del suo ufficio“.
Nella sentenza, ad esempio, si legge che “Il Prefetto di Napoli, già nominato commissario ad acta, vigilerà sulla esecuzione della sentenza da parte del Comune di Serrara Fontana ed a tal fine il funzionario responsabile del Comune invierà al commissario ad acta dettagliata relazione sullo stato del procedimento con cadenza mensile anche al fine di consentire da parte della prefettura ogni valutazione di competenza sull’operato del Comune. Quale misura estrema, e ferme le responsabilità degli organi del Comune, il Prefetto di Napoli, anche mediante il suo delegato, si sostituirà al Comune di Serrara Fontana allo spirare del termine assegnato per la spontanea esecuzione, attuando ogni misura necessaria per dare attuazione al giudicato nei successivi 9p giorni, dandone notizia a questo Tribunale con dettagliata relazione“.Insomma, siamo davvero davanti ad una decisione che non è possible giudicare più come clamorosa o singolare, un vero e proprio precedente giuridico. Sempre nel dispositivo si legge ancora: “Nelle more, con memoria del 5 maggio 2024, la parte contro interessata ha rappresentato di essersi determinata alla spontanea rimozione degli abusi edilizi e di aver inoltrato al Comune di Serrara Fontana una istanza di autorizzazione alla esecuzione dei lavori di ripristino ricevendo dalla Amministrazione indicazioni sulla tipologia di titolo edilizio da acquisire (SCIA) e sulla documentazione da allegare allo stesso. In questi termini, la contro interessata, ritenendo che tale attività postuli la piena esecuzione della sentenza n. 3200 del 2020, ha chiesto che venga dichiarata cessata la materia del contendere. In questi termini la causa è stata trattenuta in decisone all’udienza del 22 maggio 2024. 7. Ritiene il Collegio che non possa dichiararsi cessata la materia del contendere. Va infatti rilevato che l’avvio del procedimento volto alla rimozione degli abusi edilizi non determina il pieno soddisfacimento dell’interesse di parte ricorrente non risultando integrati i parametri dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm., testualmente riferito al caso in cui la pretesa azionata in giudizio “risulti pienamente soddisfatta”, evento che, nel caso di specie, si verificherà solo con la materiale eliminazione degli abusi all’esito della esecuzione delle opere di ripristino. Allo stato, pertanto, perdura l’inerzia dell’amministrazione e la ingiustificata e pervicace inottemperanza da parte della stessa alle statuizioni del giudice recate nella sentenza n. 3200 del 2015. Quanto alla richiesta di parte ricorrente volta ad ottenere nuovamente la nomina di commissario ad acta, tenuto conto dell’andamento del procedimento, ritiene il Collegio che la effettività della tutela possa efficacemente essere assicurata facendo applicazione dei principi delineati dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 8 del 2021. La Adunanza Plenaria ha precisato che la nomina di un commissario ad acta non priva l’Amministrazione dei suoi poteri, né la esonera dal compimento dei suoi doveri. Da tanto consegue che, in via principale, l’obbligo di provvedere al ripristino della legalità incombe sul Comune di Serrara Fontana con le conseguenti responsabilità, contabili, civili, amministrative e penali in capo al funzionario o dirigente responsabile che non eserciti i doveri del suo ufficio. Il Comune di Serrara Fontana dovrà dunque attivarsi e dare esecuzione alla sentenza di questo Tar n. 3200 del 2015 entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza eventualmente facendo ricorso, per la progettazione degli interventi a funzionari della Regione Campania e per la materiale demolizione al Genio Militare”.