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Concessione in sanatoria a Ischia, la perizia: attestato il falso

Tiene ancora banco, e non potrebbe essere altrimenti, la clamorosa vicenda della denuncia sporta ai carabinieri della Stazione di Ischia dal commerciante ischitano Raffaele Di Iorio, che tira in ballo l’ufficio tecnico del palazzo municipale di via Iasolino colpevole a suo dire di non aver revocato una concessione in sanatoria palesemente illegittima ad un concittadino. Un esposto che, come ricordato la settimana scorsa, conteneva la bellezza di 102 allegati tra cui la perizia tecnica giurata redatta e firmata dal geometra Giovanni Tufano proprio su incarico del Di Iorio. Per la cronaca il professionista era stato chiamato a “redigere relazione tecnica asseverata dalla quale si verifichi la corrispondenza tra i grafici allegati al permesso di costruire in sanatoria n. 6 del 31 marzo 2009 e lo stato dei luoghi attuale, relativi al fabbricato sito in Ischia alla via Acquedotto e di proprietà del sig. Mazzella Giovanni”.

Siamo decisamente indietro nel tempo, e precisamente nel settembre del 2012 quando tufano si reca presso l’ufficio tecnico comunale per ritirare la documentazione necessaria, anche quella fotografica, per poi recarsi sui luoghi per visionarne la corrispondenza. Vi risparmiamo tutte le sottolineature di natura tecnica ed arriviamo subito al solo, ossia al punto nel quale il geometra scrive che “nei grafici non vi è corrispondenza tra la rappresentazione grafica e lo stato dei luoghi per quanto riguarda il prospetto ovest de fabbricato. Infatti, sul grafico vi è continuità lungo il lato che corre da nord a sud, tra il fabbricato principale e i locali accessori retrostanti lato sud. Invece, come si evince dalla foto n. 1 dello stato dei luoghi, ciò non è vero, in quanto è vero che tra il fabbricato principale e il locale accessorio adibito a garage o deposito (evidenziato con tratteggio rosso) vi è continuità, ma non con i restanti locali accessori che sono ubicati ad una quota di calpestio superiore di circa 60-70 cm rispetto a quelli che lo precedono”. Ma secondo Giovanni Tufano di anomalie ce ne sarebbero molte altre: l’intercapedine esistente tra le due costruzioni ha un’apertura non dotata di infissi e dunque è aperta ma da una foto è ben visibile una copertura precaria che la copre. Non solo, nella zona del locale deposito non è riportato il muro che delimita lo stesso locale dall’intercapedine.

Non vorremmo scendere nei tecnicismi nemmeno al tirar delle somme, ma fermo restando che ci troviamo pur sempre davanti ad una perizia di parte, è davvero impressionante il numero di difformità che il geometra evidenzia nel momento in cui ha confrontato lo stato dei luoghi con le carte in possesso dell’ufficio comunale. “La planimetria del piano terra, lato ovest, non rappresenta fedelmente lo stato dei luoghi – scrive Tufano – il vano di apertura del locale chiuso con saracinesca ha una larghezza ed un’apertura maggiore di quella esistente. Nella stessa planimetria non è riportato il muro di chiusura che lo divide dall’intercapedine ed in questo modo è stato rappresentato un locale avente una larghezza maggiore rispetto a quella reale. E inoltre i due corpi di fabbrica separati siti al piano terra sono stati rappresentati in modo non veritiero”. Ma l’elenco è davvero lungo, ad esempio si legge pure che “altra contraddizione vi è anche sull’epoca dell’accatastamento del fabbricato, che potrebbe individuare l’epoca di costruzione dei locali accessori” e poi ancora si evidenzia come “nei grafici e precisamente nelle sezioni, alcune altezze non rispecchiano quelle reali, in particolar modo quelle riferite al locale della foto n.1”.

Giovanni Tufano aggiunge ancora che nel verificare la scheda istruttoria allegata alla pratica e redatta dall’arch. Silvano Arcamone per il calcolo del contributo per il costo di costruzione (datata 2001) notava che le unità oggetto di condono erano adibite ad abitazione più negozio. “Ora – spiega il geometra – da una visura catastale dell’elenco immobili presenti nei tabulati dell’agenzia del Territorio di Napoli le unità comprese nel fabbricato (compreso gli accessori) risultano censiti due locali con la categoria C2 (deposito) piano terra, un’abitazione al primo piano e non risultano censiti locali con la categoria C1 (negozio). Il tecnico non ha dubbi per lui questo significa “che o i locali accessori non sono stati accatastati nel 1976 o che il fabbricato abbia subito degli ampliamenti dopo tale data”.

Risparmiandovi tutti gli altri dettagli il finale è abbastanza pesante e scontato: “Nella perizia giurata riguardante il fabbricato ed i locali accessori – scrive Giovanni Tufano, viene dichiarato dal tecnico di parte che la struttura è statisticamente idonea, questa dichiarazione non è veritiera in quanto la foto n. 1 allegata alla presente smentisce tale dichiarazione, giacchè una parte del fabbricato oggetto di permesso di costruire è costituita da strutture precarie non idonee sotto l’aspetto statico. Nella fattispecie, quindi, alla domanda di condono edilizio doveva essere allegato un progetto di adeguamento statico ai sensi dell’art. 35 della legge 47/85 che doveva essere approvato dalle competenti autorità e realizzato prima del rilascio del permesso di costruire che per tale motivo non poteva essere rilasciato, non potendo essere sanato un fabbricato in contrasto con la legge sismica. Pertanto il sottoscritto dichiara, sulla base delle argomentazioni sopra esposto, che il grafico allegato al permesso di costruire in sanatoria n. 06 del 31.03.2009 non è conforme allo stato dei luoghi”.

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