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Stop alla demolizione, il Tar deciderà nel merito

Nella camera di consiglio del 2 aprile, i giudici della VI Sezione hanno ritenuto che l’abbattimento delle opere contestate non fosse, allo stato attuale, eseguibile. Una valutazione peraltro condivisa dallo stesso Comune di Ischia, rappresentato dall’avvocato Bruno Molinaro, nel corso dell’udienza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) ha accolto l’istanza cautelare presentata dalla Turistica Villa Miramare S.p.A., sospendendo l’efficacia dei provvedimenti emessi dal Comune di Ischia che imponevano la demolizione di alcune opere realizzate all’interno della struttura alberghiera Miramare e Castello in via Pontano, tra cui la terrazza panoramica e un braccio a mare. L’ordinanza comunale n. 77 del 2 maggio 2024, oggetto del ricorso, disponeva infatti l’annullamento di una precedente nota favorevole e l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi, ritenendo le opere non sanabili in base alla normativa urbanistica e paesaggistica vigente. Alla base del contenzioso vi è inoltre il rigetto dell’istanza di condono edilizio presentata dalla società nel 2004, circostanza che ha alimentato il contrasto tra le parti. Nella camera di consiglio del 2 aprile 2025, il TAR ha ritenuto che la demolizione delle opere contestate non sia, allo stato attuale, eseguibile. Tale valutazione è stata peraltro condivisa dallo stesso Comune di Ischia nel corso dell’udienza. Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto necessario preservare l’attuale situazione fino alla decisione definitiva, fissata per l’udienza pubblica del 23 luglio 2025. Nel provvedimento, il TAR ha sottolineato la complessità della controversia, che presenta profili articolati sia dal punto di vista fattuale che giuridico, richiedendo pertanto un approfondimento in sede di merito. Per la fase cautelare, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese tra le parti.

Di conseguenza, il Tribunale ha ritenuto necessario preservare l’attuale situazione fino alla decisione definitiva, fissata per l’udienza pubblica del 23 luglio 2025. Nel provvedimento, il TAR ha sottolineato la complessità della controversia, che presenta profili articolati sia dal punto di vista fattuale che giuridico

Entrando nello specifico per quanto riguarda il ricorso introduttivo si chiedeva la sospensiva “del provvedimento del Comune di Ischia prot. n. 0021029/2024 del 30.4.2024, recante rigetto dell’istanza di condono ex lege 326/2003, prot. n. 31191 del 10.12.2004 presentata da Turistica Villa Miramare s.p.a.; dell’ordinanza del Comune di Ischia n. 77 del 2.5.2024, prot. n. 0021416/2024 del 2.5.2024 recante: (i) annullamento in autotutela della nota prot. n. 19544 dell’8.5.2023, e (ii) ordine di demolizione e di rimessione in pristino dello stato dei luoghi ex art. 35 del DPR 380/2001 e art. 167 del d.lgs 42/2004, delle opere denominate area terrazza panoramica e braccio a mare oggetto della domanda di condono prot. n. 31191 del 10.12.2004; nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi: (i) la nota della Soprintendenza per l’Area Metropolitana di Napoli prot. n. 15147 del 26.3.2024; (ii) la nota del Comune di Ischia prot. n. 15576 del 27.3.2024; (iii) la nota prot. n. 19136 del 18.4.2024 recante comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di sanatoria; (iv) il verbale di sopralluogo del 29.3.2024 e rapporto tecnico prot. n. 19058 del 17.4.2024; nonché per la condanna al risarcimento del danno ritratti” mentre per quanto riguarda i motivi aggiunti “del verbale di accertamento di inadempienza, prot. n. 715/2025 dell’8.1.2025, redatto dalla Polizia Locale del Comune di Ischia, notificato in pari data, recante attestazione di inadempimento all’ordinanza n. 77/2024, nonché di tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenti comunque lesivi degli interessi della ricorrente, ivi compresi tutti gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo”. Nell’accogliere la domanda cautelare così si esprimono i giudici: “Ritenuto che alla compiuta percezione e disamina dei profili, fattuali e giuridici, che connotano la controversia de qua agitur può addivenirsi in sede di trattazione del merito; rilevato che il Comune resistente, nel corso della odierna udienza di discussione – come, per vero, già dedotto nel corpo della memoria difensiva- ha rimarcato la ineseguibilità, ‘allo stato’, della demolizione; considerato che tale situazione – che al momento, ovvero ‘allo stato’, consente di preservare un equilibrato assetto di interessi inter partes, siccome peraltro cristallizzatosi nel lungo periodo di pendenza della domanda di condono de qua agitur- è nondimeno opportuno che perduri, senza arrecare vulnera alle sfere giuridiche delle parti, nelle more della celebrazione della udienza di trattazione, in tal guisa assicurando la possibilità in quella sede di procedere, re adhuc integra, allo scrutinio delle domande quivi veicolate con il gravame e l’atto recante motivi aggiunti; rilevato, al fine, che le peculiari connotazioni della controversia inducono a compensare tra le parti le spese della presente fase”.

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