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Stop alle ruspe per Carmela De Simone

Accolto parzialmente dal giudice della sezione distaccata di Tribunale di Ischia, Simona Iavazzo, l’incidente di esecuzione presentato dall’avvocato Bruno Molinaro in relazione alla demolizione dell’immobile ubicato a Lacco Ameno ed attualmente abitato dal 92enne Giuseppe Puzzella. In ossequio ai principi di garanzia processuale, bisognerà attendere l’esito del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione

L’incidente di esecuzione presentato dall’avvocato Bruno Molinaro in relazione alla demolizione dell’immobile di proprietà della professoressa De Simone, situato nel comune di Lacco Ameno e attualmente occupato dal novantaduenne Giuseppe Puzzella, è stato parzialmente accolto dal giudice Simona Iavazzo, in servizio presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli. Nel provvedimento emesso, il magistrato – pur non condividendo nel merito le motivazioni esposte dalla difesa – ha disposto, in ossequio ai principi di garanzia processuale e tutela dei diritti individuali, la sospensione dell’esecuzione della demolizione fino alla definizione del giudizio pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. La decisione, che interviene in una fase delicata del contenzioso, mira a evitare conseguenze irreversibili in attesa del pronunciamento definitivo della Suprema Corte. L’avvocato Molinaro, nel corso dell’udienza, aveva richiamato anche il recente provvedimento del Comitato Europeo per i Diritti Sociali, richiamato nel dibattito pubblico per la vicenda riguardante il gruppo di circa 550 cittadini rom residenti nel campo di Giugliano, sottolineandone la rilevanza in materia di tutela dei diritti fondamentali e del diritto all’abitazione.

La decisione del giudice Simona Iavazzo, depositata nei giorni scorsi presso la Sezione Distaccata di Ischia del Tribunale di Napoli, rappresenta un passaggio significativo nella complessa vicenda giudiziaria che da anni interessa l’abitazione di Carmela De Simone, sita a Lacco Ameno e occupata fino a poco tempo fa dal novantaduenne Giuseppe Puzzella. Nel corposo provvedimento di oltre dieci pagine, il giudice ha rigettato l’istanza di impugnazione e di revoca dell’ordine di demolizione, dichiarandola “inammissibile e infondata”, ma ha al contempo disposto la sospensione temporanea dell’esecuzione della demolizione, limitatamente al tempo necessario perché la Corte di Cassazione si pronunci in via definitiva sulla controversia. «Il Tribunale – si legge nel dispositivo – ritiene di dover disattendere le richieste originarie e successive di revoca dell’ingiunzione di demolizione, ritenendole prive di fondamento. Tuttavia, ai sensi dell’articolo 666, comma 7, del codice di procedura penale, dispone la sospensione dell’esecuzione fino all’esaurimento della fase di impugnazione». Una formula giuridica complessa, che però riflette una linea chiara: il giudice Iavazzo ha voluto assicurare il pieno rispetto delle garanzie processuali, evitando che l’intervento di demolizione potesse determinare effetti irreversibili prima del pronunciamento della Suprema Corte. Nelle motivazioni, la giudice ripercorre minuziosamente la vicenda: l’istanza presentata dall’avvocato Bruno Molinaro mirava a ottenere la sospensione e la revoca dell’ordine di demolizione emesso dal pubblico ministero nell’ambito del procedimento n. 37/01 R.E.S.A., esecutivo a seguito della sentenza n. 1199/2000 del Tribunale di Napoli. L’avvocato aveva sostenuto che l’ordine violasse i diritti fondamentali dell’anziano Puzzella, richiamando – tra l’altro – principi di proporzionalità e tutela del diritto all’abitazione riconosciuti sia dalla giurisprudenza nazionale sia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. La giudice, tuttavia, ha ritenuto tali argomentazioni non fondate sul piano fattuale. «Dagli atti – scrive Iavazzo – risulta che l’immobile è già stato sgomberato da persone e cose e che la demolizione è in corso, essendo stata autorizzata e avviata spontaneamente dalla proprietaria, Carmela De Simone». In effetti, secondo quanto accertato dalla procura, le opere di demolizione erano state avviate nel maggio 2025 e risultavano “in stato avanzato”, con la rimozione progressiva di infissi e strutture interne già nel mese di agosto. «A fronte di tale circostanza – prosegue il giudice – non sussistono i presupposti per parlare di violazione del diritto all’abitazione, né di necessità di tutela in capo al signor Puzzella, che non risulta proprietario, titolare di diritti sull’immobile, né residente nello stesso».

Il provvedimento dedica ampio spazio all’analisi delle condizioni economiche e familiari di Giuseppe Puzzella. La Guardia di Finanza, interpellata dal tribunale, ha accertato che l’uomo – insieme ai familiari conviventi – dispone di un reddito complessivo “oscillante tra gli 11.000 e i 16.000 euro annui”, con un patrimonio familiare sotto i 90.000 euro. Tuttavia, la giudice rileva che tali circostanze non incidono sulla legittimità dell’ordine di demolizione, né giustificano la permanenza nell’immobile, considerato “non abitabile e in fase di spontanea demolizione”. «Non può parlarsi – osserva la Iavazzo – di diritto all’abitazione quando l’immobile non è nelle condizioni di essere abitato o quando, come nel caso in esame, l’interessato non vi risiede e non ne è titolare». In questo passaggio, la magistrata richiama anche la giurisprudenza di Cassazione (sentenze 23457/2025 e 45425/2023), ribadendo che la demolizione di un immobile abusivo «è misura amministrativa necessaria e proporzionata alla tutela del territorio e dell’ambiente, salvo che ricorrano condizioni di assoluta incompatibilità con i diritti fondamentali dell’individuo». Uno dei punti più complessi dell’ordinanza riguarda il riferimento alle istanze di condono edilizio pendenti e al cosiddetto “silenzio-assenso” amministrativo, che secondo la difesa avrebbe dovuto sanare la posizione dell’immobile. Su questo aspetto, la giudice Iavazzo adotta una posizione netta: «La giurisprudenza di legittimità – scrive – non ritiene possibile la formazione di un silenzio-assenso in materia edilizia, specialmente per opere abusive realizzate in zona sottoposta a vincolo paesaggistico». Il riferimento è alle aree classificate come “R4”, a elevato rischio di frana, dove la legge prevede un divieto assoluto di edificazione. La stessa ordinanza precisa che l’immobile della De Simone ricade proprio in una di queste zone. Pertanto, anche le eventuali istanze di sanatoria edilizia “non possono produrre effetti, trattandosi di area assolutamente inedificabile”.

Pur rigettando nel merito le richieste difensive, la giudice Iavazzo mostra attenzione per il principio di proporzionalità e per la necessità di tutelare la posizione dell’anziano fino alla decisione della Cassazione. «Tenuto in debito conto che la Corte di Cassazione non si è ancora pronunciata sul caso – si legge nelle conclusioni – il Tribunale dispone la sospensione dell’esecuzione dell’ordine di demolizione, limitatamente al periodo necessario alla definizione della fase di impugnazione». Una misura cautelare che, come sottolineano gli addetti ai lavori, evita che la vicenda possa chiudersi in modo irreversibile prima del vaglio definitivo della Suprema Corte.

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