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Servizio 118 di Ischia e Procida, per la Misericordia di Caivano vittoria al Tar

Tutto da rifare per il bando di gara per l’affidamento triennale del servizio 118 di Ischia e Procida. Dal Tar di Napoli arriva, infatti, una sentenza che segna un momento di svolta in una vicenda che si trascina ormai da mesi. La quinta sezione del tribunale amministrativo napoletano si è infatti pronunciata in merito al ricorso presentato contro l’Asl Napoli2 Nord, nei mesi scorsi, dalla Misericordia di Caivano, associazione che oggi gestisce,  in via  temporanea, il servizio di trasporto infermi del 118 ischitano con una postazione ubicata presso il Rizzoli di Lacco Ameno. Il ricorso era stato presentato dopo  l’esclusione, per l’associazione in questione, ma non solo, dal bando di gara, pubblicato dall’Asl lo scorso anno, per l’affidamento triennale del servizio 118 di sei lotti appartenenti al territorio campano.  Nello specifico, l’azienda sanitaria napoletana aveva ritenuto necessario escludere per i soli lotti 4 e 5, ossia Procida ed Ischia, dalla partecipazione al bando gli enti non aventi scopo di lucro, riservando l’accesso alle sole imprese commerciali. L’inibizione della partecipazione alle associazione di volontariato al bando, sarebbe stata motivata dall’Asl in ragione della considerazione che, non sarebbe stata legittima, anche sulla scorta del parere Anac 2016, un’ imposizione implicante per le associazioni di volontariato,  l’obbligatoria assunzione di personale dipendente. Secondo l’Asl Napoli2 Nord, infatti, il rischio era che tale imposizione potesse tradursi in un’ indebita ingerenza nella relativa struttura delle associazioni, organizzate, essendo per l’appunto senza scopo di lucro, sulla base di prestazioni personali, volontarie e gratuite. La Misericordia di Caivano aveva dunque presentato ricorso al Tar, contro i vertici sanitari aziendali “per violazione e falsa applicazione dei principi di massima partecipazione, concorrenza, par condicio e non discriminazione nella partecipazione alle gare”.  Ebbene, nella recente udienza tenutasi alcuni giorni fa, il Tar ha dichiarato in via definitiva il ricorso presentato dalla Misericordia del tutto fondato.

COSA STABILISCE LA SENTENZA. Nella sentenza, difatti, si stabilisce che «le associazioni di volontariato possono partecipare alle gare per affidamento di pubblici  servizi nei casi in cui l’attività oggetto di gara sia funzionale alle scopo associativo dell’ente e compatibile con la disciplina dello stesso; che alla luce della direttiva  CE 18/2004  si stabilisce  che l’assenza di fine di lucro non  è di per sé ostativa alla partecipazione dei pubblici appalti. In particolare alle associazioni di volontariato  non è preclusa la partecipazione, ove si consideri che la legge quadro del volontariato, nell’elencare le entrate di tali associazioni, menzioni anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte, riconoscendo loro anche statuto di impresa di tipo sociale. Inoltre, nell’ambito delle gare per l’affidamento dei servizi di trasporto infermi ed assistenza delle urgenza, la partecipazione delle associazioni di volontariato, avvantaggerebbe,  il confronto concorrenziale tra gli operatori,  consentendo alla stazione appaltante di aggiudicare un servizio connotato da elevati profili socio-sanitari. La legge,altresì prevede che le organizzazioni di volontariato, pur avvalendosi in modo predominante delle prestazioni dei propri aderenti, possano assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, in via marginale, cioè nei limiti esclusivamente necessari al loro regolare funzionamento».  In poche parole il tribunale amministrativo napoletano ha definito illegittima la clausola sociale del bando pubblicato dall’Asl Napoli2 Nord che scoraggiava la partecipazione alla gara alle associazioni di volontariato, fermo, però, restando che occorrerà valutare in concreto, in fase di esecuzione del servizio se l’adempimento degli obblighi connessi al rispetto della clausola sociale sia tale da alterare effettivamente la struttura giuridica dell’associazione partecipante.

LE RIPERCUSSIONI DI TALE SENTENZA SUL SERVIZIO 118 DELL’ISOLA. Il ricorso presentato dalla Misericordia di Caivano dunque è stato accolto  e l’Asl è stata condannata a pagare anche la  somma di circa 2000 euro, per le spese del processo. Una sentenza questa, destinata certamente a cambiare l’assetto del 118 isolano che allo stato attuale è ben lontano dall’essere stabile.  Ricordiamo, infatti, che attualmente il servizio viene gestito in via temporanea sia dalla Misericordia di Caivano , con la postazione del Rizzoli – sia dall’associazione Croce Rosa, guidata dal presidente Rosa Iacono che detiene ben tre postazioni dislocate tra Ischia e Serrara-Fontana.   Le due associazioni sono subentrate in via d’emergenza nel Febbraio 2016  alla Paf- Pubblica Assistenza flegrea che aveva gestito fino a quel momento il servizio 118 di Ischia e Procida.  La Paf, difatti, in quell’anno, venne indagata dall’antimafia a causa di presunte attività illecite e dunque esclusa di conseguenza dalla gerenza del servizio trasporto infermi del territorio campano. Da circa un anno e mezzo dunque Ischia e Procida erano in attesa dell’espletamento del bando di gara ad hoc che adesso, alla luce di questa sentenza, dovrà essere riscritto nella sua interezza, permettendo così la partecipazione  allo stesso anche alla Misericordia di Caivano e alla Croce Rosa. Un passo questo, quindi certamente significativo per stabilizzare in maniera più definitiva, entro il prossimo anno, il servizio 118 delle due isole flegree.

Sara Mattera

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