Stangata la Caremar
Arriva la condanna per la società di trasporti marittimi davanti al giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia: nell’immobile di via Iasolino dove sono state allocate le nuove biglietterie viene utilizzato per entrata e uscita dei clienti un viale comune dove l’accesso dovrebbe essere interdetto. Tutto è nato da un ricorso, le tappe della vicenda
Arriva una sentenza di condanna per il colosso dei trasporti marittimi CAREMAR dopo il ricorso presentato – per il tramite del suo legale Paolo Nuzzo – da Ilaria Boccanfuso. Una sentenza, quella emessa dal giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia, che imporrà alla compagnia di navigazione di dover modificare inevitabilmente la struttura della nuova sede delle biglietterie sulla Riva Sinistra del porto d’Ischia, lo stabile (ex ABC Cartoleria, per intenderci) che ha sostituito i box ubicati presso la stazione marittima. Tutta “colpa” di un viale comune attiguo allo stabile che sarebbe stato utilizzato in maniera impropria da chi aveva fittato l’immobile al piano terra (la Boccanfuso è proprietaria di quello posto al piano superiore).
Nella ricorso oggetto di discussione redatto dall’avvocato Nuzzo si leggeva preliminarmente che “La Caremar Service s.r.l. e la Medmar (quale altra compagnia di navigazione esercente attività nello stabile) occupavano di fatto dal mese di aprile 2023 il locale posto al piano terra del fabbricato alla Via Iasolino nr. 10 e destinavano lo stesso a biglietteria traghetti e aliscafi, utilizzando di fatto il viale comune quale luogo di accesso, di uscita e attesa per residenti e turisti; Il descritto uso della cosa comune, come provato dalle foto allegate, comporta la difficoltà per la sig.ra Boccanfuso Ilaria di parcheggiare la propria auto e finanche l’impossibilità di entrare ed uscire per qualsiasi necessità dal proprio viale; Delle medesime turbative e molestie sono soggetti anche i locatari di altro appartamento attiguo, di proprietà della sig.ra Boccanfuso, i quali sono autorizzati dalla ricorrente al posteggio del proprio autoveicolo. In particolare, la sig.ra A.T., locataria del predetto appartamento, in data 11.05.2023 veniva intimata dalla sig.ra B.A., qualificatasi come gestore della biglietteria, all’immediato spostamento della propria autovettura in quanto avrebbe ostruito un ‘viale di passaggio’; Dall’apertura del locale di proprietà della Caremar Service s.r.l. il cancello che permette l’accesso al viale comune veniva manomesso in modo da non permetterne la chiusura e nelle vicinanze dello stesso veniva apposto un cartello con la seguente dicitura ‘L’ingresso alla biglietterie è dal cancelletto a destra’ (cancello che permette l’accesso al viale oggetto di contenzioso); In data 09.05.2023 e 12.05.2023 il sottoscritto difensore diffidava la società all’interruzione delle molestie e turbative, ma alcun riscontro perveniva”. Da qui la necessità di dover necessariamente ricorrere alla magistratura per vedere riconosciute le proprie ragioni.
Nella sua sentenza il giudice Rosamaria Ragosta è chiaro e spiega che “Orbene, nella fattispecie, dalla documentazione fotografica prodotta da parte ricorrente emerge che il viale in questione rappresenta una porzione dell’edificio di maggiore consistenza di cui fanno parte gli immobili di proprietà delle parti in causa, per cui pur non essendo necessaria, per quanto sopra esposto, la dimostrazione del compossesso del viale comune da parte della ricorrente lo stesso non è mai stato contestato dalla parte resistente. Inoltre, dalle medesime immagini fotografiche, come confermato dall’informatrice escussa, e parimenti non contestato dalla resistente, il viale comune viene utilizzato per consentire agli utenti della biglietteria, tramite le due aperture esistenti, l’ingresso e l’uscita dalla stessa, con conseguente possibilità che si creino file di persone in attesa all’interno del viale medesimo e preclusione della possibilità di chiudere i cancelli (carrabile e pedonale) che vi insistono. Tale situazione rappresenta sicuramente una limitazione al comune e pari godimento del viale da parte della ricorrente nonché un significativo ostacolo alla sua possibilità di parcheggio nonché uscita delle autovetture dal medesimo, non essendo questa la sede per la valutazione della ricorrenza del relativo diritto, essendo sufficiente che, fino ad ora, quest’ultima abbia di fatto posteggiato l’autovettura nel viale in questione”. Un ragionamento e una linea d’indirizzo rafforzata anche in un passaggio successivo: “Sussiste, altresì, l’animus turbandi, che consiste nella volontarietà del fatto, compiuto a detrimento dell’altrui possesso, contro la volontà, manifestata o presunta, del possessore, che deve presumersi ogni volta che si dimostrino gli estremi della turbativa, restando irrilevante sia l’intento riprovevole dell’agente, sia l’eventuale convincimento dell’autore del fatto di esercitare un proprio diritto, dato che la resistente ha intenzionalmente ampliato le due aperture insistenti sul viale per consentire l’accesso, attraverso le stesse, agli utenti della biglietteria, accettando il rischio che questi possano sostare in fila all’interno del viale, impedendo la chiusura dei cancelli ed ostacolando il passaggio pedonale e carrabile della ricorrente. In ragione di quanto esposto la Caremar Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., va condannata all’immediata cessazione della turbativa ai danni della ricorrente mediante la chiusura al pubblico delle aperture che insistono sul viale comune in questione, salva la diversa ed eventuale regolamentazione dell’utilizzo dello stesso che le parti si invitano a convenire”.
Il giudice poi sgombra anche il campo da un possibile interrogativo e spiega: “Va dato, inoltre, atto di come all’accoglimento del ricorso non consegua alcuna paralisi dell’attività di biglietteria esercitata nei locali in questione dalla resistente dato che, nella comparsa di costituzione depositata da quest’ultima, ha ammesso che i medesimi locali sono “provvisti di un ampio varco su via Iasolino dove sono apposte le insegne delle biglietterie delle compagnie di navigazione Caremar e Medmar e dove la stragrande parte dei viaggiatori si dispone in fila verso i box dove si emettono i biglietti di passaggio, i quali sono ubicati nella parte retrostante del locale”. Poi la dott.ssa Ragosta tira le somme: “Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da Ilaria Boccanfuso nei confronti della Caremar Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., così dispone: accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina alla Caremar Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., di chiudere al pubblico le aperture che insistono sul viale comune di pertinenza dell’edificio sito in Ischia (NA) alla Via Iasolino n. 100; condanna la Caremar Service s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Ilaria Boccanfuso, delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano in 48,50 euro per spese e 3.019,00 euro per compensi, oltre spese generali (15%), CPA ed IVA da attribuirsi all’ avv. Paolo Nuzzo dichiaratosi antistatario”.
Ma chi ha scritto questo articolo quando ha scritto: colosso dei trasporti marittimi CAREMAR, stava bene? ma colosso di che?
Parliamo di un trasportatore marittimo con 10 “navi” la piú moderna risale al 1998, ed ha un fatturato inferiore ai 20m di Euro.
Perché la signora Boccanfuso non ha chiesto i danni?