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Sposati in Romania, divorziati in Italia: Ischia fa scuola

Grazie a una normativa comunitaria, una coppia di cittadini rumeni residenti sull’isola è riuscita a ottenere il divorzio senza la separazione preventiva

Sposati in Romania, divorziati in Italia. E senza separazione preventiva. È la legittima possibilità accordata dall’ordinamento, che emerge da una sentenza riguardante due cittadini rumeni, residenti sull’isola d’Ischia, che avevano contratto matrimonio in Romania e che adesso si sono visti riconoscere il divorzio dal Tribunale italiano. La circostanza è stata resa possibile da una normativa comunitaria, debitamente illustrata nella sentenza della prima sezione civile del Tribunale di Napoli.

Il collegio giudicante ha applicato il Regolamento europeo n. 2201/2003 vista la residenza abituale italiana dei coniugi

Una decisione che accoglie la richiesta della donna, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianluca Di Maio, che aveva presentato ricorso nei confronti del coniuge. Da parte sua, il Pubblico Ministero aveva concluso chiedendo di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, e disponendo l’affido condiviso del minore con residenza privilegiata presso la madre; disciplinando il diritto di visita come da calendario da prassi applicato del Tribunale, oltre a determinare il contributo per la minore a carico del padre in € 400,00 mensili oltre il 50% delle spese straordinarie. La donna, sostenendo che l’unione si era deteriorata, sosteneva che la disciplina vigente consentiva di accedere alla pronuncia di divorzio senza preventiva pronuncia di separazione, come previsto in Romania.

Il collegio giudicante ha motivato la decisione rilevando che «in caso di separazione o divorzio di una coppia costituita da cittadini dell’Unione europea, ai fini dell’individuazione del giudice competente, soccorre l’art. 3 del Regolamento n. 2201/2003 (ai fini dell’individuazione dello Stato membro, nonché ai fini dell’individuazione della legge da applicare in concreto gli articoli 5 e 8 del Regolamento n. 1259/2010 o dalle norme di diritto internazionale privato dello Stato a cui appartiene l’autorità giurisdizionale dinanzi alla quale è stato promosso il giudizio)». Nel caso in questione, secondo i giudici le parti hanno correttamente adito il giudice italiano «atteso che sensi della L 218/95 sussiste la giurisdizione italiana essendo le parti entrambe resistenti in Italia (cfr. art. 3 l cit). Inoltre ai sensi del reg. Ce 2201/2003 art. 3 sussiste la competenza del giudice adito atteso che la residenza abituale dei coniugi risulta in Forio (NA), ricadente nel circondario di questo Tribunale. Infine risulta applicabile la disciplina invocata essendo la disciplina rumena “la legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio”».

Fra l’altro la circostanza che tale disciplina non preveda la preventiva separazione non è un ostacolo alla sua applicabilità, non risultando la stessa contraria a norme imperative, né all’ordine pubblico. Su analoga questione – sia pur in tema di riconoscimento di sentenza di giudice straniero – la Suprema Corte I Sezione Civile, nella sentenza del 25 luglio 2006 n. 16978, aveva statuito che: “In tema di riconoscimento di sentenza straniera di divorzio, la circostanza che il diritto straniero (nella specie, il diritto di uno Stato degli USA) preveda che il divorzio possa essere pronunciato senza passare attraverso la separazione personale dei coniugi e il decorso di un periodo di tempo adeguato tale da consentire ai coniugi medesimi di ritornare sulla loro decisione, non costituisce ostacolo al riconoscimento in Italia della sentenza straniera che abbia fatto applicazione di quel diritto, per quanto concerne il rispetto del principio dell’ordine pubblico, richiesto dall’art. 64 comma 1, lettera g), della legge 31 maggio 1995, n. 218, essendo a tal fine necessario, ma anche sufficiente, che il divorzio segua all’accertamento dell’irreparabile venir meno della comunione di vita tra i coniugi” ».

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Va rilevato che la Cassazione (sent. N. 10378/2004) ha ritenuto – sempre in tema di sentenza straniera – “che la stessa sia contraria all’ordine pubblico quindi non delibabile in Italia solo quando sia lesiva dei principi fondamentali ed irrinunciabili dell’ordinamento interno. Pertanto, con riguardo al principio, fondamentale ed irrinunciabile, stabilito nel nostro ordinamento per lo scioglimento del matrimonio, dell’irreversibile dissoluzione del vincolo, non può essere negata la delibazione della pronuncia del giudice straniero che abbia sciolto il matrimonio per mutuo consenso dei coniugi, atteso che la disciplina processuale che attribuisce esclusivo valore alla volontà dei coniugi, quale prova esclusiva del venir meno della comunione di vita e della impossibilità di ricostituirla, senza alcuna possibilità per il giudice di contrastare tale richiesta, non è contraria all’ordine pubblico italiano, tenendo anche presente l’introduzione nel nostro ordinamento della domanda congiunta di divorzio (art. 11 della legge 6 marzo 1987 n. 74, sostitutivo dell’art. 4 della legge 1 dicembre 1970 n. 898) che valorizza proprio la concorde volontà dei coniugi ai fini dello scioglimento del vincolo (Cass. 18.10.1991, n. 11045)”.

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Nel caso specifico, secondo i giudici risulta ammesso ed incontestato, “pur nella diversa prospettazione delle parti”, il venir meno della comunione familiare. Così, alla luce delle concordi conclusioni, sussistono i presupposti per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio, sussistendo altresì “un grave deterioramento del rapporto tra i coniugi e la continuazione del matrimonio non è più possibile”.

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