CRONACA

Il divieto di sbarco 2021 già “spacca” l’isola

La richiesta al Ministero da parte del Comune di Forio è concettualmente differente da quella del Comune di Ischia: vi spieghiamo perché

Anche il Comune di Forio ha inoltrato la propria richiesta al Ministero dei Trasporti per limitare la circolazione stradale nell’isola d’Ischia. La proposta, approvata con delibera di giunta, segue di pochi giorni quella del Comune di Ischia, e tuttavia subito balzano all’attenzione le differenze che i due provvedimenti dei rispettivi esecutivi presentano soprattutto in relazione al periodo in cui il divieto di sbarco per i veicoli appartenenti a cittadini campani extraisolani. Mentre infatti a via Iasolino la giunta guidata dal sindaco Enzo Ferrandino aveva proposto un divieto valido dal 2 aprile (dunque a partire dalla Settimana Santa) ininterrottamente fino al 31 ottobre, a Forio l’esecutivo capitanato da Francesco Del Deo ha invece invocato l’adozione di un provvedimento che stabilisca un primo divieto tra il 29 marzo e il 3 maggio, in maniera tale da fronteggiare i maggiori afflussi in occasione delle festività pasquali, del 25 aprile e del 1° maggio, e poi un ulteriore divieto dal 1° giugno fino al 31 agosto.

La giunta guidata dal sindaco Del Deo chiede una diversa calendarizzazione del divieto: dal 29 marzo al 3 maggio, e dal 1° giugno al 31 agosto, a differenza di Ischia che aveva proposto il blocco dal 2 aprile fino al 31 ottobre

Dunque un “calendario” apparentemente più permissivo rispetto alla proposta ischitana. Quest’ultima ipotizza un divieto uniforme per l’intera stagione turistica, come si è visto. La richiesta di Forio, invece, si basa con tutta probabilità su una serie di considerazioni che hanno comunque un loro fondamento.

La scelta di lasciare il mese di maggio “libero” all’accesso dei veicoli provenienti dal resto della Campania si spiega col fatto che in quel periodo generalmente non c’è ancora un flusso problematico verso l’isola, quindi con numeri limitati si cercherebbe di non penalizzare quel cosiddetto “turismo di prossimità” che in tempi di pandemia viene considerata una risorsa per alimentare il settore. Una motivazione che potrebbe essere ancora più valida per i mesi di settembre e ottobre, quando il momento di “alta stagione” (da giugno ad agosto) è ormai passato, e dunque un cittadino campano potrebbe essere invogliato a trascorrere qualche giorno sull’isola potendo utilizzare la propria vettura. In ogni caso va tenuto conto del fatto che non si sa quanto durerà il divieto di spostamento tra regioni, e quindi ogni ipotesi a lungo termine ha sempre una validità relativa, ma allo stesso tempo non si può trascurare il fatto che al momento sussistono numerosi elementi che lasciano pensare che la prossima sarà un’altra stagione vissuta in gran parte proprio sul turismo di prossimità, cosa che costituirebbe quindi una “ratio” della differente calendarizzazione del divieto da parte di Forio.

Venendo al merito della proposta al Ministero, essa prevede il divieto di afflusso e la circolazione, nei Comuni di Barano d’Ischia, Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno e Serrara Fontana, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’isola. Nello stesso periodo è anche vietato l’imbarco, lo sbarco e la circolazione sull’isola d’Ischia di automezzi con portata superiore a 260 quintali, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania. Il provvedimento concede deroghe al divieto per una serie di casi particolari: “autoambulanze e veicoli delle forze dell’ordine e carri funebri; veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 tonnellate limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive.

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La ratio della proposta foriana si spiega anche con l’intenzione di non penalizzare il cosiddetto turismo di prossimità in una stagione turistica che risentirà ancora una volta degli effetti della pandemia e delle misure di limitazione degli spostamenti

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Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli a seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell’agenzia di viaggio e infine veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti e di veicoli Anas; autoveicoli al servizio delle persone invalide purché muniti dell’apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera integrato dall’autorizzazione rilasciata dal Comune dell’isola d’Ischia dove lo stesso andrà a soggiornare; autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, fiere e mercati.

Il permesso di sbarco verrà concesso dall’Amministrazione comunale interessata di volta in volta secondo le necessità; autobus di lunghezza superiore a m. 7,5 e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull’Isola, in apposite aree ed essere ripresi solo alla partenza; autoveicoli di proprietà dell’Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria, autoveicoli di proprietà dell’Osservatorio Vesuviano — Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia; veicoli intestati a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal comune ove ricade l’immobile, sul quale è indicata l’ubicazione dello stesso, limitatamente ad un veicolo per nucleo familiare; veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; autoveicoli che trasportano esclusivamente autoveicoli nuovi da immatricolare; veicoli nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nella Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, o per sette giorni in un albergo situato nella frazione di Panza in Forio, ovvero il territorio corrispondente alle sezioni elettorali della Frazione di Panza, ai quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale; veicoli, appartenenti a soggetti residenti nella Regione Campania, che stazionino con le proprie imbarcazioni di lunghezza minima di mt. 8 all’interno del porto di Forio, giusto contratto d’ormeggio di durata annuale, ai quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia municipale”. Chiunque violi i divieti previsti sarà punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 370 a € 1485 come previsto dal comma 2 dell’art. 8 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, come aggiornato con Decreto del Ministro di Grazia e Giustizia in data 22.12.2004.

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