CRONACA

Sisma: Casamicciola “fa scuola”, dalle Marche chiedono lumi

Il dialogo tra l’ente del Capricho e il Ministero dell’Economia circa la corretta applicazione della sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento potrebbe fornire utili indicazioni operative ai Comuni colpiti dal terremoto del 2016

Le vie di internet sono infinite. E, con la sua diffusione, inutile dire quanto sia cambiato, in parallelo, il modo in cui si diffondono le notizie. Un esempio viene dalla richiesta che un Comune delle Marche, Santa Vittoria, coinvolto nel sisma del 2016, ha rivolto alla nostra redazione per ottenere informazioni in merito a un articolo da noi pubblicato alcuni mesi fa, dove avevamo riportato le risposte del Ministero dell’Economia alle richieste di chiarimento da parte del Comune di Casamicciola sulle categorie dei destinatari dei benefici stabiliti dalle normative post-terremoto. Invitato a rivolgersi all’ente del Capricho, il Comune in questione ha inviato all’Ufficio tributi di Casamicciola una missiva avente a oggetto la sospensione dei termini di notifica delle cartelle di pagamento. «Con riguardo alla questione in oggetto – si legge nel documento firmato dal sindaco di Santa Vittoria – con la presente sono a chiedere cortesemente a codesto ufficio copia del riscontro fornito dal Ministero, Direzione di legislazione tributaria e fiscale del Dipartimento delle Finanze rispetto alla richiesta di chiarimenti formulata dal Comune di Casamicciola Terme in ordine alla corretta applicazione dell’articolo 35 del Decreto Legge n. 109/2018 poi convertito nella Legge n. 130, relativo alla “sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento”». Il primo cittadino del comune marchigiano specifica poi che «la richiesta dello scrivente Ufficio è giustificata dal fatto che la normativa succitata presenta forti analogie con quella del sisma Marche 2016 e, quindi, la risposta del Ministero, pur riferita a eventi differenti, potrebbe comunque fornire utili indicazioni operative allo scrivente ufficio». In sostanza, il dialogo istituzionale tra il Comune di Casamicciola e il Ministero dell’Economia potrebbe fare da “manuale” ai tanti casi simili vissuti dai Comuni dell’Italia Centrale, colpiti dal sisma.

Per la cronaca, l’ente del Capricho si domandava se i benefici a livello tributario previsti dalla legge sulla ricostruzione post sisma riguardassero soltanto i cittadini vittime di danni materiali, oppure tutti i residenti dei Comuni isolani coinvolti nel terremoto del 21 agosto 2017.  Il dubbio si riferiva appunto nello specifico alle previsioni del citato articolo 35. Il Comune di Casamicciola temeva anche il peso che tale misura poteva comportare sulle finanze dell’ente, che in vista dell’approvazione del bilancio di previsione si vedeva inibite le possibilità di accertamento oltre che ridotta la capacità di riscossione con la conseguenza di impossibilità di poter dar vita a un bilancio in equilibrio tra competenza e cassa.

Il Comune di Santa Vittoria nelle Marche ha chiesto al Comune di Casamicciola i riscontri avuti dal Ministero per la corretta applicazione dell’articolo 35 della legge di ricostruzione, illustrati alcuni mesi fa da Il Golfo

Il Ministero dell’Economia chiarì la questione ricordando che il decreto del Ministro del 20 ottobre 2017 aveva sospeso, per i soggetti che alla data del 21 agosto 2017 avevano la residenza o la sede operativa nel territorio dei Comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno, i termini dei versamenti  e degli adempimenti tributari scadenti nel periodo tra il sisma e il 18 dicembre 2017. Il decreto subordinava tale sospensione “alla richiesta del contribuente che contenga anche la dichiarazione di inagibilità, in tutto o in parte, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell’azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. Tali agevolazione furono poi prorogate fino al 30 settembre 2018 dalla legge 172/17, che estese la sospensione al Comune di Forio e stabilì che gli adempimenti e i versamenti che scadevano nel periodo di sospensione dal 21 agosto 2017 al 30 settembre  2018 andavano effettuati in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2018.

Successivamente il capo III della legge sulla ricostruzione n.109/2018, all’articolo 17, riguardante l’ “ambito di applicazione e Commissario straordinario”, prevede che le disposizioni contenute nel medesimo capo sono volte a disciplinare gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l’assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei tre comuni. L’articolo 35 stabilisce che nei Comuni terremotati, “i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31 maggio 2010 n.78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021”.

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 Nel confronto tra gli articoli 17 e 35, il Ministero spiegò che entrambi fanno esclusivo riferimento ai territori dei comuni interessati dal sisma senza alcun richiamo a particolari requisiti soggettivi che, invece, sono stati previsti per le agevolazioni concesse dal decreto del 20 ottobre 2017 e dall’articolo 2, comma 5 bis della legge 172/2017. Di conseguenza, secondo il Ministero, risultava evidente che per le agevolazioni in questione il Legislatore ha voluto favorire anche coloro che hanno subìto disagi indiretti dall’evento sismico, e quindi ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione delle agevolazioni a tutti i soggetti residenti nei tre comuni.

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Una importante precisazione venne dal Comune di Casamicciola: stando così le cose, restava comunque una differenza tangibile tra chi ha riportato danni all’abitazione, allo studio o all’azienda, e il resto dei residenti che non sono stati toccati da danni materiali. I primi, dopo la scadenza del termine del 31 dicembre 2020, comunque non dovranno pagare le cartelle esattoriali per il periodo in cui l’immobile è risultato inagibile. Discorso diverso per chi non ha riportato danni agli immobili: se essi scelgono di non procedere al saldo delle cartelle fino alla fine del 2020, successivamente saranno comunque sottoposti ad accertamento e dovranno pagare il dovuto con gli interessi di mora.

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