Sicurezza balneare, varata l’ordinanza
Arriva in vista della stagione estiva il dispositivo varato dall’ufficio circondariale marittimo di Ischia che va a disciplinare una serie di attività per il 2025. Si riducono limiti e divieti rispetto alla costa, tutte le info

In vista della stagione estina l’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia– Guardia Costiera – ha emanato la nuova Ordinanza di Sicurezza balneare. Il Tenente di Vascello, Capo del Circondario Marittimo di Ischia, Antonio Magi alla stregua del Codice della Navigazione ed in relazione alla “Identificazione delle aree demanialimarittime escluse dalla delega delle Regioni e del mare territoriale dipreminente interesse nazionale, anche in ordine al “Codicedella nautica da diporto” la Pesca Marittima ed alla necessaria tutela del “Regno di Nettuno” ha disciplinate le attività anche per questo 2025. Regole per lo svolgimento di tutti i tipi di attività, la navigazione, tutti i tipi di pescai nelCircondario Marittimo di Ischia.Si riduco di circa 100 metri i limiti ed i divieti rispetto alla costa per ogni attività.
I DIKTAT DELLA DIREZIONE MARITTIMA DI NAPOLI
Fondanti le Ordinanze recanti norme di interdizione di tratti di mare territorialeinteressati da fenomeni franosi e/o smottamenti a cura di questaAutorità Marittima e delle Municipalità e ladisciplina delle attività effettuate con jetlev, flyboard e dispositivi assimilabili, jet surf, acquascooter e propulsori acquatici ad elicapredisposti per escursioni subacquee, attività di snorkeling trainato,windsurf, kitesurf ed altri tipi di tavole a vela. Quest’anno Magi haopportuno aggiornare la propria precedente Ordinanza di Sicurezzabalneare n° 46/2022 in data 16 maggio 2022, sulla base di alcune esigenzedi carattere locale e delle direttive impartite dal Comando Generale delCorpo delle Capitanerie di Porto con dispaccio protocollo 54363 del16 aprile 2025 ela nota prot. 45027 del 22.04.2025 della DirezioneMarittima di Napoli. In tal senso magi il 29 aprile scorso sono state partecipate allelocali amministrazioni comunali ed alle competenti associazioni dicategoria le principali novità relative agli aspetti di sicurezza inerenti leattività balneari e di quelle ad esse strettamente connesse. Come spiega l’ordinanza, l’esito degli incontri e le relative richieste, in base alle caratteristichelocali e alla morfologia della costa ischitana, emerse nelle riunionitenutesi con le competenti associazioni di categoria, stando a quanto disposto nel 2013 del Capo del Compartimento Marittimo di Napoli con cui sono statidisciplinati i limiti di navigazione dalla costa per le unità da diporto,ovvero nelle zone di mare per una distanza di 300 metri dalle spiaggee 200 metri dalle coste a picco è fatto divieto di navigazione, transito,ormeggio e ancoraggio a qualsiasi unità navale, wind-surf e kite surf compresi, ad eccezione dei piccoli natanti da diporto del tipo jole,canoe, pattini, mosconi, lance a remi, nonché pedalò e simili;ha ritenuto necessario, alla luce delle direttive recentemente intervenute,implementare le vigenti previsioni in materia di sicurezza delle attivitàbalneari, al fine di qualificare ulteriormente i relativi standard qualitativi.
I NUOVI LIMITI
Ilimiti dinavigazione dalla costa per le unità da diporto, durante la stagione balneare, le zonedi mare per una distanza di 200 metri dalle spiagge e 100 metri dalle scogliere ocoste a picco sul mare – non interessate da ordinanze di interdizione per pericolo dicrolli franosi e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbiadestinato specchi acquei all’ormeggio delle imbarcazioni – sono riservate alla balneazione. Nelle zone di mare in questione è vietato:navigare, con qualsiasi tipo di unità navale (inclusi surf, windsurf, kite-surf e ogni altra simile unità anche se diversamente denominata), fatta eccezione per inatanti a remi tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, tavole a remi (SUP – standup paddle) nonché pedalò e similari che comunque dovranno manovrare in modo da non arrecare disturbo o pericolo ai bagnanti l’ormeggio o l’ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casiregolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.
Da tali divieti sono esentati i mezzi dello Stato impegnati nelle proprie attività d’Istituto e quelli impiegati in ausilio a dette attività ed a ciò espressamente autorizzatidall’Autorità Marittima, nonché i mezzi autorizzati che effettuano campionamenti delleacque ai fini della loro balneabilità.