Sisma e condoni, resta lo “scoglio” Soprintendenza
Nonostante la conferenza di servizi decisoria, varata dal Commissario alla ricostruzione per agevolare la definizione delle istanze, l’ente di Piazza del Plebiscito resta “inflessibile”
Fumata grigia dalla conferenza decisoria. Parliamo della conferenza speciale di servizi istituita nella recente ordinanza per la ricostruzione privata degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017. Come si ricorderà, il commissario straordinario Giovanni Legnini,per velocizzare e snellire l’iter complessivo comprendente l’esame dell’istanza di erogazione del contributo e di quella, propedeutica, per l’ottenimento del titolo edilizio, aveva confermato la volontà di far “correre” parallelamente le due procedure, con un notevole risparmio di tempo, istituendo allo scopo la “conferenza speciale dei servizi”, deputata ad istruire e a decidere unitariamente i procedimenti per il rilascio del permesso a costruire o di controllo della Scia edilizia, oltre che per la concessione del contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione, con l’acquisizione di tutti i pareri e gli atti di assenso previsti dalla legislazione vigente. Tale conferenza speciale, in presenza di domande di condono relative agli immobili danneggiati dal sisma del 2017, si articola in una doppia fase, preliminare e decisoria.
Nella fase preliminare la conferenza decide in ordine all’accoglimento della domanda di condono sulla base della relazione conclusiva del rappresentante del comune. In sede di conferenza decisoria, si procede all’esame e alla decisione di accoglimento del progetto definitivo e alla concessione del contributo.
Tuttavia, a voler valutare quanto emerso dall’ultima conferenza decisoria, non sembra ci siano sostanziali vantaggi da questa nuova procedura.
In alcuni casi, le richieste di autorizzazione paesaggistica sono state condizionate a precisi vincoli che la Soprintendenza ritiene insuperabili, visto il Ptp vigente
Nel dettaglio, erano tre le pratiche sul tavolo della conferenza svoltasi lo scorso 19 luglio in forma simultanea e in modalità sincrona tra le varie entità coinvolte. Una di esse riguardava la richiesta di autorizzazione paesaggistica per interventi consistenti in abbattimento e ricostruzione di un immobile su due piani. Si tratta di una costruzione con regolare licenza edilizia e licenza di abitabilità rilasciate dal Comune prima del 1967: tuttavia, nonostante queste e altre premesse ragionevolmente favorevoli, l’istanza è stata respinta, o meglio la Soprintendenza ha annunciato parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto alcuni aumenti volumetrici riscontrati sono contemplati soltanto dal Regolamento urbanistico edilizio comunale (Ruec) di Casamicciola, ma non dal Piano Territoriale Paesistico (Ptp) vigente, che è sovraordinato e prevale, come recita l’articolo 10 dello stesso Ptp, “su tutti gli strumenti di pianificazione generali ed esecutivi, tanto regionali, quanto subregionali”, oltre alla presenza di difformità “planimetrico-distributive”. L’ente ha comunque precisato di essere disponibile a “valutare un nuovo progetto di ricostruzione, proposto a parità di sagoma e volume, che sia più compatibile dal punto di vista paesaggistico e dal punto di vista dell’uso dei materiali”.
La Conferenza speciale dei servizi è deputata ad istruire e a decidere unitariamente i procedimenti per il rilascio del permesso a costruire o di controllo della Scia edilizia, oltre che per la concessione del contributo
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In un altro caso, relativo a un edificio sito nella stessa strada di quello prima citato, l’oggetto dell’esame era il progetto di miglioramento sismico da eseguirsi presso tale fabbricato, di epoca ottocentesca, costituito da quattro unità immobiliari danneggiate dal sisma di cinque anni fa. La Soprintendenza, nonostante gli intenti della conferenza decisoria, comunica che “al fine di poter valutare la pratica nella sua completezza, è indispensabile” una “documentazione integrativa”, a partire da “una copia del verbale della Commissione locale per il paesaggio del Comune”, senza quindi, almeno apparentemente, considerare il valore innovativo della stessa conferenza di servizi decisoria come mezzo per agevolare e accelerare la definizione della pratica. Altra documentazione richiesta riguarda la relazione paesaggistica, l’originale o la copia conforma della scheda Aedes e un “rilievo fotografico più dettagliato delle parti ammalorate oggetto d’intervento”, con l’avvertimento che senza un sollecito riscontro e passati dieci giorni, l’ente provvederà a esprimere il definitivo parere di competenza, “vincolante per l’amministrazione comunale competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”. Insomma, forse gli addetti ai lavori si attendevano una maggior “flessibilità” almeno in determinati casi, per arrivare in maniera rapida e concordata alla definizione dell’istanza sul titolo edilizio, ma questi episodi deporrebbero in senso non del tutto favorevole. Ovviamente è auspicabile che tale impressione sia sbagliata, e che la conferenza divenga effettivamente il mezzo ulteriore per velocizzare la tanto agognata ricostruzione: dopo cinque anni, sarebbe anche ora.