CRONACA

Indennità paesaggistiche, dalla giunta l’ok al regolamento

Approvato il procedimento per la determinazione del risarcimento dovuto

La giunta casamicciolese capitanata dal sindaco Castagna ha approvato il “regolamento sul procedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica e criteri per l’applicazioni delle sanzioni in materia di tutela del vincolo paesaggistico di cui all’art. 167 del d.lgs.42/04 e ss. Mm. E ii.”. Si è quindi proceduto alladefinizione della procedura per il calcolo dell’indennità risarcitoria in base a una serie di criteri. Innanzitutto in caso di assenza di danno ambientale: a. relativamente alle tipologie 1,2,3, l’indennità sarà stabilita in via ordinaria nella misura del 3% del valore d’estimo come determinato ai sensi dell’art. 2 della Legge 24.03.1993, n.75, del D.Lgs. 28.12.1993, n.568 e dell’art. 3, c.48 e seguenti della Legge 23.12.1996, n.662 (incremento del 5%), adottando il criterio indicato al comma 1, dell’art.3 del più volte menzionato D.M. 26.09.1997, senza applicazione di alcuno degli incrementi considerati al 2° comma dello stesso art.3. Sono fatti salvi, comunque, i valori minimi riportati al 3° comma dell’articolo stesso. In ogni caso il valore del profitto sarà applicato in misura non inferiore a quello previsto per le tipologia 7; b. per le restanti tipologie di abuso 4, 5, 6, e 7 di cui alla Legge 28.12.1985, n. 47 (interventi sull’esistente senza aumento di superficie utile o volume), l’indennità risarcitoria sarà stabilita forfettariamente nella misura di seguito riportata, assumendo come minimo edittale (per la tipologia 7) la sanzione di € 500,00: Tipologia 4 € 1.000,00; Tipologia 5 e 6 € 750,00; Tipologia 7 € 500,00.

Invece, in caso di rilevato danno, due volte il costo teorico di realizzazione delle opere e/o dei lavori abusivi. Infine, in caso di danno ambientale: che non abbia arrecato un contrasto insanabile con l’ambito tutelato: a. l’ indennità risarcitoria sarà determinata previa apposita perizia di valutazione del danno causato dell’intervento abusivo in rapporto alle caratteristiche del territorio vincolato ed alla normativa di tutela vigente sull’area interessata, nonché mediante la stima del profitto conseguito dall’esecuzione delle opere abusive. In via generale è qualificato quale profitto la differenza tra il valore dell’opera realizzata ed i costi sostenuti per l’esecuzione della stessa, alla data di effettuazione della perizia. b. Relativamente alle tipologie 1, 2, 3, qualora il valore d’estimo “x” dell’intervento abusivo non fosse quantificabile in termini di vano o frazione di esso, né fosse possibile determinare il maggiore valore d’estimo complessivo, il valore “x” sarà identificato in base alla seguente formula: valore d’estimo totale definitivo/superficie totale dopo l’abuso = X/superficie opera abusiva.

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