CRONACAPRIMO PIANO

Il riesame sbatte la porta in faccia a Perrella

La 12esima sezione conferma il sequestro del porto turistico di Lacco Ameno che dunque non tornerà nelle mani di Marina di Capitello scarl: e adesso bisogna capire se e quando la struttura tornerà ad essere utilizzabile. La decisione giunta dopo un’udienza alla quale ha partecipato anche il pubblico ministero dott. Vanacore, passa la linea degli avvocati Molinaro Vignola

Il Tribunale del Riesame si è presentato sul ricorso che Marina di Capitello Scarl aveva inoltrato dopo il sequestro del porto turistico di Lacco Ameno sancito dalla Procura della Repubblica di Napoli che aveva aperto un procedimento a seguito di una articolata denuncia sporta dal sindaco Giacomo Pascale e del consigliere delegato Giovanni De Siano. La pronuncia della 12esima sezione è chiara e non ammette repliche: al termine dell’udienza svoltasi nella mattinata di lunedì (alla quale ha partecipato personalmente anche il pubblico ministero dott. Vanacore, a dimostrazione di quanto la tematica fosse cara all’accusa), i giudici hanno confermato il sequestro ed i sigilli alle aree fin qui gestite dalla società che fa capo a Giuseppe Perrella. Al collegio giudicante, avevano fatto pervenire memorie sia i difensori proprio del Perrella, Alfonso Furgiuele e Michele Calise, che quelli della parte offesa (ossia il duo Pascale-De Siano) Bruno Molinaro e Giovan Battista Vignola. Il primo cittadino lacchese può sorridere perché dal punto di vista giudiziario ha collezionato un importante successo, ci vuole poco a intuire quali effetti deflagranti avrebbe potuto avere un diverso pronunciamento del Riesame. E’ chiaro però che il “Barone” attende di capire se e in che tempo la struttura sarà dissequestrata e messa a disposizione del Comune, abilitato a gestirla in quanto detentore della concessione. Non c’è dubbio che si tratta di una corsa contro il tempo, perché una stagione con l’approdo diportistico chiuso causerebbe danni all’immagine e soprattutto all’indotto del paese e dunque di fatto si trasformerebbe in una sconfitta anche per l’amministrazione comunale.

Proprio nella memoria prodotta da Molinaro e Vignola i due legali osservavano tra l’altro: “L’istanza è inammissibile e, comunque, manifestamente infondata nel merito. IN ORDINE ALLA ECCEPITA INAMMISSIBILITÀ. L’istanza, per i motivi che di seguito si espongono, è palesemente infondata tanto da legittimare, in via preliminare, addirittura la formulazione di un giudizio di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e di interesse, non potendo, in alcun modo, la società MARINA del CAPITELLO S.C.A.R.L. qualificarsi concessionaria dei beni demaniali marittimi in oggetto. La concessione della quale la società in questione assume di essere titolare è, infatti, scaduta a tutto concedere al 31 dicembre 2023, dovendo ritenersi la proroga al 31 dicembre 2024 (disposta in sede di conversione del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198 – c.d. decreto milleproroghe – avvenuta con legge 24 febbraio 2023, n. 14) TAMQUAM NON ESSET”. Non solo, i difensori di Pascale e dello “sceriffo” De Siano evidenziavano ancora: “Fermo ed assorbente quanto esposto nel paragrafo che precede, va, comunque, rilevata l’assoluta legittimità della misura applicata, ricorrendo, nella specie, con ogni evidenza, il ‘fumus commissi delicti’ e le esigenze cautelari da salvaguardare tenendo conto anche delle ulteriori considerazioni e degli accertamenti effettuati sul punto dall’Ufficio Circondariale Marittimo, così come esposti nella annotazione di servizio del 10 agosto 2023, che è in atti ed alla quale integralmente si rinvia. Si sottolinea soltanto che, dopo aver dettagliatamente analizzato le diverse “criticità” del rapporto intercorrente tra il Comune di Lacco Ameno e la società Marina del Capitello, nelle ultime due pagine della richiamata annotazione, i verbalizzanti hanno ritenuto la sussistenza del reato di cui agli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione, non solo e non tanto per la questione di diritto di cui al punto 1 che precede, ma anche per ulteriori, plurime violazioni di legge; le stesse, molto sinteticamente, riguardano: la erronea applicazione dell’art. 5 bis Cod. della Navigazione; il rilascio di una autorizzazione ex art. 45 bis del Cod. della Navigazione, legandolo ad un atto concessorio (03/2012) ormai scaduto e pertanto privo di validità; la inapplicabilità delle proroghe ad autorizzazioni già scadute (cfr. provvedimento del giudice Ettore Pastore Alinante); l’occupazione abusiva di aree inerenti le strutture metalliche di distanziamento dei pontili dalle scogliere, nonché, di quelle di ingresso denominate ‘gate’; l’abusiva occupazione delle aree demaniali marittime relative al pontile in metallo destinato all’ormeggio dei mega yacht, etc.”.

Insomma, una serie di argomentazioni che induceva Bruno Molinaro e Giovan Battista Vignola a concludere nel più scontato dei modi: “In definitiva, non vi è dubbio che la sub-concessione in capo alla società Marina del Capitello sia, da un lato, già ampiamente scaduta, per la insussistenza di proroghe valide ed efficaci, rendendo ‘sine titulo’ l’attuale occupazione delle aree portuali, e, dall’altro, sia caratterizzata dalle molteplici violazioni degli artt. 45 bis, 54 e 1161 del Codice della Navigazione, così come evidenziato nella nota dell’Ufficio Circondariale Marittimo sopra richiamato. Per questi motivi i sottoscritti concludono per la inammissibilità della istanza di riesame e, comunque, per la sua reiezione per manifesta infondatezza”. Motivazioni evidentemente ritenute valide dai giudici del Riesame che hanno così scritto un’altra puntata (l’ennesima e non certamente l’ultima) su quella che senza dubbio è la “telenovela” più lunga ed estenuante della storia recente di Lacco Ameno.

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