CRONACA

Senza notifica del verbale la multa è nulla, Ischia fa “scuola”

Una sentenza della Quinta sezione del Tribunale statuisce l’annullamento della cartella esattoriale, laddove Equitalia e Prefettura non producano i verbali di contravvenzione tempestivamente notificati

Il Tribunale è categorico: per pretendere il pagamento della cartella esattoriale, l’ente impositore deve necessariamente esibire la notifica del verbale di contravvenzione. La sentenza della Quinta sezione civile del Tribunale di Napoli, firmata dal giudice Di Lonardo e originata da un caso di sanzione amministrativa dovuta a violazione del codice della strada, nell’ormai lontano 2009, è di quelle che acquistano rilievo particolare, in quanto conferma la sentenza di primo grado del giudice di pace: il Tribunale ha quindi ribadito l’estinzione della pretesa esattoriale aex art 201 cds per omessa esibizione o notifica del verbale di accertamento da parte dell’Ente impositore.

Il giudizio aveva ad oggetto l’opposizione proposta da un cittadino, rappresentato e difeso dall’avvocato Vito Mazzella, contro una cartella di pagamento emessa nel 2012 dalla Prefettura di Napoli, appunto per una sanzione risalente a 11 anni fa. Il cittadino in questione era venuto a conoscenza della pretesa creditoria soltanto attraverso l’estratto di ruolo rilasciatogli dall’agente della riscossione, e aveva quindi chiesto l’annullamento della cartella, eccependo la nullità assoluta del ruolo esattoriale per omessa notifica degli atti presupposti, ma anche vista la “decadenza per tardività dell’iscrizione a ruolo esattoriale ex art. 1 co. 153 l.244/07 e la decadenza ex art. 17 e 25 l.602/73”. L’avvocato Mazzella aveva inoltre eccepito anche la prescrizione quinquennale e l’estinzione della violazione per omessa notificazione nel termine perentorio dell’accertamento ex articolo 201 del Cds.Nel 2016 l’opposizione era stata accolta dal Giudice di Pace, ma l’agente della riscossione, Equitalia, aveva impugnato la decisione, nella parte in cui il precedente Giudice aveva ritenuto ammissibile l’impugnazione dell’estratto di ruolo mediante lo strumento di cui all’art. 615 cpc e non aveva considerato che la rituale notifica della cartella di pagamento, avvenuta il 9 febbraio 2013, aveva interrotto tempestivamente il termine prescrizionale quinquennale.

Tuttavia secondo il Tribunale l’appello non può essere accolto, perché la mancata notifica entro i termini di legge dei verbali di contravvenzione, posti a base della cartella esattoriale richiamata nel contestato estratto di ruolo, spettava ai convenuti del primo grado, e in particolare all’Ente impositore Prefettura di Napoli, fornire idonea prova a contrastare la tesi dell’attore producendo i relativi verbali di contravvenzione ritualmente e tempestivamente contestati e/o notificati all’attore. Tuttavia la Prefettura non si era costituita in giudizio e non ha fornito quindi alcuna prova in tal senso. Di conseguenza la domanda di accertamento di avvenuta estinzione per decadenza del diritto a riscuotere le somme indicate nella cartella, come formulata dal cittadino difeso dall’avvocato Mazzella, deve ritenersi fondata. È evidente, secondo il Tribunale, che ogni ulteriore contestazione fatta valere dall’Agenzia di riscossione è inammissibile in quanto nessuna contestazione è stata svolta in ordine alla omessa notifica del verbale di accertamento. E sul punto la Quinta sezione ha richiamato diverse pronunce della Cassazione, tramite le quali viene evidenziato che anche nel caso in cui il motivo di appello relativo alla notifica della cartella e alla tempestiva interruzione del termine prescrizionale fosse accolto, rimarrebbe in ogni caso la declaratoria di illegittimità per omessa notificazione dell’avviso di accertamento, e la sentenza del giudice di pace sarebbe comunque confermata.

Infatti, più volte la giurisprudenza si è occupata della questione, anche se sotto altro punto di vista, quello dell’ammissibilità dell’eccezione di omessa o irrituale notifica che andrebbe sollevata con ricorso ex. L. 689/81. Invece nell’opposizione proposta ex art 615 cpc, tale eccezione è stata formulata sotto altro profilo, ovvero come un fatto estintivo sopravvenuto al titolo ( il verbale di accertamento), per cui va sollevato con opposizione ex art 615 cpc come azione di accertamento negativo, ai sensi dell’art 201 cds. La pronuncia potrebbe costituire un importante precedente, dal momento che l’ente impositore deve esibire gli atti a fondamento delle pretese e tutela i diritti del cittadino. Inoltre, tale sentenza ha rilievo anche in merito all’interesse ad agire nell’opposizione contro il ruolo esattoriale, mentre un ulteriore rilievo a fondamento dell’interesse ad agire è il rispetto della normativa sulla privacy, dal momento che il cittadino ha diritto alla cancellazione dei dati che potrebbe avvenire solo a seguito dell’annullamento del ruolo esattoriale, garantendo il diritto all’oblio e la tutela della riservatezza senza dover attendere un atto d’impulso da parte del riscossore che potrebbe anche non pervenire mai, ledendo il diritto dei cittadini ed ledendone la loro privacy, con diffusione illecita dei dati personali.

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