Silenzio sul permesso a costruire, ci pensa il Tar
Dopo quasi sei anni, la Zami S.r.l. ottiene le sue ragioni: il Comune di Forio e la Città Metropolitana dovranno concludere entro 90 giorni il procedimento per il rilascio del permesso di costruire richiesto nel 2019 per un immobile in via Zaro

Il caso che raccontiamo nasce a Forio, dove la Zami S.r.l., società unipersonale, è proprietaria di un immobile in via Zaro. Il 19 novembre 2019 la società aveva presentato al Comune di Forio un’istanza per il rilascio di un permesso di costruire, con annessa autorizzazione paesaggistica, per eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia sull’immobile. Secondo quanto ricostruito nel ricorso, “il procedimento perdurava nel corso degli anni, anche a cagione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, e si è protratto senza alcun provvedimento espresso. La società ha riferito di aver inviato numerosi solleciti, “culminati con una diffida del 13 febbraio 2024”, e di essersi poi rivolta alla Città Metropolitana di Napoli per la nomina di un commissario ad acta, come previsto dalla legge regionale n. 19/2001. Con decreto n. 136 del 15 marzo 2024 era stato nominato l’architetto Ciro Fabio Maddaluno come commissario, “di poi sostituito – mercé decreto n. 183 del 16 aprile 2024”. Nonostante la nomina, la situazione non si è sbloccata: “La società ricorrente – si legge ancora negli atti – integrava la documentazione nel novembre 2024 e, indi e invano, più volte sollecitava il commissario ad acta alla conclusione del procedimento, da ultimo in data 28 febbraio 2025”.
Di fronte all’inerzia protratta, la società si è rivolta al TAR Campania, con un ricorso depositato nel 2025, per ottenere una pronuncia di illegittimità del silenzio amministrativo ai sensi degli articoli 31 e 117 del Codice del processo amministrativo. Nessuna delle amministrazioni intimate – né il Comune di Forio, né la Città Metropolitana di Napoli – si è costituita in giudizio. Il collegio, presieduto dal dott. Santino Scudeller, con estensore il dott. Rocco Vampa, ha discusso la causa nella camera di consiglio del 10 settembre 2025, giungendo a una decisione netta: il ricorso è fondato. Nelle motivazioni, il TAR sottolinea un principio cardine dell’azione amministrativa: “Nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione, l’interesse che sorregge il ricorso – e il correlato bene della vita che ne costituisce il sostrato sostanziale – afferisce all’ottenimento di una formale manifestazione di volontà della Amministrazione, quale che ne sia il segno e il contenuto”. Il Tribunale aggiunge che la mancata risposta, qualunque ne sia la motivazione, “frustra in ogni caso il soddisfacimento dell’interesse pretensivo azionato dall’istante”, e richiama l’articolo 2 della legge 241 del 1990, che impone la tempestiva conclusione dei procedimenti amministrativi. Un passaggio della sentenza sintetizza con chiarezza l’impostazione del giudice: “L’agire dei pubblici poteri deve sempre e comunque informarsi all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento (art. 2 l. 241/90; art. 97 Cost.), che deve sempre e comunque orientare l’azione amministrativa”.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso e ordinato alle amministrazioni “di concludere il procedimento iniziatosi con l’istanza presentata nell’ormai lontano 2019 dalla ricorrente, con un provvedimento espresso”, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.
Si tratta, scrivono i giudici, dell’“ipotesi paradigmatica contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.”, in cui il giudice non decide sul merito della pretesa, ma impone all’amministrazione di pronunciarsi, “quale che ne sia il segno”. In caso di ulteriore silenzio, il TAR ha già nominato un commissario ad acta: “Si nomina sin d’ora quale commissario ad acta il responsabile della Direzione Generale per il Governo del Territorio della Regione Campania, con facoltà di delega ad un dirigente della Direzione dotato delle necessarie competenze professionali”. Il commissario dovrà “assumere le funzioni trascorso il termine assegnato alle Amministrazioni per adempiere e provvedere, entro i successivi novanta giorni, all’esecuzione dell’incarico con l’adozione degli atti necessari all’assolvimento del mandato”. Le amministrazioni sono state inoltre condannate in solido al pagamento delle spese di giudizio, fissate in 2.000 euro, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il TAR dispone anche che il compenso spettante al commissario ad acta sia a carico congiunto del Comune di Forio e della Città Metropolitana, e venga liquidato con separato provvedimento “su richiesta dell’interessato che documenterà l’attività svolta”.
La decisione del Tribunale Amministrativo Regionale, che ordina di concludere un procedimento aperto da quasi sei anni, rappresenta un atto di giustizia amministrativa sostanziale, teso a restituire certezza e tempi definiti ai procedimenti edilizi. Il principio ribadito nella sentenza – quello dell’obbligo di provvedere – assume valore generale: il cittadino non può restare in balìa del silenzio, ma ha diritto a un provvedimento espresso, anche negativo, purché motivato e legittimo. “Occorre – si legge nel testo – imporre alle Amministrazioni di dare esecuzione alla presente sentenza entro novanta giorni dalla notificazione, ad istanza di parte o dalla sua comunicazione in via amministrativa”. Una frase che, più di ogni altra, riassume lo spirito della decisione: dopo anni di attesa e di rinvii, l’Amministrazione è richiamata al proprio dovere di concludere, finalmente, un procedimento che risale al 2019.

