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Sisma, il decreto approda in Senato

ISCHIA. Nonostante la pausa tra l’approvazione definitiva del testo alla Camera dei Deputati e l’inizio della discussione al Senato, le polemiche non si sono placate. Il decreto Ischia, o meglio il cosiddetto “decreto Genova” che contiene anche le norme per le misure urgenti mirate alla ricostruzione post sisma per la nostra isola, ha continuato a far discutere in modo ossessivo i mass media nazionali. Non c’è stato talk show, trasmissione, telegiornale che non abbia inviato una troupe sull’isola, per poi sfornare servizi pressoché sempre a senso unico, che dipingono l’isola come la patria dell’abusivismo ma soprattutto pervicaci nel definire il decreto come un vero e proprio nuovo condono, incuranti di qualsiasi spiegazione tecnica del testo che a Palazzo Madama sarà discusso a partire da oggi,  13 novembre, dalle ore 16.30 fino alle ore 20. L’esame continuerà domani, mercoledì 14 novembre per l’intera giornata, dalle ore 9.30 fino a sera (sempre indicativamente fino alle ore 20). Stesso copione per giovedì 15 novembre. Insomma, una tre giorni intensa dove verrà decisa la conversione in legge di quello che oggi è ancora formalmente il  “Decreto-legge n. 109, recante “disposizioni urgenti per la città di Genova e altre emergenze”. L’esame a tappe forzate si spiega col fatto che esso va approvato entro il 27 novembre, pena la perdita dell’efficacia, la cosiddetta decadenza. Ci sarà spazio per interpellanze e interrogazioni, oltre che per interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell’articolo 151 bis Regolamento, previste per giovedì 15, alle ore 15.

Il senatore Domenico De Siano dovrebbe proporre un emendamento al testo del comma 3 dell’articolo 25. Nella sua attuale formulazione, la norma in esame così dispone: “3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono”. Com’è noto, l’articolo 25 disciplina la definizione delle istanze di condono pendenti relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, prevedendo l’indizione di apposite conferenze di servizi per assicurare la conclusione dei procedimenti entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione. A seguito di modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente, sono state inserite disposizioni concernenti la necessità del previo rilascio del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico per la definizione delle istanze di condono presentate ai sensi del D.L. 269/2003 (c.d. terzo condono edilizio) e, per le medesime istanze, l’esclusione della sanatoria per le opere eseguite da soggetti condannati con sentenza definitiva, per alcuni delitti (tra cui quello di associazione mafiosa). Un’ulteriore modifica è volta a precisare che il contributo ai soggetti danneggiati dal sisma comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono. La proposta emendativa tiene presente che, in linea generale, per la definizione delle istanze, trova applicazione la disciplina del “primo” condono edilizio, cioè quelle dettate dai capi IV e V della L. 47/1985. L’ art. 33 della medesima L. 47/1985 già disciplina le opere non suscettibili di sanatoria, stabilendo, tra l’altro, che sono tali le opere in contrasto con i seguenti vincoli, qualora questi comportino inedificabilità e siano stati imposti prima dell’esecuzione delle opere stesse: a) vincoli imposti da leggi statali e regionali nonché dagli strumenti urbanistici a tutela di interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesistici, ambientali, idrogeologici; b) vincoli imposti da norme statali e regionali a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali; c) vincoli imposti a tutela di interessi della difesa militare e della sicurezza interna; d) ogni altro vincolo che comporti l’inedificabilità delle aree. Sono poi escluse dalla sanatoria, sempre in base all’art. 33, le opere realizzate su edifici ed immobili assoggettati alla tutela della legge 1° giugno 1939, n. 1089 (le disposizioni di tale legge, recante “Tutela delle cose d’interesse artistico e storico”, oggi abrogate, si ritrovano nel Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004), e che non siano compatibili con la tutela medesima.

Per quanto appena illustrato, il comma 3 dell’art. 25, rappresenta una ingiustificata ulteriore limitazione alla procedura istruttoria per la concessione della contribuzione alla ricostruzione a favore dei soggetti danneggiati dal sisma. Ciò, anche in ragione del fatto che si potrebbero verificare situazioni del tutto paradossali e contraddittore con lo spirito del legislatore. Il riferimento è a tutti quegli immobili danneggiati dal sisma che, sebbene risultino condonabili in assenza dei motivi ostativi elencati dall’art. 33 della L. 47/1985, comunque non potranno essere oggetto della contribuzione pubblica alla ricostruzione perché la natura dell’abuso edilizio commesso attiene all’aumento volumetrico dell’edificio.

Per questo motivo e alla luce delle considerazioni accennate, il Senatore potrebbe proporre di emendare il testo dell’art. 25, comma 3, così come licenziato dalla Camera dei Deputati, nel modo seguente: “3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente capo è sospeso nelle more dell’esame delle istanze di condono e la loro erogazione è subordinata all’accoglimento di dette istanze. Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume “NON” oggetto del condono”.

 

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