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Serrara, La Torre non aveva potere impositivo: vince il cittadino

Un contenzioso giudiziario di natura contabile che sancisce un principio chiaro, netto ed inequivocabile. In accoglimento di un ricorso depositato dall’avv. Gianluca Di Maio, difensore di una nota imprenditrice di Sant’Angelo, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, con sentenza n. 12384/2016, non impugnata e quindi passata in giudicato, ha affermato che ”… è pienamente condivisibile quanto eccepito dalla ricorrente circa la insussistenza del potere impositivo in capo alla resistente La Torre srl, sia in ordine alle doglianze circa l’applicazione dell’IVA al tributo richiesto,…, si assume infatti che l’Ente Pubblico Territoriale può delegare il servizio di riscossione, ma non il potere impositivo riconosciutogli dallo Stato. Quindi la qualificazione del Tributo e la determinazione della tariffa, per lo smaltimento dei rifiuti, devono essere deliberati dal Comune e non dall’Ente delegato alla gestione dei rifiuti e/o alla riscossione”. Di fatto l’intervento del professionista e la successiva decisione adottata dal collegio ha messo in risalto una volta di più le pratiche non certo legittime adoperate da parte degli enti pubblici e di riscossione che per anni hanno evidentemente agito in danno ai contribuenti, stabilendo un principio che di certo permetterà a tanti cittadini di vedere riconosciuti i propri diritti in piena legittimità. Perché l’effetto domino, a questo punto, appare praticamente scontato, visti i risultati.

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