CRONACA

Silenzio assenso e permesso di costruire: gli obblighi della P.A.

A cura dell’Avv. Lelio Mancino

Cosa accade se il Comune non risponde entro i termini alla richiesta di permesso di costruire? Il privato può davvero ritenere formato il titolo edilizio per silenzio assenso? E come deve comportarsi la Pubblica Amministrazione per evitare che l’inerzia si traduca in effetti giuridici favorevoli al cittadino? Su questi punti è intervenuto il TAR Campania, con la sentenza del 17 settembre 2025, n. 6226, chiarendo ancora una volta la portata applicativa dell’art. 20 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) e ribadendo il dovere dell’Amministrazione di concludere il procedimento con un atto espresso. Una cittadina aveva presentato un’istanza di permesso di costruire per un ampliamento del 20%, ai sensi della legge regionale Campania n. 19/2009. Trascorso il termine previsto dalla legge senza alcuna risposta, la richiedente aveva diffidato il Comune a concludere il procedimento o, in alternativa, a rilasciare l’attestazione del silenzio assenso prevista dall’art. 20, comma 8, del Testo Unico Edilizia.

L’Ente, tuttavia, non aveva fornito alcun riscontro, costringendo la ricorrente a rivolgersi al TAR per ottenere l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e l’ordine di provvedere.

Il Comune, costituitosi in giudizio, aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la richiedente non avesse dimostrato la titolarità del diritto di proprietà sull’immobile. Il Tribunale Amministrativo Regionale ha respinto le eccezioni del Comune, accertando che la ricorrente agiva legittimamente quale delegata degli altri comproprietari. Inoltre, ha evidenziato che l’Amministrazione, pur obbligata a pronunciarsi nei termini di legge, non aveva adottato alcun provvedimento espresso, violando così l’obbligo di conclusione del procedimento sancito dall’art. 2 della legge n. 241/1990. Il TAR ha ricordato che, in materia edilizia, il silenzio assenso si forma solo al ricorrere di tutti i presupposti di legge, e che l’Amministrazione può sempre intervenire per verificare la conformità urbanistica dell’intervento. Tuttavia, se il Comune non adotta alcun provvedimento entro i termini, l’inerzia produce effetti giuridici favorevoli al richiedente, i quali non possono essere ignorati.

L’unico modo per evitare la formazione del silenzio assenso è, dunque, emanare un provvedimento espresso di diniego o sospensione motivata nei tempi stabiliti. La sentenza del TAR Campania n. 6226/2025 riafferma un principio fondamentale: la Pubblica Amministrazione non può sottrarsi al proprio dovere di decidere. L’inerzia non è mai neutra: nei procedimenti edilizi può trasformarsi in un titolo abilitativo tacito, con effetti giuridici pienamente validi a favore del cittadino diligente che abbia presentato un’istanza completa e conforme alla normativa. Il rispetto dei termini procedimentali resta, dunque, un punto cruciale per garantire certezza del diritto e parità tra cittadini e pubblica amministrazione.

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